Suprema Corte di Cassazione
sezione II
ordinanza interlocutoria 28 settembre 2015, n. 19140
Premesso in fatto
– che B.M. e B.F. , in qualità di eredi della madre C.A. , hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, che ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria, di rigetto delle domande proposte da C.A. nei confronti del Comune di Reggio Calabria e del Ministero dell’economia e delle finanze;
– che la sentenza impugnata reca l’attestazione, in date differenti, del deposito (28 ottobre 2007) e della pubblicazione della sentenza (28 maggio 2008), in entrambi i casi effettuata con apposizione di timbro e firma del cancelliere;
– che il ricorso risulta spedito per la notifica al Ministero dell’economia e delle finanze in data 13 luglio 2009, e quindi nell’ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, assumendo quale dies a quo la seconda data indicata in calce alla sentenza;
– che, all’esito dell’udienza del 21 gennaio 2015, nella quale il PG concludeva per l’inammissibilità del ricorso richiamando Sezioni Unite n. 13794 del 2012, il Collegio disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata da questa Sezione, avente ad oggetto le norme in materia di pubblicazione della sentenza e di individuazione del dies a quo di decorrenza del termine “lungo” di impugnazione;
– che, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015, la causa è stata chiamata all’udienza del 15 luglio 2015.
Osserva in diritto
1. – La questione della individuazione del dies a quo del termine di impugnazione cosiddetto lungo è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 13794 del 2012, che ha enunciato il principio secondo cui, “ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito”.
2. – A temperare gli esiti della rigorosa quanto ineccepibile affermazione, le stesse Sezioni Unite hanno evidenziato che “qualora […] il giudice dell’impugnazione ravvisi, anche d’ufficio, grave difficoltà per l’esercizio del diritto di difesa determinata dall’aver il cancelliere non reso conoscibile la data di deposito della sentenza prima della pubblicazione della stessa avvenuta a notevole distanza di tempo ed in prossimità del termine di decadenza per l’impugnazione, la parte potrà esser rimessa in termini ai sensi del vigente art. 153, comma 2, cod. proc. civ.”.
3. – Successive pronunce delle sezioni semplici hanno ulteriormente precisato che la “grave difficoltà per l’esercizio del diritto di difesa”, cui è subordinata la rimessione in termini, può dirsi realizzata in quanto la parte abbia avuto conoscenza dell’esistenza della sentenza dopo l’intero decorso del termine dell’art. 327 cod. proc. civ., ovvero dopo il decorso di un tempo tale da rendere oggettivamente difficoltosa la tempestiva proposizione dell’impugnazione (tra le altre, Cass., sez. 3A, sentenza n. 6304 del 2013 e n. 8216 del 2013). A contrario, si è negata la rimessione in termini nei casi in cui la parte aveva ricevuto notizia del deposito della sentenza con notevole anticipo rispetto alla scadenza del termine per impugnare.
4. – Sul tema da ultimo è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2015, che ha dichiarato la “non fondatezza nei sensi di cui in motivazione” della questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, cod. proc. civ., “come interpretati” dalle Sezioni Unite n. 13794 del 2012.
5. – La Corte costituzionale, dopo aver confermato l’impostazione delle Sezioni unite — per cui ai fini dell’impugnazione rileva soltanto la data di deposito – si è soffermata sulla necessità di tutelare, con la rimessione in termini, il diritto di impugnazione della parte che, senza colpa, abbia fatto affidamento nella data di pubblicazione, offrendo in definitiva una “interpretazione conforme” calibrata sul caso oggetto del giudizio a quo, nel quale i fatti erano precedenti alla pronuncia dell’organo di nomofilachia.
6. – In questo contesto di complessiva conferma del diritto vivente, la Corte costituzionale si preoccupa di sottolineare che la nozione di pubblicazione rimanda al momento in cui provvedimento diventa conoscibile a chiunque, con la conseguenza che, in presenza di due date apposte in calce alla sentenza, si deve ritenere che “di regola” la conoscibilità si sia realizzata “solo in corrispondenza della seconda data”.
Di qui la valorizzazione del ricorso al rimedio della rimessione in termini per causa non imputabile alla parte, che viene inserito all’interno di una prospettiva rovesciata rispetto a quella assunta dalle Sezioni unite, e che perciò diventa il canone ordinario e non più l’extrema ratio.
Una volta stabilito, infatti, che l’interpretazione costituzionalmente orientata impone di individuare il dies a quo del termine di impugnazione nel momento in cui il provvedimento è reso conoscibile, si determina un effetto generalizzato di rimessione in termini, collegato al “doveroso riconoscimento d’ufficio di uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini”. A tale proposito, il giudice delle leggi ha avuto cura di precisare che la garanzia del diritto di difesa implica che “siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza”.
7. – Il complesso pronunciamento del giudice delle leggi è stato oggetto di differenti letture, anche in questa sezione.
