Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 2 gennaio 2017, n. 8

Il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento anche nel giudizio abbreviato di appello soggetto al rito camerale. Ne consegue che se il difensore non compare, non adducendo alcuna motivazione, il procedimento è celebrato in ogni caso mentre se non compare e documenta la propria impossibilità a partecipare chiedendo il differimento dell’udienza il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità o meno del legittimo impedimento

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 2 gennaio 2017, n. 8

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto personalmente da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

rappresentato e assistito dall’avv. (OMISSIS), d’ufficio;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, prima sezione penale, n. 4825/2009, in data 28/09/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;

udita la requisitoria dell’Avvocato generale dott. Carmine Stabile che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28/09/2015, la Corte d’appello di Trieste confermava nei confronti di (OMISSIS) la pronuncia di primo grado resa dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Treviso in data 16/06/2009 che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato di rapina aggravata.

2. Avverso detta sentenza, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

– (primo motivo) violazione di legge in relazione all’articolo 420 ter c.p.p., per non avere la Corte territoriale accolto la richiesta del difensore di differimento dell’udienza del 28/09/2015 nonostante il legittimo, assoluto e prontamente comunicato impedimento a comparire del difensore in ragione della ricorrenza di concomitante impegno professionale;

– (secondo motivo) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 628 c.p., commi 1 e 3, nn. 1 e 2: in particolare, si censura la decisione che ha ritenuto provata la penale responsabilita’ del ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa nell’immediatezza dei fatti senza verificarne gli elementi di riscontro;

– (terzo motivo) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 62 bis c.p., articolo 62 c.p., n. 4, e articolo 133 c.p.: in particolare, nell’omettere di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e nell’escludere un trattamento sanzionatorio piu’ favorevole rispetto a quello praticato, la Corte territoriale non ha tenuto conto del comportamento dell’imputato che aveva da subito ammesso le proprie responsabilita’ ed aveva avanzato richiesta di rito abbreviato, anche ai fini di una rapida definizione del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato con riferimento al primo assorbente motivo e, come tale, risulta meritevole di accoglimento.

2. Risulta dagli atti del procedimento – il cui accesso e’ pienamente consentito dalla tipicita’ del vizio denunciato – che, in data 24/09/2015, l’avv. (OMISSIS), unico difensore di fiducia di (OMISSIS), officiato dell’incarico nella medesima data, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, chiedeva alla Corte d’appello di Venezia il rinvio ad altra data dell’udienza fissata per il 28/09/2015 con sospensione dei termini di prescrizione. Evidenziava l’istante come, nella medesima data del 28/09/2015, lo stesso risultasse impegnato in ben altri quattro procedimenti penali (nei confronti, rispettivamente di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), tutti avanti la medesima autorita’ giudiziaria (Tribunale di (OMISSIS)) e che al momento lo scrivente si trovava nell’impossibilita’ di nominare sostituti processuali in quanto presso lo studio non vi sono altri collaboratori abilitati a presenziare innanzi alla Corte di Appello.

2.1. La Corte territoriale, con provvedimento reso all’udienza del 28/09/2015, pur dando atto che l’avv. (OMISSIS) era stato nominato solo tre giorni prima dell’udienza, considerando tardiva la nomina e la facoltativita’ della presenza del difensore all’udienza, in assenza di quest’ultimo, respingeva la richiesta di differimento e disponeva procedersi oltre.

2.2. Va preliminarmente evidenziato come, a parere del Collegio, debba essere pienamente seguita la giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale, nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applichi l’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore (cfr., Se. 6, n. 10157 del 21/10/2015, dep. 2016, Caramia, Rv. 266531; Sez. 3, n. 35576 del 05/04/2016, Lattanzi, Rv. 267632).

2.2.1. Risulta pacifico che l’udienza camerale alla quale il difensore non ha partecipato adducendo un legittimo impedimento fosse stata fissata dalla Corte d’appello a norma del combinato disposto dell’articolo 443 c.p.p., comma 4, e articolo 599 c.p.p., trattandosi di un procedimento che in primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato.

