Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

ordinanza 16 aprile 2015, n. 15807

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro – Presidente

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. RAGO Geppi – rel. Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. ALMA Marco Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 26/09/2014 del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria;

Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore avv.to (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 25/09/2014, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza con la quale, in data 06/09/2014, il giudice per le indagini preliminari del tribunale della medesima citta’, aveva applicato a (OMISSIS) la misura della custodia cautelare in carcere perche’ indagato, con altre persone, di avere fatto parte – con la carica di “mastro disponente” – di un’articolazione svizzera dell’organizzazione mafiosa denominata “‘ndrangheta” operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria e, segnatamente della societa’ ‘ndrangheta di Frauenfeld, dipendente dalla “casa madre” del “locale di (OMISSIS)” il cui capo locale era rappresentato da (OMISSIS), a sua volta subordinato a (OMISSIS) e, quindi al “Crimine”

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’articolo 273 c.p.p., e articolo 416 bis c.p.: il ricorrente, dopo avere premesso che i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti tutti esclusivamente da intercettazioni nel corso delle quali i colloquianti si attribuivano un ruolo di tipo mafioso, svelando anche la struttura della ‘ndrangheta, ha sostenuto che le medesime non potevano essere ritenuti alla stregua di gravi indizi in quanto gli stessi inquirenti non erano stati in grado di indicare come e con quali modalita’, i “sottogruppi” (fra cui, appunto, il c.d. locale di (OMISSIS)) avevano manifestato all’esterno la tipica condotta mafiosa costituita dalla forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta’.

Le indagini, infatti:

– non avevano individuato gli esatti termini oggettivi e soggettivi delle condotte considerate;

– non avevano provato la sussistenza dell’accordo criminoso, posto che, a tutto concedere, le intercettazioni rendevano plausibile unicamente l’ipotesi di rapporti di natura dubbia;

– non avevano registrato alcun contatto tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), non risultando che il ricorrente si fosse mai recato in (OMISSIS) per incontrare il (OMISSIS).

