Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 12 dicembre 2016, n. 52537

La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non e’ legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. Di conseguenza, il ricorso va ritenuto inammissibile ove presentato dal fideiussore della societa’ vittima di usura o dal soggetto – gia’ legale rappresentante della suddetta societa’ – al quale sia succeduto, a seguito del fallimento, il curatore fallimentare, in quanto entrambi rivestono la qualifica di persone danneggiate

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 12 dicembre 2016, n. 52537

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nata il (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

contro la sentenza del 22/10/2015 del giudice dell’udienza preliminare di Salerno, pronunciata nei confronti di:

1. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

3. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

4. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

5. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

6. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

7. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

8. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

9. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

10. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

11. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

12. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. G. Rago;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

uditi i difensori, avv.ti (OMISSIS) (per (OMISSIS)), (OMISSIS) (per (OMISSIS) e (OMISSIS)), (OMISSIS) (per (OMISSIS) e quale sostituto processuale dell’avv.to (OMISSIS), anche per (OMISSIS)), (OMISSIS), quale sostituto dell’avv.to (OMISSIS) (per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) che hanno concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso, e l’avv.to (OMISSIS) (per (OMISSIS)) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/10/2015, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Salerno, dichiarava, ex articolo 425 cod. proc. pen., il non luogo a procedere per il reato di usura:

1.1. nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – funzionari del (OMISSIS) – perche’ il fatto non sussiste;

1.2. nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – funzionari del Credito Italiano – perche’ il fatto non costituisce reato. L’imputazione di usura riguardava il periodo antecedente il 31/12/2009 e poneva la problematica se il Tasso effettivo globale (TEG) dovesse essere calcolato ricomprendendovi o meno anche la Commissione di Massimo Scoperto (CMS).

Il giudice, dopo avere analizzato la normativa succedutasi nel tempo, ha cosi’ motivato il non luogo a procedere:

per quanto riguarda i funzionari del (OMISSIS): “facendosi applicazione della formula vigente all’epoca dei fatti e, quindi, procedendosi a calcolare il tasso usurario senza CMS, in relazione ai rapporti intrattenuti dai denuncianti con il (OMISSIS), cosi’ come evidenziato dal consulente della difesa, non emergono superamenti del tasso medesimo, onde si perviene all’assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto”;

per quanto riguarda, invece, i funzionari del Credito Italiano: “avendo in questo caso il consulente del P.M., verificato il superamento del tasso soglia anche laddove si faccia applicazione dei criteri fissati dalla Banca d’Italia, deve, altresi’, considerarsi che, per il conto corrente n. (OMISSIS), il superamento del tasso soglia riguarda cinque trimestri e per minime differenze (+2,169, +0,339, + 1,204, + 1,020, + 0,969), per il conto corrente n. (OMISSIS) il superamento del tasso soglia riguarda un solo trimestre ed una minima differenza (+0,162), circostanze queste, che non sono certo sintomatiche di una volonta’ dolosa che sola puo’ integrare la condotta di reato contestata”.

2. Contro la suddetta sentenza, (OMISSIS) e (OMISSIS) – parti civili costituitesi nel processo – hanno proposto un unico ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza deducendo:

2.1. VIOLAZIONE DELLA L. n. 2 del 2009: sostengono i ricorrenti che il giudice, in punto di diritto, si sarebbe espressamente pronunciato contro la giurisprudenza di legittimita’ (Cass. 28743 e 12028/2010) la quale ritiene che gli operatori economici dovevano computare nel TEG anche la CMS, in quanto tale dovere si evinceva espressamente dall’articolo 644 c.p., comma 4. Invece, secondo il giudice dell’udienza preliminare, tale obbligo sarebbe stato introdotto solo con la L. n. 2 del 2009, articolo 2 bis.

Inoltre, il giudice dell’udienza preliminare’ aveva erroneamente fatto leva sulla carenza dell’elemento psicologico in quanto “alla fine significa quasi discutere di errore sulla legge penale o su quella legge che integra il precetto penale, operazione non consentita” come stabilito sempre dalla giurisprudenza di legittimita’;

2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 425 COD. PROC. PEN.: i ricorrenti, ritengono che la sentenza di proscioglimento sarebbe insufficiente motivata in quanto non sarebbero state spiegate le ragioni per cui il successivo giudizio dibattimentale non avrebbe potuto consentire ulteriori approfondimenti tecnici e soprattutto una diversa valutazione dell’accadimento.

3. Gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo dei rispettivi difensori, hanno depositato memorie chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per una duplice ragione.

Innanzitutto, perche’ il ricorso e’ stato presentato dai difensori delle parti civili privi di procura speciale atteso che la medesima non risulta allegata al ricorso e gli stessi difensori si qualificano solo “come difensori di fiducia”: ex plurimis Cass. 5238/2014 Rv. 258719.

In secondo luogo, perche’ la legittimazione ad impugnare spetta, a norma dell’articolo 428 c.p.p., comma 2 alla sola “persona offesa costituita parte civile” e, non, quindi, alla parte danneggiata costituita parte civile.

Nel caso di specie, unica “persona offesa”, va ritenuta la societa’ (OMISSIS) srl, titolare del conto corrente in ordine al quale e’ sorta controversia: in terminis Cass. 12028/2010 riv 246728.

Al contrario, la ricorrente (OMISSIS) risulta essere solo fideiussore del debitore principale ( (OMISSIS) srl) e, quindi, solo parte danneggiata.

Il (OMISSIS), a sua volta, essendo stata la suddetta societa’ dichiarata fallita, ha perso la qualifica di amministratore unico che in essa rivestiva, essendo subentrato quale legale rappresentante, il curatore fallimentare: quindi, anche il suddetto ricorrente, avendo perso la qualifica di amministratore della societa’ “persona offesa”, va considerato, al piu’, come mero danneggiato.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: “La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non e’ legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. Di conseguenza, il ricorso va ritenuto inammissibile ove presentato dal fideiussore della societa’ vittima di usura o dal soggetto – gia’ legale rappresentante della suddetta societa’ – al quale sia succeduto, a seguito del fallimento, il curatore fallimentare, in quanto entrambi rivestono la qualifica di persone danneggiate”.

P.Q.M.

DICHIARA

inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 1.500,00 Euro alla Cassa delle Ammende

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