Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 23 giugno 2016, n. 26301

Il solo possesso di un’ingente quantità di denaro nel momento di entrare in Italia non giustifica l’accusa di riciclaggio, ma comporta la violazione della normativa valutaria (dlgs 195/2008) con la conseguente applicazione del sequestro. Gli atti devono essere poi trasmessi all’ufficio delle dogane per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Se l’ufficio non adotta alcun provvedimento il denaro potrà essere restituito essendo venuto meno il sequestro penale per effetto dell’annullamento del provvedimento per il venire meno del reato presupposto

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 23 giugno 2016, n. 26301

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamill – Presidente
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere
Dott. PARDO Ignaz – rel. Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 58/2015 TRIB. LIBERTA’ DI COMO, del 02/12/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PARDO IGNAZIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 2 dicembre 2015 il Tribunale per il riesame di Como respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di (OMISSIS) nei confronti di due decreti di sequestro probatorio disposti dal Pubblico Ministero nei confronti di ingenti somme di denaro contante (867.950,000 Euro e 9.491,64 Euro), che il predetto risultava trasportare a bordo della propria auto al momento dell’ingresso in Italia presso il valico di (OMISSIS).
1.2 Riteneva il Tribunale del riesame, in relazione al fumus del commissi delicti, che non richiedendosi una formale imputazione appariva sufficiente l’indicazione del reato di riciclaggio contenuta nei provvedimenti impugnati mentre, con riguardo alla motivazione, non occorreva indicare le esigenze probatorie che ne imponevano la ritenzione trattandosi di denaro costituente verosimilmente “corpo del reato”. Aggiungeva poi che il mantenimento del sequestro si giustificava in ragione della necessita’ di “ricostruire compiutamente le operazioni effettivamente eseguite dall’indagato” al quale erano anche stati sequestrati telefoni cellulari e documentazione varia.
1.3 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con distinti motivi:
– l’insussistenza del fumus del delitto contestato nei distinti provvedimenti di sequestro e di convalida, in relazione all’assenza di qualsiasi indicazione circa il reato presupposto del contestato riciclaggio e la presenza invece di specifici elementi per ritenere che l'(OMISSIS) e gli altri occupanti la vettura fossero gioiellieri che dovevano procedere all’acquisto di preziosi; al proposito deduceva pure come all’interno dell’unione europea non vigesse alcun divieto di circolazione dei capitali ma solo obblighi di dichiarazione;
– la mancanza di motivazione del sequestro e della convalida in violazione anche dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 secondo cui la motivazione deve comunque spiegare perche’ in quel caso il sequestro sia necessario e quale contributo eziologico puo’ esso fornire rispetto all’accertamento dei fatti; ne’ tale obbligo poteva essere sanato dall’intervento del Tribunale del riesame.
1.4 Con parere ritualmente depositato in atti ex articolo 611 c.p.p., il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento dell’impugnato provvedimento, dei decreti di sequestro e la conseguente restituzione del denaro all’interessato; riferiva al proposito che alcuna motivazione si poteva ritenere sussistere con riguardo al sequestro dei telefoni cellulari e della documentazione, anche nei confronti di soggetti terzi, mentre, con riguardo al denaro, il possesso di somme ingenti per le quali era stata fornita comunque spiegazione plausibile non poteva fare ritenere prospettabile l’ipotesi contestata del riciclaggio. Deduceva ancora che mancava qualsiasi indicazione circa il reato presupposto sicche’ il sequestro pareva finalizzato non alla ricerca della prova bensi’ alla ricerca del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso e’ fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed infatti questa Corte ha avuto modo di statuire che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal P.M. innanzi al tribunale del riesame, in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all’intervento penale sul terreno delle liberta’ fondamentali e dei diritti dell’individuo costituzionalmente garantiti, quale e’ il diritto di proprieta’ garantito dall’articolo 42 Cost. e dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Sez. 3, Sentenza n. 37187 del 06/05/2014, Rv. 260241). Inoltre, in tema di sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, si e’ viepiu’ aggiunto che ai fini della legittimita’ del sequestro probatorio non e’ necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilita’, purche’ non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilita’ di un rapporto di queste con il reato (Sez. 6, Sentenza n. 33229 del 02/04/2014 Rv. 260339). Tali fondamentali principi non paiono osservati nel caso in esame perche’, come osservato dal Procuratore Generale, il reato presupposto del sequestro e’ totalmente frutto di una mera ipotesi astratta basata esclusivamente sulla quantita’ del contante, non confortata da alcun elemento concreto poiche’ il mero possesso di un’ingente somma di denaro non puo’ giustificare ex se, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l’esistenza di un delitto presupposto, od anche solo l’esistenza di relazioni tra il ricorrente ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali era derivato quel denaro, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo. In assenza, quindi, di qualsiasi elemento idoneo a specificare l’esistenza di un delitto presupposto, dal quale abbia avuto origine quella somma contante tratta in sequestro, del tutto arbitrario si prospetta profilare un’ipotesi di riciclaggio e cio’, ancor di piu’, se si tiene conto dell’apparente attivita’ di commercio di preziosi che appare svolta dal Simon e non trova, quanto meno allo stato, neppure smentita alcuna. Alla luce delle predette considerazioni pertanto l’impugnata ordinanza ed i decreti di convalida dei sequestri probatori devono essere annullati senza rinvio.
2.2 Avuto riguardo al contenuto della stessa informativa di reato in cui si da atto (vedi verbale del 6/11/2015, pag.2) che il possesso delle somme di denaro contante da parte del ricorrente all’atto dell’ingresso in Italia comporta la violazione della normativa valutaria di cui al Decreto Legislativo n. 195 del 2008, con la conseguente applicabilita’ della misura amministrativa del sequestro, deve disporsi la trasmissione degli atti all’Ufficio delle Dogane di Como per l’adozione dei provvedimenti di competenza a seguito della rilevata violazione amministrativa. Solo ove il suddetto ufficio ritenga non adottare alcun provvedimento sul denaro in sequestro potra’ disporsi la restituzione della somma al ricorrente essendo venuto meno il sequestro penale a seguito del disposto annullamento con il presente provvedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e le convalide di sequestro disponendo la trasmissione degli atti all’Ufficio delle Dogane di Como per le determinazioni di competenza.

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