Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 18 luglio 2016, n. 30429

Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate; per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero post factum non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648 ter cod. pen..

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 18 luglio 2016, n. 30429

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. FUMU Giacomo – Consigliere
Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1860/2013 della CORTE DI APPELLO di L’AQUILA, del 18/09/2014;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. ENRICO DELEHAYE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv.to (OMISSIS) del foro di Nola che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’avv. (OMISSIS) del foro di Roma che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) veniva tratto a giudizio del Tribunale di Pescara per rispondere, in concorso con (OMISSIS), del reato di impiego di denaro di provenienza delittuosa, previsto dall’articolo 648 ter cod. pen.: nel capo J) della rubrica si contestava ai predetti di aver consapevolmente impiegato -nella conduzione in comune della (OMISSIS) srl denaro proveniente dai reati di usura contestati ad altri in una pluralita’ di capi di imputazione, nonche’ del reato di esercizio abusivo di attivita’ finanziaria, contestato a (OMISSIS) al capo i), adottando l’artificio di farli apparire finanziamenti infruttiferi ovvero imputandoli fittiziamente a simulati acquisti di quote societarie, facendo figurare, in occasione dei versamenti di denaro presso gli istituti di credito, movimenti dal conto cassa che, non registrando corrispondenti entrate derivanti dall’esercizio dell’attivita’ commerciale, presentava un vistoso saldo negativo. Si imputava inoltre ai prevenuti di aver riciclato versamenti di denaro contante comunque riconducibili al (OMISSIS), annotati nel registro prima-nota interno della societa’ come “versamento dei soci”, con conseguente movimentazione come addebito di cassa. Nel capo di imputazione, inoltre, erano elencati una serie di assegni, indicati per gran parte come provento del reato di esercizio abusivo di attivita’ finanziaria contestato al (OMISSIS) al capo i), e due soli dei quali indicati invece come compendio dei due reati di usura allora contestati allo stesso (OMISSIS) ai capi c) ed h) della rubrica.
Il giudice di prime cure con sentenza in data 8/11/2012 assolveva il (OMISSIS) e (OMISSIS) dai reati di usura loro rispettivamente ascritti, ex articolo 530 c.p.p., comma 2, per non essere stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio del carattere usurario degli interessi la cui corresponsione era stata pattuita con i predetti, ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione di altri cinque reati di usura, – tra i quali il menzionato capo H) – e per il reato di esercizio abusivo di attivita’ finanziaria ascritto al (OMISSIS). Quanto al reato di impiego di denaro di provenienza delittuosa, previsto dall’articolo 648 ter cod. pen. e contestato nel capo 3) al (OMISSIS) ed alla (OMISSIS) (quest’ultima come legale rappresentante della (OMISSIS), ed il (OMISSIS) come soggetto che si occupava della gestione dell’ente) il Tribunale riteneva non essere stato dimostrato che il (OMISSIS) e la (OMISSIS) avessero effettiva contezza dell’entita’ degli interessi pattuiti dal (OMISSIS) con i propri interlocutori e, quindi, della possibile natura usuraria degli stessi. Conseguentemente il (OMISSIS), al pari della coimputata, veniva assolto dal reato ascrittogli, ex articolo 530 c.p.p., comma 2 con la formula “perche’ il fatto non costituisce reato”.
3. Accogliendo parzialmente il gravame proposto dal pubblico ministero, la Corte di Appello di L’Aquila ha riformato la sentenza impugnata, quanto al (OMISSIS), dichiarandolo colpevole del reato ascrittogli al capo 3), con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. La sentenza ha ritenuto, infatti, non dirimente la circostanza che il (OMISSIS) non fosse a conoscenza della possibile natura usuraria degli interessi pattuiti dal (OMISSIS), giacche’ veniva contestata la provenienza illecita del denaro anche e soprattutto perche’ provento del delitto di abusiva attivita’ finanziaria ritenuto ascrivibile allo stesso (OMISSIS).