2.2.2. La Corte d’appello, pur contestando la fondatezza nel merito di detto impedimento avendone valutato la tardivita’ della relativa rappresentazione, ha comunque ritenuto che, in ogni caso, la richiesta di differimento non potesse trovare accoglimento a ragione della forma dell’udienza (rito camerale che non prevede, per ragioni di speditezza e di concentrazione, intrinseche alla natura dello stesso, la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore), con la conseguenza che, in situazioni del genere, l’eventuale impedimento di quest’ultimo non costituisce motivo di rinvio, sempre che non debba procedersi a rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

2.3. In particolare, si e’ piu’ volte affermato che al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore, perche’in tale udienza la presenza delle parti e’ facoltativa e solo per l’imputato e’ espressamente previsto, dall’articolo 599 c.p.p., comma 2, che, ove abbia manifestato la volonta’ di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 6907 del 24/11/2011, dep. 2012, Ganceanu, Rv. 252401). E, in questa stessa ottica, si e’ affermato che il contraddittorio e’ assicurato, quanto al difensore, dalla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, con la conseguente irrilevanza dell’assenza del difensore stesso, anche se causata da un legittimo impedimento (Sez. 6, n. 14396 del 19/02/2009, P.O. in proc. Leoni e altri, Rv. 243263), con la conseguenza che, la nullita’ del procedimento per mancata comparizione del difensore, consegue esclusivamente al difetto di notifica dell’avviso di fissazione di udienza (Sez. 5, n. 36623 del 16/07/2010, Borra e altri, Rv. 248435; Sez. 6, n. 40542 del 23/09/2004, Di Gregorio, Rv. 230260).

2.3.1. Tale orientamento non può essere condiviso, ove solo si consideri che l’articolo 420 c.p.p., comma 1, prevede, in relazione all’udienza preliminare, pur avendo quest’ultima natura camerale, la partecipazione necessaria del difensore dell’imputato. Tale disposizione deve infatti trovare applicazione, per identita’ di ratio, anche nel procedimento camerale d’appello (Sez. 2, n. 13033 del 11/10/2000, Matranga, Rv. 217507). Ne’osta a tale conclusione il disposto dell’articolo 127 c.p.p., comma 3, richiamato dall’articolo 599 c.p.p., comma 1, a norma del quale i difensori sono sentiti se compaiono: questa norma si limita, infatti, a sancire il diritto del difensore, senz’altro coessenziale alle linee fondanti del sistema accusatorio, di modellare il proprio atteggiamento processuale sulla strategia difensiva prescelta e quindi di decidere se comparire o meno all’udienza camerale, senza che la sua mancata comparizione determini alcuna conseguenza processuale. E, del resto, una volta che il difensore abbia optato per una linea difensiva che preveda la comparizione all’udienza camerale, questa scelta non può essere vanificata da eventi costituenti forza maggiore e del tutto indipendenti dalla sua volonta’, che gli impediscano materialmente la partecipazione all’udienza, perche’la compressione del diritto di difesa che innegabilmente viene a determinarsi in questo caso, non appare giustificabile con la salvaguardia delle esigenze di celerita’ e snellezza proprie del rito camerale, che non possono prevalere su fondamentali istanze di garanzia dell’imputato, ineludibili quale che sia il modulo processuale adottato.

2.3.2. La diversa soluzione, qui condivisa, appare piu’ conforme ai principi costituzionali, dai quali discende che la possibilita’ di un adeguato esercizio del diritto di difesa debba essere comunque assicurata, in qualunque modulo procedimentale e in qualunque fase processuale. E tale conclusione si impone a maggior ragione laddove la regiudicanda si trovi in fase decisoria e si discuta, quindi, della fondatezza dell’imputazione, come nel giudizio abbreviato, che – tanto in primo grado che in appello – attribuisce al giudice la piena cognizione del merito dell’accusa, con la conseguente necessita’ di esaminare approfonditamente e di sottoporre ad un adeguato vaglio dialettico, nel contraddittorio delle parti, ogni risultanza acquisita. In altri termini, la necessita’ del contraddittorio e’ da ritenersi ineludibile allorche’la decisione abbia per oggetto la responsabilita’ dell’imputato, la qualificazione giuridica del fatto ed ogni altra questione di merito. Ed appare difficile sostenere che, laddove si assuma che il legittimo impedimento a comparire del difensore sia irrilevante, il contraddittorio possa non ritenersi vulnerato: basti pensare alla possibilita’, che e’ data al giudice d’appello dall’articolo 603 c.p.p., comma 3, di disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, qualora questa sia assolutamente necessaria, anche nell’ambito del giudizio abbreviato di appello (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, P.G. in proc. Di Salvo e altri, Rv. 266145).

