In tema della scriminante del consenso dell’avente diritto. Quando vi è la prova che il genitore abbia autorizzato il figlio a prelevare con il bancomat appoggiato sul conto corrente cointestato ai coniugi e se il figlio abbia agito (ovvero manchi la controprova che il figlio non abbia agito) nella convinzione che fosse intervenuto altresì il consenso dell’altro contitolare del diritto, ebbene in tal caso può trovare applicazione la scriminante putativa, che agisce sulla dimensione soggettiva del reato, escludendo il dolo di fattispecie

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 2 maggio 2017, n. 20678

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. GALLO Domenico – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/04/2016 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 28.4.2016 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Oristano del 4.2.2014 con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato per il reato di indebito utilizzo di una carta bancomat; la Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto di appello, volte ad escludere la sussistenza del reato (essendo il prelievo stato effettuato con la carta bancomat intestata al padre dell’imputato, previo consenso fornito dalla madre cointestataria del conto) e comunque a ridurre la sanzione irrogata.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, sollevando i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge in relazione al Decreto Legge n. 143 del 1991, articolo 12 poiche’ il fatto e’ stato compiuto in assenza del necessario dolo, trovandoci in presenza di un consenso all’utilizzo prestato dal contitolare del conto che, quand’anche non sia idoneo a scriminare ex se la condotta, comunque ha creato nell’imputato la legittima convinzione di agire con il consenso dell’avente diritto.

2.2. vizio della motivazione per contraddittorieta’ poiche’ si afferma che l’imputato abbia agito nonostante la consapevolezza del dissenso del padre rispetto al prelievo pur risultando tale elemento indimostrato.

2.3. vizio della motivazione per travisamento della prova e contraddittorieta’ nella parte in cui esclude la possibilita’ che la denuncia sia stata fatta dal padre dell’imputato senza previamente informare la moglie, pur trattandosi di evenienza affermata da quest’ultima e non contraddetta da alcunche’.

2.4. violazione di legge per eccessivita’ della pena irrogata, sproporzionate rispetto alla gravita’ del fatto.

3. Il primo motivo di ricorso appare fondato. Dal tenore della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale non ha potuto escludere con certezza la fondatezza della tesi difensiva, secondo la quale i prelievi di contante in questione sono stati effettuati da parte dell’imputato dietro esplicito consenso della madre, che ebbe a consegnargli la carta bancomat ed i relativi codici operativi. In tal senso milita evidentemente il rilievo della ordinaria effettuazione dei prelevamenti, impossibile senza la conoscenza dei dati predetti.

3.1. Cio’ posto, si rileva che la fattispecie incriminatrice di causa punisce colui che “indebitamente” utilizza la carta bancomat, con cio’ dimostrando di voler perseguire solamente le condotte di colui che non abbia il diritto di servirsene; di conseguenza, la fattispecie incriminatrice, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, richiede, in capo all’agente, la consapevolezza della mancanza del diritto. E’ quindi evidente che, in una ipotesi nella quale ricorre, quanto meno sotto il profilo del ragionevole dubbio, l’evenienza che l’agente versi nella legittima convinzione della legittimita’ dell’utilizzo (per effetto del consenso espresso da chi pacificamente disponeva della tessera bancomat e dei relativi codici), la sussistenza della relativa esimente putativa possa essere riconosciuta.

4. Gli ulteriori profili di ricorso restano assorbiti; si impone dunque l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando superabile l’aspetto di incertezza probatoria sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non costituisce reato. Sentenza a motivazione semplificata.

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