Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 19 gennaio 2017, n. 2656

Poiché la revisione è un mezzo, ancorché straordinario, di impugnazione, anche per essa vale il principio di tassatività di cui all’art. 568, primo comma, c.p.p. Ne consegue che, riguardando l’art. 629 c.p.p. soltanto le sentenze di condanna e tenuto conto delle complessive disposizioni che disciplinano l’istituto della revisione, le sentenze che dichiarano la prescrizione non sono assoggettabili a revisione, e ciò anche quando la corte di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, abbia confermato le statuizioni civili della precedente sentenza, giacché anche in tal caso non si ha una condanna penale

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 19 gennaio 2017, n. 2656

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 9/06/2016 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revisione proposta nell’interesse di C.R. avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 18.5.2015 divenuta definitiva a seguito di sentenza della Corte di Cassazione in forza della quale era stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato, con conferma della statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
2. Avverso questa pronuncia C.R. , a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione formulando quattro motivi di impugnazione:
– con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all’art. 161 comma 5 c.p.p., osservando che il procedimento era viziato da nullità in ragione della mancata notifica al condannato del decreto con il quale era stata fissata l’udienza camerale;
– con il secondo lamenta la violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 629 c.p.p. assumendo che erroneamente la Corte territoriale aveva rilevato la inammissibilità della richiesta di revisione;
– con il terzo deduce la violazione degli artt. 606, 633 e 624 c.p.p. in ordine alla ritenuta inammissibilità della produzione documentale in quanto non allegata in copia autentica;
– con il quarto deduce violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione all’art. 630 lett. c) c.p.p. assumendo che la Corte di Reggio Calabria aveva errato nell’escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 630 lett. c) c.p.p.
2.1. Il predetto ricorrente, in data 7.10.2016, ha depositato motivi aggiunti ad integrazione dei motivi formulati, con allegati provvedimenti in copia autentica.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all’art. 161 comma 5 c.p.p. lamenta, in particolare, che doveva ritenersi nulla la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale all’imputato eseguita direttamente presso il difensore, dal momento che non era stata tentata alcuna notifica all’imputato presso il domicilio eletto nell’istanza di revisione, con conseguente nullità dell’intero procedimento e del provvedimento consequenziale.
2.1. Va osservato che il rilievo è privo di pregio, dovendosi ritenere sanata ogni nullità atteso che, secondo quanto risulta dagli atti, il difensore di fiducia del ricorrente, tempestivamente informato dell’udienza camerale, ha depositato presso la corte territoriale delle note scritte ove non ha sollevato alcuna eccezione di nullità.
3. Deve essere disatteso, in quanto manifestamente infondato, il secondo motivo in forza del quale il ricorrente ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revisione, assumendone la sua esperibilità nel caso in esame ed, in particolare, precisando che “L’art. 629 c.p.p. contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale non limita la revisione alle condanne escludendo quelle estinte per prescrizione. La norma afferma espressamente nel’ultimo inciso “…anche se la pena è già eseguita o estinta.” e che egli aveva un interesse giuridicamente qualificato, ai sensi dell’art. 568 comma quarto c.p.p., all’impugnazione de qua.
4. Occorre osservare che nel caso in esame, essendo intervenuta una declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato, con conferma delle statuizioni civili, il ricorrente mira, sostanzialmente, alla sola caducazione della condanna civilistica a carico dell’imputato contenuta nella detta sentenza passata in autorità di giudicato.
