Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 29 maggio 2017, n. 26858

L’esposizione di una res alla pubblica fede comporta che essa si trovi “fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto”, per necessità, consuetudine o destinazione naturale: la ratio della previsione risiede, quindi, come precisato acutamente da altra dottrina, nella “minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione delle cose”. 
Ne consegue che la predetta condizione non può mai ricorrere in riferimento alla saracinesca di un locale, all’interno del quale può essere presente il titolare, in relazione alla quale, quindi, l’aggravamento di pena comportato dalla circostanza de qua (o la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento, al contrario assente in difetto della sua configurabilità) sarebbero privi di giustificazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 29 maggio 2017, n. 26858 

Ritenuto in fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con la quale, in data 27.6.2013, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato l’imputato L.R.S. , in atti generalizzato, colpevole del reato di danneggiamento aggravato dall’esposizione alla pubblica fede della saracinesca di un magazzino sottoposto a pignoramento, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:
I – nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. B) e D), c.p.p., in relazione agli artt. 85 ed 89 c.p.;
II – nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. B) e C), c.p.p., in relazione agli artt. 635 c.p. e 336 ss. c.p.p..
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

Considerato in diritto

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, che va eliminata; conseguentemente, essa va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sul punto.
Il ricorso è nel resto inammissibile; l’affermazione di responsabilità va conseguentemente dichiarata irrevocabile.
1. Le doglianze esposte nel I motivo, riguardanti la presunta incapacità dell’imputato, sono meramente reiterative e del tutto assertive, e quindi prive della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., a fronte delle incensurabili contrarie argomentazioni della Corte di appello (f. 3 s. della sentenza impugnata).
2. Il secondo motivo è, in parte, fondato.
2.1. All’imputato si contesta di aver danneggiato cose sottoposte a pignoramento o comunque esposte alla pubblica fede (in particolare, la saracinesca di un magazzino, sottoposto a pignoramento).
2.2. Il collegio è consapevole dell’esistenza in subiecta materia di orientamenti contrastanti:
– nel senso dell’esclusione dell’esposizione alla pubblica fede della porta d’ingresso di un esercizio commerciale, Sez. V, n. 46187 del 13.10.2004, Rv. 231168 e Sez. II, n. 44331 del 12.11.2010, Rv. 249181; della porta d’ingresso di un’abitazione, Sez. II, n. 44953 dell’11.10.2016, Rv. 268318; della vetrina di un bar, ma alla presenza del titolare, Sez. II, n. 37889 del 22.9.2010, Rv. 248875;
– nel senso dell’esposizione alla pubblica fede della serranda, della vetrina e della mostra di un locale, Sez. I, n. 8088 del 23.5.1986, Rv. 173534; della vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, Sez. II, n. 23282 del 17.3.2015, Rv. 263626).
2.3. Ritiene il collegio di condividere il primo orientamento, senz’altro dominante, e ri-espresso più di recente, e cioè che non possa ritenersi che la saracinesca di un locale sia, per sua vocazione, esposta alla pubblica fede.
2.3.1. Deve, in proposito, premettersi che il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l’ambito di applicazione dell’aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell’art. 625 n. 7 cod. pen. e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato (Sez. 2, n. 23550 del 12/05/2009).
2.3.2. Ciò premesso, deve convenirsi con la dottrina che l’esposizione di una res alla pubblica fede comporta che essa si trovi “fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto”, per necessità, consuetudine o destinazione naturale: la ratio della previsione risiede, quindi, come precisato acutamente da altra dottrina, nella “minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione delle cose”.
Ne consegue che la predetta condizione non può mai ricorrere in riferimento alla saracinesca di un locale, all’interno del quale può essere presente il titolare, in relazione alla quale, quindi, l’aggravamento di pena comportato dalla circostanza de qua (o la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento, al contrario assente in difetto della sua configurabilità) sarebbero privi di giustificazione.
3. In virtù di tali considerazioni, non può ritenersi che il fatto accertato abbia ad oggetto una res esposta alla pubblica fede; esso risulta, peraltro, pur sempre aggravato (e, quindi, tuttora penalmente rilevante, oltre che procedibile d’ufficio) dall’avere ad oggetto una res sottoposta a pignoramento.
3.1. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, che va eliminata; conseguentemente, venuta meno una circostanza aggravante, essa va annullata anche limitatamente al trattamento sanzionatorio, ma questa volta con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sul punto.
3.2. Il ricorso è nel resto inammissibile: l’affermazione di responsabilità va conseguentemente dichiarata irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, che elimina.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sul punto.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità

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