Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 19 gennaio 2017, n. 1368

In tema di sinistri stradali – costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti, così come l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 19 gennaio 2017, n. 1368

Svolgimento del processo

Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. C.M. agì in giudizio per ottenere la condanna di A.N. al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale a suo dire provocato da animali (galline filippine: cd. gallinelle nane) nella custodia di quest’ultimo.
La domanda fu accolta dal Tribunale di Forlì.
La Corte di Appello di Bologna, in riforma di detta sentenza, la ha invece rigettata. Ricorre la C. , sulla base di nove motivi.
Resiste con controricorso l’A. .
2. Ad avviso del relatore il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Con il secondo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.
Con il terzo si denunzia Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare omesso esame del dato fattuale della capacità di volo degli animali di cui è causa.
Con il quarto si denunzia Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare omesso esame del dato fattuale dell’ubicazione iniziale degli animali al momento del sinistro.
Con il quinto si denunzia Violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare, violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c..
Con il sesto si denunzia “Violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare, violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare omesso esame dello stato dei luoghi del sinistro come risultato nel corso dell’istruttoria.
Con il settimo motivo si denunzia Violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare, violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.
Con l’ottavo si denunzia Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare omesso esame della velocità di andatura della sig.ra C. al momento del sinistro. Violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare, violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c..
Con il nono motivo si denunzia infine Violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare, violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c..
Si deve preliminarmente osservare che la effettiva ed assorbente ragione posta a base della decisione impugnata è la mancanza di prova del nesso causale tra il comportamento degli animali nella custodia del convenuto e la perdita del controllo della propria autovettura da parte dell’attrice.
La corte di appello ha, in particolare, ritenuto indimostrato che l’invasione della sede stradale da parte di cinque o sei gallinelle filippine, animali per natura non idonei al volo, fosse stata la effettiva causa della perdita di controllo della vettura condotta dalla C. .
Nessuno dei motivi del ricorso risulta in realtà diretto specificamente a censurare tale ratio decidendi. Tutti i suddetti motivi sono sostanzialmente rivolti ad ottenere un riesame dell’accertamento in fatto della dinamica del sinistro – accertamento già incensurabilmente operato in sede di merito, sulla base dell’esame di tutti i fatti storici rilevanti e della prudente valutazione delle prove acquisite agli atti – sotto vari profili, peraltro non determinanti ai fini della decisione.
In particolare, con i primi sei e con il nono motivo la ricorrente sostiene che le galline avrebbero una sia pur limitata capacità di volo e che comunque nella specie non avrebbero avuto necessità di volare per raggiungere la sede stradale, a causa della concreta conformazione della recinzione della proprietà in cui erano allocate. Con il settimo e l’ottavo motivo, contesta la pronunzia impugnata nella parte in cui essa ipotizza cause del sinistro alternative all’interferenza degli animali.
Ma le questioni poste con tali motivi, oltre a comportare l’inammissibile riesame di accertamenti di fatto operati in sede di merito e una rivalutazione del materiale probatorio, sono comunque inconferenti, in quanto la corte di appello non ha affatto escluso che alcune galline avessero invaso la sede stradale, ma ha ritenuto che non vi fosse prova che proprio tale invasione fosse stata la causa dell’incidente. L’argomento della loro inattitudine al volo (implicitamente ma chiaramente intesa come incapacità di alzarsi in volo per lunghi tratti o ad altezza ragguardevole), così come l’indicazione di possibili cause alternative dell’incidente, costituiscono considerazioni svolte solo ad abundantiam, per confermare la conclusione, già raggiunta sulla base del principio dell’onere della prova, della scarsa plausibilità degli indimostrati assunti di parte attrice.
Il ricorso si risolve in definitiva in una inammissibile richiesta di riesame del materiale probatorio, non compatibile con il testo vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e che comunque non sarebbe in nessun caso idonea a superare la riscontrata mancanza di prova del nesso causale in ordine alla dinamica del sinistro”.
La relazione è stata notificata come per legge.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

Motivi della decisione

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto della relazione.
Ritiene invece non decisive le contrarie osservazioni svolte da parte ricorrente nella propria memoria.
In particolare, deve ribadirsi che – in tema di sinistri stradali – costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti, così come l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso (ex plurimis: Cass. 25 gennaio 2012 n. 1028; 5 giugno 2007 n. 13085; 18 aprile 2007 n. 9243; 8 settembre 2006 n. 19301; 23 febbraio 2006 n. 4009; 10 agosto 2004 n. 15434; 15 dicembre 2003 n. 19188; 14 luglio 2003 n. 11007; 11 novembre 2002 n. 15809).
Nella specie, l’accertamento di fatto in ordine alla mancanza di prova del nesso causale tra il comportamento degli animali nella custodia del convenuto e la perdita del controllo dell’autovettura dell’attrice risulta adeguatamente motivato e comunque si sottrae certamente alle censure tuttora ammissibili in tema di vizio di motivazione, ai sensi del testo vigente (e applicabile alla controversia, in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata) dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. in proposito Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054).
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

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