5. Deve, quindi, premettersi che la revisione è configurata dal codice di rito come un mezzo di impugnazione straordinario preordinato al “proscioglimento” della persona già condannata in via definitiva; presupposto indefettibile per esperire il rimedio straordinario della revisione di cui all’articolo 629 c.p.p. è, per espressa previsione normativa, l’esistenza di una sentenza di condanna o di un decreto penale di condanna ovvero di una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., quest’ultima ipotesi introdotta dalla novella di cui alla legge 12 giugno 2003 n. 134 come conseguenza della giurisprudenza delle Sezioni Unite che aveva escluso il patteggiamento dal novero delle sentenze di condanna assoggettabili a revisione (v. Cass. Sez. Un. 25 marzo 1998 n. 6). In tale pronunzia è stato, peraltro, testualmente precisato che “la revisione, che presuppone il “giudicato”, è stata espressamente disciplinata dal legislatore quale istituto applicabile unicamente alle sentenze di “condanna” ed ai decreti penali di “condanna” divenuti irrevocabili (art. 629 c.p.p.), ovverosia alle sole decisioni che comportano il riconoscimento della responsabilità dell’imputato per un determinato reato e l’applicazione della relativa pena (Cass. Sez. I 9.11.94 Ponzetta)”.
6. Nella Relazione al progetto preliminare ed al testo definitivo del codice di procedura penale vigente (GU n.250 del 24-10-1988 – Suppl. Ordinario n. 93) si legge, invero, come: “L’articolo 623, intitolato come l’art. 555 del codice vigente, “Limiti della revisione”, esprime in forma sintetica il risultato potenziale cui deve tendere l’istituto della revisione, esigenza che si spiega con la natura straordinaria dell’impugnazione. È stato adottato il termine “prosciolto” in luogo del riferimento all’assoluzione, perché vi è un rinvio unitario alle disposizioni di legge, che si riferiscono ad ogni forma di proscioglimento: gli artt. 522 (sentenze di non doversi procedere), 523 (sentenza di assoluzione), 524 (dichiarazione di estinzione del reato)””, inciso questo che conferma la finalità di tale mezzo di impugnazione di verifica della sussistenza dei presupposti idonei a fondare una pronunzia di proscioglimento nei confronti del soggetto già condannato.
7. Proprio muovendo dai principi sopra richiamati e basandosi l’istituto in questione sulla sussistenza di una “sentenza di condanna” passata in autorità di giudicato da porre nel nulla in forza di una statuizione di “proscioglimento” va evidenziato che la declaratoria di inammissibilità adottata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria deve ritenersi pienamente condivisibile, occorrendo, in questa sede, dare continuità all’orientamento assolutamente prevalente (v. Cassazione Sez. 5, 2 dicembre 2010, n. 2393, Pavesi, rv. 249781; Cassazione Sez. 3, 3 marzo 2011, n. 24155, Bernardelli, rv. 2506331) secondo cui la revisione è un mezzo, sia pur straordinario, di impugnazione, per cui anche per essa opera il principio di tassatività di cui all’art. 568 c.p.p. comma 1; ne consegue che, riguardando l’art. 629 c.p.p. soltanto le sentenze di condanna, le sentenze che dichiarino l’estinzione del reato, confermando le statuizioni civili della precedente sentenza, non sono suscettibili di revisione (vedi anche, in senso conforme, Cass. Sez. 2, n. 8864/2016).
7.1. In passato è stato più volte affermato che l’istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione esperibile esclusivamente nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con la conseguente esclusione di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere; in virtù del principio di tassatività non sono, pertanto, assoggettabili a revisione le sentenze di applicazione di amnistia, che comportano l’estinzione del reato (vedi Sez. 5, n. 15973 del 24/02/2004 – dep. 06/04/2004, Decio, Rv. 22876301), precisandosi che, riguardando l’art. 629 c.p.p. soltanto le sentenze di condanna, le sentenze che applichino l’amnistia non sono assoggettabili a revisione. E ciò anche quando la corte di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, abbia confermato le statuizioni civili della precedente sentenza, giacché anche in tal caso non si ha una condanna penale. (Sez. 6, n. 4231 del 30/11/1992 – dep. 22/01/1993, Melis, Rv. 19345701); in senso conforme anche Sez. 1, n. 1672 del 15/04/1992 – dep. 15/05/1992, Bonaceto, Rv. 19000201.