7.1. – Secondo Cassazione, sez. 6^ – 2^, sentenze n. 10675 e n. 11129 del 2015 l’interpretazione costituzionalmente orientata avrebbe reso vincolante l’adozione del provvedimento di rimessione in termini, che invece, nella prospettiva delineata da Sezioni Unite n. 13794 del 2012, rimane subordinata al ricorrere di particolari circostanze. Diversamente, Cassazione, sez. 2^, sentenza n. 17612 del 2015 (ricorso R.G. n. 8198/2010) ha ricondotto l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini nell’alveo tradizionale, come provvedimento da assumere, sia pure officiosamente, solo all’esito della verifica in concreto della sussistenza della lesione del diritto di difesa, tenuto conto del tempo di cui la parte ha potuto disporre per impugnare.
8. – La prima interpretazione, non implausibilmente, individua nell’intervento del giudice delle leggi la configurazione di una sequenza procedimentale sostanzialmente necessitata: a partire dall’esistenza di due date e relativi timbri di deposito della sentenza apposti dal cancelliere, il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione deve essere individuato nella seconda data, e deve essere garantita alla parte l’utilizzabilità dei termini di decadenza nella loro interezza, consentendo il recupero del tempo che le lungaggini burocratiche hanno sottratto. Viene in tal modo eliminato lo spazio di valutazione circa l’esistenza in concreto di un vulnus al diritto di difesa – sussistente per il solo fatto che la parte si è vista sottrarre una frazione del termine di impugnazione. -, e la rimessione in termini perde il connotato tipico della discrezionalità.
9. – La seconda lettura riconosce che l’interpretazione costituzionalmente orientata del diritto vivente si è concretizzata nella valorizzazione dell’istituto della rimessione in termini come rimedio generale, ma nega l’effetto vincolante.
10. – Nessuna delle due tesi, peraltro, è priva di incoerenze.
10.1. – Se infatti si assume come operativa la sola seconda data apposta sulla sentenza, a rigore nemmeno si potrebbe porre una questione di rimessione in termini, poiché la parte che avrà rispettato il termine “lungo” decorrente dalla seconda data di deposito sarà per definizione “in termini” (in questo senso parrebbe Cass., sez. 6^ – L., ordinanza n. 6050 del 2015). Nondimeno, la sentenza della Corte costituzionale non ha sancito l’inoperatività tout court della prima data di deposito – che altrimenti sarebbe rimasto travolto il “diritto vivente” sottoposto ala verifica di costituzionalità -, essendosi limitata a richiamare l’istituto della rimessione in termini come rimedio generale da utilizzare, anche officiosamente, per garantire il diritto di difesa. In questo senso, Cassazione n. 10675 e n. 11129 del 2015, che si sforza di rimanere nel solco della pronuncia interpretativa di rigetto, porta ad emersione la difficoltà del bilanciamento cosi attuato, nel quale, da un lato, le norme sottoposte a scrutinio sono ritenute chiare ed inequivocabili nella ricostruzione offerta da Sezioni Unite n. 13794 del 2012, e, dall’altro lato, si individua in una diversa disposizione processuale lo strumento per temperarne il rigore applicativo, suggerendo un automatismo estraneo all’istituto della rimessione in termini.
10.2. – Viceversa, la tesi secondo cui l’intervento della Corte costituzionale non avrebbe introdotto alcun automatismo, rimanendo necessaria la verifica del comportamento della parte ai fini della rimessione in termini, se preserva il senso del richiamo al predetto istituto, finisce per negare il diritto della parte ad utilizzare nella loro interezza i termini di decadenza previsti per la proposizione dell’impugnazione, facendo ricadere su di essa le conseguenze di un comportamento addebitabile all’amministrazione giudiziaria.
11. – Sul piano applicativo, il diverso approccio è dirimente nei casi come quello di specie, tutt’altro che infrequenti, nei quali le due date apposte in calce alla sentenza siano ragionevolmente prossime e la parte abbia utilizzato per intero il termine di impugnazione decorrente dalla seconda data. Se si applica il principio di diritto enunciato da Sezioni Unite n. 13794 del 2012, peraltro vincolante ai sensi dell’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ. (salvo nuova rimessione alle stesse Sezioni tini te), il ricorso risulta inammissibile. Se, invece, si accede ad un’applicazione dell’istituto della rimessione in termini che va oltre i limiti dettati dall’organo di nomofilachia, quale sarebbe quella assunta dalla Corte costituzionale a garanzia del diritto di difesa, il ricorso risulta ammissibile.
12. – Il contrasto di giurisprudenza che si è generato, e la concorrente particolare importanza della questione, inducono il Collegio a non attendere ulteriormente prima di rimettere gli atti del procedimento al Primo Presidente perché valuti l’esigenza di investire le Sezioni Unite di questa Corte, al fine di precisare, per imprescindibili ragioni di certezza del diritto, l’ambito e le modalità di applicazione dell’istituto della rimessione in termini nei casi di proposizione dell’impugnazione nel termine “lungo” previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., in presenza di due date che attestano deposito e pubblicazione della sentenza.
P.Q.M.
Rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.
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