4. Avverso tale sentenza sono stati proposti dal (OMISSIS) due ricorsi per cassazione, a mezzo dei difensori avv.to (OMISSIS) ed avv.to (OMISSIS), che hanno sollevato i seguenti motivi di impugnazione:
4.1. entrambi i difensori, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, hanno lamentato la violazione dell’articolo 648 ter c.p.p. e del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132 Testo Unico bancario, e la mancanza dell’elemento psicologico in ordine alla sussistenza del reato presupposto, non potendosi riconoscere nell’attivita’ del (OMISSIS) le condotte di concessione di finanziamenti in forma professionale, organizzata su scala imprenditoriale e rivolgendosi al pubblico. L’avv. (OMISSIS), in particolare, assume che la vicenda al piu’ potrebbe essere inquadrata nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132, comma 2 Testo Unico bancario, allora in vigore, mera contravvenzione inidonea a costituire il delitto presupposto dall’articolo 648 ter cod. pen., trattandosi di attivita’ abusiva prevalentemente privata.
4.2. con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione della legge penale con riferimento all’articolo 648 bis cod. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto e la violazione dell’articolo 521 cod. proc. pen., in quanto, risultando al piu’ la sostituzione di valori “sporchi” con valori puliti, e non gia’ l’impiego in attivita’ economiche di valori gia’ “ripuliti”, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la fattispecie fatto diverso da quello contestato, nell’accezione di cui all’articolo 521 c.p.p., comma 2, con conseguente trasmissione degli atti al P.M..
4.3. Entrambi i difensori hanno altresi’ insistito sull’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato o, comunque sulla mancanza di motivazione sul punto, assumendo non essere emersi dalla sentenza elementi sopravvenuti alla sentenza di primo grado che consentissero un ribaltamento della valutazione sul punto.
4.4. L’avv. (OMISSIS) ha, poi, dedotto l’erronea applicazione dell’articolo 648 ter cod. pen. e la contradditorieta’ della motivazione in quanto, risultando avere il (OMISSIS) la diretta disponibilita’ materiale degli uffici e del conto corrente della (OMISSIS) s.r.l., le condotte di questo e del (OMISSIS) in parte si sovrapporrebbero “configurando un concorso nel reato presupposto”.
4.5. con l’ultimo motivo, infine, e’ stata dedotta l’erronea applicazione dell’articolo 648 ter cod. pen. e la contradditorieta’ della motivazione, laddove con questa si e’ ritenuta la (OMISSIS) inconsapevole della illecita provenienza degli assegni reimpiegati nella societa’ di cui era amministratrice e, quindi, persona offesa del reato, con conseguente configurabilita’ della scriminante di cui all’articolo 649 cod. proc. pen., essendo il ricorrente il coniuge non legalmente separato della predetta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono parzialmente fondati.
La sentenza impugnata risulta dare adeguatamente conto sia dell’abusiva attivita’ finanziaria ascritta al (OMISSIS), che della consapevolezza di questa da parte del (OMISSIS): sotto il primo profilo, infatti, la sentenza evidenzia gli elementi probatori dai quali desume come il primo fosse professionalmente dedito all’erogazione di prestiti al pubblico, indicandoli in numerose conversazioni telefoniche intercettate – una pluralita’ delle quali specificamente indicate in sentenza – con persone che lo contattavano chiedendo finanziamenti, conversazioni ritenute sintomatiche della disponibilita’ del predetto alla concessione di prestiti dietro interesse, nonche’ nelle deposizioni testimoniali di persone che hanno confermato di aver ricevuto prestiti dal (OMISSIS) ed altresi’ nelle risultanze di due conti correnti, l’uno intestato al predetto e l’altro comunque dallo stesso utilizzato per l’elargizione dei prestiti, come emerso dalla deposizione degli operanti di P.G.. La sentenza, poi, dopo aver riferito che dall’attivita’ di osservazione svolta dalla P.G. e’ emerso che il (OMISSIS) era solito frequentare la sede della (OMISSIS) s.r.l. in maniera assidua e ricevere nella stessa sede i propri clienti-debitori, al fine di evidenziare la piena consapevolezza, da parte del (OMISSIS), della provenienza delle somme erogate dal (OMISSIS) dall’attivita’ finanziaria da questo svolta, ha sottolineato anche la consistenza degli importi versati alla societa’ di cui il ricorrente risultava amministratore di fatto, indicati nell’ordine di centinaia di migliaia di Euro, nonche’ le modalita’, al di fuori di ogni logica commerciale, con le quali tali importi venivano fatti confluire nella societa’.