3. Questa Corte ritiene che il presente ricorso debba essere rimesso alle S.S.U.U. per le ragioni di seguito indicate.

Il Tribunale, dopo avere, per 134 pagine, ricostruito – sulla base di numerose intercettazioni provenienti dagli stessi indagati – la struttura della ‘ndrangheta, i riti di affiliazione, i gradi che in essa ricoprono i vari affiliati, a pag. 134, a fronte della censura con la quale la difesa aveva sostenuto che non emergeva “nulla dagli atti che faccia concludere per la sussistenza di una proiezione esterna della condotta del (OMISSIS) sul territorio elvetico rispetto all’attivita’ illecita dell’associazione mafiosa di cui si assume faccia parte ed i cui vertici sono stanziati in Italia” (pag. 134 ordinanza), ha replicato nei seguenti testuali termini “Egli (ndr: (OMISSIS)) e’ presente e partecipe alla riunione di ‘ndrangheta del 27.2.2011 in cui (OMISSIS) fa un brindisi, recita le formule per battezzare la localita’ e successivamente per formare la societa’, ma anche a quelle del 30.1.2011, del 29.10.2011 e del 23.1.2011, i cui rituali altro non sono che la predicazione esteriore di un indissolubile e profondo vincolo associativo. La figura del ricorrente viene in rilievo a seguito della perdurante esistenza di problemi tra locali in territorio tedesco e svizzero; problemi che ponevano in forte risalto il ruolo di locale di riferimento di (OMISSIS) e quindi di (OMISSIS): dalla telefonata del 22 aprile 2009 (RIT 2262/08, progr. 796) tra (OMISSIS) e sua zia (OMISSIS), in cui si discute anche di dissidi tra le fazioni ‘ndranghetistiche di (OMISSIS) e (OMISSIS) ove (OMISSIS) risiede, alle altre conversazioni dalle quali emerge in tutta evidenza il ruolo di (OMISSIS) nella risoluzione del dissidio. Proprio nel contesto di tali problematiche tra le due locali si inserisce la telefonata intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) intesa (OMISSIS), nella quale il (OMISSIS) racconta alla donna dell’incontro avuto con (OMISSIS) e con i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) (…e con (OMISSIS), con (OMISSIS) e con (OMISSIS), tutti e due i fratelli); incontro finalizzato a dirimere la questione in atto tra (OMISSIS) e (OMISSIS). Pertanto, la suddetta circostanza smentisce la deduzione difensiva dell’assenza di incontri tra (OMISSIS) e (OMISSIS). Inoltre, da essa emerge ancora una volta il ruolo apicale di (OMISSIS) nel locale di (OMISSIS) (voi gli avete dato il potere). Inoltre, tali conversazioni – come pure quella del 2 settembre 2009 (n. 1772929, intercettata dall’LKA) tra (OMISSIS) e (OMISSIS) – rivelano chiaramente la dipendenza dei locali tedeschi e svizzeri dalla Calabria e segnatamente da (OMISSIS), nonche’ il carisma e l’ambizione di (OMISSIS) nel volere estendere i confini del locale di (OMISSIS) ( (OMISSIS), lo zio di (OMISSIS), era andato a (OMISSIS) che voleva comandare tutte cose lui hai capito? E quelli di la sotto gli hanno detto di no. E Toto’ (OMISSIS) gli ha detto che se la puo’ sognare una cosa di questa). Ma e’ lo stesso (OMISSIS) che affermando, durante le riunioni della societa’ (OMISSIS), Il locale di (OMISSIS) lo voglio che risponde a (OMISSIS), perche’ (OMISSIS) e’ dove sono nato io, pone l’accento sulla dipendenza da (OMISSIS). I rapporti del ricorrente (OMISSIS) col (OMISSIS) sono ulteriormente attestati dal contenuto della telefonata del 3.7.2011 tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in cui il primo lamentava che (OMISSIS) ( (OMISSIS) della (OMISSIS)) cercava di richiamare a se’, al locale di (OMISSIS), personaggi di (OMISSIS) (No ma c’e’ quello della (OMISSIS) che non tanto… cerca di comandare truppe di qua cerca di comandare); in tale occasione (OMISSIS) avrebbe dato assicurazione circa un suo intervento nei confronti degli svizzeri (e lascia, che appena viene gliela faccio io una strigliata e gli faccio vedere io… (inc)….). Ritiene pertanto questo Collegio che l’ipotesi accusatoria nei confronti del ricorrente sia, allo stato, confermata dal compendio indiziario di cui si e’ detto e che l’ordinanza cautelare vada confermata”.

Ora, se quanto scrive il Tribunale trova un puntuale riscontro nelle pagine dell’ordinanza impugnata (il che, peraltro, non e’ contestato neppure dallo stesso ricorrente), al contrario, quello che emerge a tutto tondo, come stigmatizzato dalla difesa, e’ l’assoluta mancanza di qualsivoglia minima prova su quelli che sono gli scopi e l’attivita’ tipica dell’associazione mafiosa ossia la commissione di atti di violenza o minaccia o di reati fine; l’esistenza di attivita’ economiche lecite o illecite riconducibili all’organizzazione; l’interesse rispetto alle consultazioni elettorali ecc…: situazione questa tanto piu’ singolare ove si consideri che, stando alle intercettazioni degli stessi accoliti della locale in questione, questa sarebbe operativa da ben sessant’anni (a voler dar credito all’intercettazione riportata a pag. 16 dell’ordinanza) o da almeno quarant’anni (a voler stare alla intercettazione riportata a pag. 28 dell’ordinanza): il che rende incomprensibile il rito del “battesimo” della c.d. locale avvenuto nel febbraio del 2011 (pag. 107 ordinanza).