7.2. Il principio secondo cui la revisione è praticabile soltanto se suscettibile di dar luogo ad un proscioglimento del condannato trova, ancora, conferma in quella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma esclusivamente al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, ovvero a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato. (Fattispecie relativa ad un’istanza di revisione volta ad escludere la ricorrenza di una circostanza aggravante con la conseguente riduzione della pena inflitta). (Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008 – dep. 19/03/2008, Racco, Rv. 23932801), cfr., anche, in senso conforme Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009 – dep. 08/05/2009, P.G. in proc. Nicodemi, Rv. 24377801 e Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015 – dep. 18/05/2015, Pelle, Rv. 26359201.
8. Questo Collegio non ignora il precedente di segno contrario di cui alla sentenza Cass. Sez. 5 n. 46707/2016 in data 03/10/2016 ove è stato affermato il principio che è ammissibile la richiesta di revisione ex art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p. avverso la sentenza del giudice di appello che abbia prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione del reato e contestualmente confermato la sentenza di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, le cui conclusioni, tuttavia, non appaiono condivisibili.
8.1. In particolare in seno a detta pronunzia è stato evidenziato come l’art. 629 c.p.p. indica tra i provvedimenti soggetti a revisione “le sentenze di condanna”, senza precisare ulteriormente l’oggetto delle stesse e così il successivo art. 632, nell’individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, evoca in maniera altrettanto generica la figura del “condannato”, precisandosi come dalle disposizioni che disciplinano la decisione sull’azione civile esercitata nel processo penale si evince che la soccombenza dell’imputato nei confronti della parte civile viene “veicolata da una pronunzia di condanna che presuppone l’accertamento della colpevolezza dell’imputato per il fatto di reato, come espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p. e che, dunque, lo stesso imputato sia “condannato” alle restituzioni ed al risarcimento del danno”.
8.2. La detta sentenza, a fondamento della propria impostazione, ha pure richiamato i principi sanciti dalle Sezioni Unite secondo cui “È legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell’art. 625-bis, c.p.p., anche l’imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, per l’ontologica identità di diritti processuali tra l’azione penale e l’azione civile”. (Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012 – dep. 17/07/2012, Marani, Rv. 25269501).
9. Invero, proprio nell’arresto da ultimo citato, si legge tuttavia che: “Per un verso, infatti, la locuzione “condannato” che delimita soggettivamente la sfera di applicabilità del rimedio straordinario che viene qui in discorso, non può arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come imputato, al processo penale, giacché l’essere stato costui evocato in giudizio tanto sulla base della azione penale quanto in forza della azione civile esercitata nel processo penale, non può che comportare una ontologica identità di diritti processuali, a meno che la legge espressamente non distingua i due profili. Ma di tale distinzione non v’è traccia nel testo dell’art. 625-bis cod. proc. né può dirsi ricavabile una qualsiasi incompatibilità logica o strutturale della norma a emendare l’errore che coinvolga la posizione dell’imputato”, sicché la tesi della ammissibilità di detto istituto in favore del soggetto condannato solo civilmente discende dalla oggettiva insussistenza di elementi di segno contrario rinvenibili nella “complessiva” disciplina dell’istituto del ricorso straordinario.
10. Orbene proprio il complessivo quadro normativo riguardante Ì istituto in questione induce a concludere, in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, nel senso della inammissibilità della revisione nel caso in esame.
10.1. Invero l’art. 631 codice di rito nell’individuare i “limiti della revisione” (e, quindi, i presupposti indefettibili della stessa a pena di inammissibilità ex art. 634 c.p.p.) stabilisce che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono “essere tali da dimostrare, se riscontrati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531”: la norma è chiara, quindi, nel limitare l’esperibilità di detto mezzo di impugnazione ai soli casi in cui il condannato debba essere prosciolto ai sensi dei citati articoli del codice di rito, fra cui l’art. 531 che riguarda la dichiarazione di estinzione del reato.