Giova pero’ ricordare che l’articolo 648 ter cod. pen., nel configurare il reato ascritto al ricorrente, contiene una clausola di sussidiarieta’, che prevede la non applicabilita’ della norma nei casi di concorso nel reato presupposto e nelle ipotesi in cui risultino realizzate fattispecie di ricettazione o di riciclaggio, cosi’ riducendone notevolmente lo spazio applicativo. La giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ (sez. 2, n. 4800 dell’11/11/2009, Rv. 246276), condivisa dal collegio, in particolare, ha rilevato che i reati di cui agli articoli 648 e 648 bis cod. pen. prevalgono solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego, mentre va riconosciuto solo il delitto di cui all’articolo 648 ter cod. pen. nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall’inizio finalizzato all’impiego. In tale contesto, la soluzione ermeneutica, idonea a risolvere il problema del rapporto della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e/o di riciclaggio, e’ stata fondata sulla distinzione tra unicita’ o pluralita’ di comportamenti e determinazioni volitive: sono esclusi dalla punibilita’ ex articolo 648 ter coloro che abbiano gia’ commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioe’, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato cio’ che era frutto gia’ di delitto a loro addebitato; sono, invece, punibili coloro che, con unicita’ di determinazione teleologia originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attivita’ economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralita’ ovvero della unicita’ di azioni, e delle determinazioni volitive ad esse sottese. Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648 ter, nel secondo soltanto di quest’ultimo, risultando in esso “assorbita” la precedente attivita’ di sostituzione o di ricezione.
In altri termini, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre utilita’ e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attivita’ economiche o finanziarie, rispondera’ del solo reato di cui all’articolo 648 bis cod. pen. proprio in forza della clausola “fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis cod. pen.”. Se, invece, il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato in dette attivita’ economiche o finanziarie ed esso viene, cosi’, ripulito, il soggetto rispondera’ del reato di cui all’articolo 648 ter cod. pen. (sez. 2, n. 4800 dell’11/11/2009, Rv. 246276 cit.).
Tanto premesso, pero’, deve rilevarsi che l’apparato argomentativo della sentenza impugnata non offre elementi sufficienti ad una corretta qualificazione del fatto contestato al (OMISSIS), alla luce dei principi cosi’ esposti. La sentenza riferisce anche del sequestro di numerosi documenti (una scheda di mastro, fotocopie di numerosi assegni, ecc.) dai quali si e’ ricavata conferma che “il (OMISSIS) investisse denaro in detta societa’”, ed ha rilevato anche che gli assegni ed il contante che il (OMISSIS) portava alla (OMISSIS) s.r.l. non venivano registrati nella contabilita’ ufficiale di questa. Non risulta espletata, pero’, alcuna perizia contabile volta alla ricostruzione del flusso finanziario ed all’individuazione di eventuali investimenti effettuati dalla societa’, che non appaiono emergere dalla sentenza, ne’ in questa risulta altrimenti specificato e dimostrato se i proventi dell’esercizio abusivo dell’attivita’ finanziaria da parte del (OMISSIS) siano stati nei fatti impiegati nella gestione della societa’ (OMISSIS) o reimpiegati in ulteriori attivita’ economiche e finanziarie.
Non emergono, pertanto, dalla sentenza impugnata elementi sufficienti ad una corretta qualificazione giuridica della condotta descritta nel capo di imputazione, di per se’ suscettibile di realizzare diverse figure criminose, atteso che entrambi i reati di cui’ agli articoli 648 bis e 648 ter cod. pen. richiedono la specifica finalita’ di far perdere le tracce dell’origine illecita di quanto ricevuto, con l’ulteriore peculiarita’, quanto al secondo, che detta finalita’ deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attivita’ economiche o finanziarie. Conseguentemente, la sentenza va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

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