L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullita’ assoluta ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 179 c.p.p., comma 1, quando di esso e’ obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 4.
Suprema Corte di Cassazione
sezione II penale
sentenza 2 gennaio 2017, n. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. PACILLI G. Anna R – rel. Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. in (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3000/2015 della Corte d’Appello di Milano del 16.4.2015;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 9.12.2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16.4.2015 la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in data 25.3.2013 dal Tribunale di Lodi, che aveva dichiarato l’imputato, in atti generalizzato, colpevole del reato di ricettazione di una carta bancomat, provento di furto.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’, avendo la Corte territoriale, sull’erroneo presupposto della mancanza di una casella di posta elettronica certificata del difensore dell’imputato, effettuato presso se stessa la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello, omettendo in tal modo di notiziare sulla data di fissazione dell’udienza dibattimentale sia il difensore sia l’imputato, al quale la notifica andava effettuata presso il difensore di fiducia, nominato all’atto di instaurazione del giudizio di primo grado.
All’odierna udienza pubblica e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
Dall’estratto dal S.N.T. (sistema di notifiche e comunicazioni telematiche), in uso alle cancellerie, si evince che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello e’ avvenuta con il deposito dell’atto in cancelleria, essendo il difensore dell’appellante “avvocato senza PEC”.
Risulta, tuttavia, dagli atti, in particolare dalla documentazione allegata al ricorso, che il difensore di fiducia dell’appellante era munito sin dal 13 gennaio 2012 di una casella di posta elettronica certificata, ove, nei giorni immediatamente precedenti e seguenti quello in cui la cancelleria ha effettuato il deposito presso se’ dell’avviso di fissazione dell’udienza, ha ricevuto notifiche di atti.
Ne consegue che la notifica dell’anzidetto avviso e’ inficiata da nullita’ assoluta ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1. Cio’ in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.: Sez. U. n. 24630 del 26.3.2015, Imp. Maritan, Rv 263598), secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullita’ assoluta ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 179 c.p.p., comma 1, quando di esso e’ obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 4.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.
Sentenza a motivazione semplificata
Leave a Reply