Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 26 gennaio 2017, n. 3859

La rinuncia al mandato da parte del difensore non faccia venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla. E ciò, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l’abbia perduta: si tratta, in altri termini, di un atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 26 gennaio 2017, n. 3859

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 27/04/2012, la Corte d’appello di Roma, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma in data 19/06/2007 con la quale M.I. e B.G. (unitamente a M.C. ) che aveva condannato alle pene di giustizia per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 609-octies, commi 1 e 3 in relazione agli artt. 609-bis, 609-ter n. 4 c.p. (capo A), 110, 605, 61 n. 2 c.p. (capo B), 110, 628, comma 3 n. 1 c.p. (capo C).
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di M.I. e B.G. , veniva proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, la nullità del giudizio di appello e della sentenza per violazione degli artt. 601 e 161 c.p.p. in relazione all’art. 178 lett. c) c.p.p..
Assumono i ricorrenti:
a) che, in data 31/05/2005, avevano eletto domicilio presso il difensore di fiducia, avv. Luigi Matarrese, presso il relativo studio in Roma, via Albenga 46;
b) che, dopo la pronuncia di primo grado, a seguito del proposto gravame, la Corte d’appello di Roma, aveva fissato per la trattazione l’udienza del 02/02/2011: il relativo avviso era stato però erroneamente notificato al difensore di ufficio originariamente nominato, avv. Valeria Meloni ed agli imputati presso lo stesso;
c) che, all’udienza del 07/02/2011, la Corte d’appello, rilevata l’omessa rituale notifica del decreto di citazione agli imputati e al difensore (avv. Matarrese), aveva disposto il rinvio del procedimento a nuovo ruolo;
d) che, con decreto in data 12/07/2011, era stata fissata nuova udienza avanti alla Corte d’appello per il 03/10/2011; il relativo avviso era stato notificato in data 13/07/2011 all’avv. Luigi Matarrese (Canosa di Puglia, via Luigi Settembrini 7: nuovo studio del professionista) quale difensore nonché domiciliatario degli imputati;
e) con fax in data 15/07/2011, l’avv. Matarrese aveva comunicato alla Corte d’appello di Roma la rinuncia al mandato difensivo per cui il Presidente, con decreto in data 18/07/2011, aveva confermato la fissazione dell’udienza per il 03/10/2011, disponendo la notifica al difensore nominato d’ufficio, avv. Lucia Leone, notifica che era stata effettuata presso lo studio di quest’ultimo in data 29/07/2011 (ad abundantiam, presso il medesimo difensore d’ufficio veniva nuovamente notificato il decreto di citazione agli imputati ex art. 161 c.p.p. malgrado lo stesso fosse già stato ritualmente notificato ai medesimi al domicilio eletto presso il difensore originariamente nominato);
f) che, all’udienza del 03/10/2011, il difensore aveva eccepito la tardività della notifica e la Corte d’appello, datone atto, aveva disposto ancora una volta, il rinvio a nuovo ruolo;
g) che, con decreto del 20/03/2012, il Presidente della Corte aveva fissato per la trattazione l’udienza del 27/04/2012 disponendo la notifica del relativo avviso al difensore ed agli imputati “direttamente ai sensi dell’art. 161, comma 4 c.p.p., dandone avviso all’avv. Lucia Leone, via L. Rocci 67 Roma”;
h) che, all’udienza del 27/04/2012, assenti gli imputati, la Corte d’appello aveva pronunciato la sentenza in questa sede impugnata.
Fermo quanto precede, evidenziano i ricorrenti come non risulta che l’avv. Matarrese, nella sua qualità di domiciliatario (non venuta meno con la rinuncia al mandato), abbia mai espressamente rifiutato la notifica degli atti, unica eventualità che avrebbe eventualmente consentito l’applicazione della procedura di cui all’art. 161, comma 4 c.p.p.; né, tantomeno, può spiegare qualunque influenza il trasferimento del professionista presso altro studio, tenuto conto che la stessa formulazione letterale dell’atto di elezione fa riferimento alla domiciliazione “presso il difensore”, con inequivoco riferimento ad personam, indipendentemente dal luogo ove lo stesso si trovi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e, come tale, risulta meritevole di accoglimento.
2. Verificata dal consentito – a ragione della tipologia di vizio dedotto – accesso agli atti la veridicità degli assunti, evidenzia il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia al mandato da parte del difensore non faccia venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla. E ciò, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l’abbia perduta: si tratta, in altri termini, di un atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore (Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234: nella specie il difensore, presso il cui studio l’imputato aveva formalmente eletto domicilio, aveva depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al mandato e contestuale revoca della propria domiciliazione; in applicazione del principio indicato, la Suprema Corte ha rigettato l’eccezione difensiva di nullità delle notifiche successivamente eseguite presso il domicilio eletto).
3. La doglianza dei ricorrenti, nel caso di specie, appare dunque – giustificata dal momento che l’avviso per la nuova udienza non è stato effettuato presso il difensore domiciliatario bensì presso quello di ufficio (nominato agli imputati a seguito della rinuncia al mandato da parte del legale di fiducia). Né vale osservare che si trattava di notifica di un rinvio (e non di una vocatio in ius) – che avrebbe reso la nullità a regime intermedio – perché, nello specifico, era un rinvio a nuovo ruolo.
4. In sede di rinvio, la Corte territoriale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, in assenza di un formale provvedimento di revoca della predetta elezione”.
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, per nuovo giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge

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