2.3.3. Ne’e’ sostenibile che l’interpretazione contraria trovi fondamento nel disposto dell’articolo 599 c.p.p., comma 2: infatti, tale disposizione, che prevede il rinvio dell’udienza in caso di legittimo impedimento dell’imputato che abbia manifestato la volonta’ di comparire, non esclude espressamente che il rinvio possa essere disposto in presenza di un legittimo impedimento del difensore. Si tratta, del resto, di una norma del tutto estranea alla problematica inerente al legittimo impedimento del difensore, come si evince dal tenore testuale della disposizione, nella quale manca ogni riferimento a questo soggetto processuale; con la conseguenza che da essa non può ricavarsi alcun argomento ne’a favore ne’contro l’opzione ermeneutica relativa alla rilevanza dell’assoluto impedimento a comparire del difensore, nei giudizi camerali.

2.3.4. Da qui la riaffermazione del principio secondo cui, nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento: ne deriva che, se il difensore non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento e’ celebrato senza cha la mancata comparizione determini l’obbligo di provvedere ex articolo 97 c.p.p., comma 4; se invece – come nel caso qui in esame – il difensore non compare ma rappresenta e documenta tempestivamente il proprio impedimento a comparire chiedendo un differimento dell’udienza, il giudice e’ tenuto a pronunciarsi sull’esistenza o meno di un legittimo impedimento e ad assumere i provvedimenti di conseguenza.

2.4. Nella fattispecie, detta valutazione e’ stata operata dalla Corte d’appello che, entrando nel merito della richiesta di differimento, ne ha escluso la fondatezza sulla base della ritenuta intempestivita’.

Le valutazioni della Corte territoriale non sono accoglibili.

2.4.1. Invero, come da costante insegnamento della – ancora una volta – richiamata giurisprudenza di legittimita’, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che da’ luogo ad assoluta impossibilita’ a comparire, ai sensi dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneita’ dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’articolo 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (cfr., Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395).

2.4.2. Nella fattispecie, nessuna tardivita’ colpevole può “imputarsi” al difensore istante che, immediatamente dopo essere stato officiato della nomina, ha rappresentato i concomitanti quattro impegni professionali (tutti davanti alla medesima sede processuale), evidenziando per ognuno il profilo di “delicatezza” e di improrogabilita’ che ne impedivano o ne sconsigliavano di richiedere il differimento davanti all’altra autorita’ giudiziaria (in uno l’assistito risultava detenuto; in altro sottoposto a misura cautelare non detentiva; in altri due erano gia’ stati concessi precedenti differimenti ed uno di essi prevedeva la discussione finale). In ogni caso, la valutazione comparativa degli interessi in conflitto (cfr., Sez. 1, n. 12500 del 23/09/1999, Dell’Aquila, Rv. 214572, secondo cui, il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l’interesse difensivo e l’interesse pubblico all’immediata trattazione del processo ed il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio deve essere motivato con riguardo a detti elementi), rendeva evidente che la partecipazione del difensore al processo veneziano avrebbe imposto il differimento di tutti gli altri quattro procedimenti avanti al Tribunale di (OMISSIS), con un evidente diseconomia complessiva non bisognevole – attesa la sua decisivita’ – di particolari riflessioni. A tutto questo si aggiunga che il difensore ha anche adeguatamente rappresentato l’impossibilita’ di farsi sostituire nel processo avanti al quale ha avanzato istanza di rinvio.

3. La fondatezza del primo motivo di ricorso consente di ritenere assorbita ogni valutazione in ordine agli altri motivi di doglianza proposti.

Alla pronuncia di annullamento senza rinvio consegue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia per nuovo giudizio

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