Il Tribunale, pur non smentendo quanto obiettato dalla difesa, ha respinto la suddetta censura con la motivazione riportata supra integralmente con la quale ha sostenuto che sono sufficienti a far ritenere la mafiosita’ le seguenti circostanze: a) la partecipazione del (OMISSIS) a riti ancestrali di matrice ‘ndraghetista; b) il dissidio fra i due locali di (OMISSIS) e (OMISSIS) (sito in territorio tedesco); c) il rapporto con il (OMISSIS), capo cosca del locale di (OMISSIS): ossia circostanze “interne” alle dinamiche della “ndrangheta” ma che nulla hanno a che vedere con i requisiti indicati dall’articolo 416 bis c.p., comma 3.

In altri termini, il Tribunale, a fronte della puntuale censura dedotta dal ricorrente, ha ritenuto di accogliere, con tutta evidenza, quella tesi secondo la quale, per qualificare come mafiosa un’organizzazione criminale e’ sufficiente la capacita’ potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volonta’ di quanti vengano in contatto con gli affiliati all’organismo criminale, non essendo, quindi, necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omerta’ nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori: nei seguenti termini si sono pronunciate: Cass. 38412/2003 riv 227361; Cass. 45711/2003 riv 227994; Cass. 4304/2012 riv 252205; Cass. 5888/2012 riv 252418; Cass. 28091/2013; Cass. 28332/2013; Cass. 28337/2013; Cass. 35997 – 35998 – 35999/2013.

E’, pero’, ben noto, che nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, e’ presente un altro cospicuo filone interpretativo secondo il quale, al contrario, ai fini della consumazione del reato di cui all’articolo 416 bis c.p., e’ necessario che l’associazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente nel quale essa opera, un’effettiva capacita’ di intimidazione e, quindi, deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall’uso del termine “avvalersi” contenuto nell’articolo 416 bis c.p.: in terminis, Cass. 19141/2006 riv. 234403; Cass. 25242/2011 riv 250704; Cass. 13635/201 riv. 252358; Cass. 31512/2012 riv 254031; Cass. 14582/2014, D’Onofrio-Tamburi.

La fattispecie in esame e’ paradigmatica del suddetto dibattito posto che la problematica non riguarda solo l’operativita’ della singola associazione mafiosa in se’ e per se’ considerata ma anche le ipotesi in cui (come quella in esame) l’associazione mafiosa (nella specie “ndrangheta”), pur pacificamente esistente ed operante in una determinata zona del territorio, tenda ad espandersi in altri territori (nella specie, all’estero) distanti dalla “casa madre” e storicamente estranei, per cultura e struttura sociale, alle azioni prevaricatrici tipiche del fenomeno mafioso.

Infatti, in casi come quello in esame, resta pur sempre il problema di verificare se, per configurabilita’ dell’articolo 416 bis c.p., a carico di coloro che fanno parte delle “c.d. locali” (nella specie quella di (OMISSIS)) sia sufficiente la mera costituzione di una locale, oppure se questa debba esteriorizzare in loco la sua “mafiosita’” ai sensi dell’articolo 416 bis c.p., comma 3, e, quindi, dare un concreto contributo causale alla “casa madre” ossia all’associazione della quale costituisce una diramazione.

Questa Corte, pertanto, poiche’ la soluzione della suddetta questione e’ della massima importanza sia per le ricadute di natura pratiche che per quelle giuridiche e, poiche’ sul punto si e’ formato un contrasto nell’ambito di questa stessa Corte che, allo stato, non pare in via di risoluzione, ritiene di dover rimettere il ricorso alle SSUU a norma dell’articolo 618 c.p.p., demandando il seguente quesito di diritto: “se, nel caso in cui un’associazione di stampo mafioso, nella specie “ndrangheta, costituisca in Italia o all’estero una propria diramazione, sia sufficiente, ai fini della configurabilita’ della natura mafiosa, il semplice collegamento con l’associazione principale, oppure se la suddetta diramazione debba esteriorizzare in loco gli elementi previsti dall’articolo 416 bis c.p.p., comma 3”.

P.Q.M.

DISPONE la rimessione del ricorso di cui in premessa alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione.

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