10.2. Fra i casi di revisione si fa, poi, riferimento (vedi art. 630, lett. c) alla ipotesi in cui siano sopravvenute nuove prove le quali dimostrano che “il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631”.
Quanto al contenuto delle pronunce conclusive del giudizio, ove la revisione sia accolta, è previsto che il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale e “pronuncia il proscioglimento”, indicandone la causa nel dispositivo (art. 637). Ed ancora Ì art. 643 parla del diritto ad una riparazione dell’errore giudiziario in favore di chi è stato, in sede di revisione, “prosciolto”.
10.3. Ed, in relazione al profilo dedotto dal ricorrente, proprio il fatto che il richiamato art. 629 preveda la revisione “…anche se la pena è già eseguita o estinta” rafforza il ragionamento anzidetto in quanto il concetto di “pena” implica una condanna e il rifermento all’estinzione riguarda appunto la pena irrogata e non già il reato atteso che la dichiarazione di estinzione esclude, ovviamente, ogni pena.
10.4. La revisione istituto diretto nella sua previsione codicistica alla eliminazione di sentenza di condanna ingiusta ed finalizzato, come detto, a “prosciogliere” il soggetto condannato, non può, quindi, ritenersi ammissibile rispetto ad una sentenza di proscioglimento, quale quella in forza della quale è stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (art. 531 cit.), sia pure accompagnata da una statuizione di condanna a carico dell’imputato ai soli fini civilistici, ostandovi, valutato il complessivo sistema normativo, il principio di tassatività di cui all’art. 568, primo comma, c.p.p. e non essendo, pertanto, possibile una applicazione in termini analogici alla ipotesi della (sola) condanna civile.
11. Appare, dunque, chiaro che la revisione è funzionale ad un proscioglimento del soggetto già condannato mentre sussiste una generale “incompatibilità” di numerose norme dettate in materia con riferimento alla ipotesi in cui, dichiarata la intervenuta prescrizione, la revisione riguardi semplicemente una condanna di tipo civilistico come nel caso in esame, laddove, per contro, in materia di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto l’art. 625 bis c.p.p. non contiene alcuna disposizione “incompatibile” con l’applicabilità dell’istituto anche al soggetto solamente condannato agli effetti civili.
12. In senso conforme all’interpretazione anzidetta militano, pure, le considerazioni formulate dalla Corte Costituzionale, quanto alle caratteristiche dell’istituto della revisione di cui agli artt. 629 e segg., nella pronunzia n. 113 del 7 Aprile 2011 ove è stato evidenziato che “la revisione risulta strutturata in funzione del solo proscioglimento della persona già condannata: obbiettivo, che si trova immediatamente espresso come oggetto del giudizio prognostico circa l’idoneità dimostrativa degli elementi posti a base della domanda di revisione, che l’art. 631 c.p.p. eleva a condizione di ammissibilità della domanda stessa”, chiarendosi, quindi, che nella sua originaria previsione, la revisione presuppone la necessaria allegazione di elementi idonei a fondare una pronunzia di proscioglimento.
13. Per effetto del rigetto del superiore motivo rimangono assorbiti il terzo ed il quarto motivo riguardanti violazione degli artt. 603, 633 e 634 c.p.p. nonché la violazione dell’art. 606 c.p.p., in relazione all’art. 630 lett. c) c.p.p..
14. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto:
“Poiché la revisione è un mezzo, ancorché straordinario, di impugnazione, anche per essa vale il principio di tassatività di cui all’art. 568, primo comma, c.p.p. Ne consegue che, riguardando l’art. 629 c.p.p. soltanto le sentenze di condanna e tenuto conto delle complessive disposizioni che disciplinano l’istituto della revisione, le sentenze che dichiarano la prescrizione non sono assoggettabili a revisione, e ciò anche quando la corte di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, abbia confermato le statuizioni civili della precedente sentenza, giacché anche in tal caso non si ha una condanna penale”.
15. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in millecinquecento Euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di millecinquecento Euro alla Cassa delle Ammende

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