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LEGGE 22 maggio 2015, n. 68
Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. (15G00082)  (GU n.122 del 28-5-2015)      Vigente al: 29-5-2015

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga    la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il titolo  VI  del  libro  secondo  del  codice  penale  e’ inserito il seguente:

«Titolo VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento  ambientale).  –  E’  punito  con  la reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro  10.000  a  euro 100.000  chiunque  abusivamente  cagiona  una  compromissione  o   un deterioramento significativi e misurabili:        1)  delle  acque  o  dell’aria,  o   di   porzioni   estese   o significative del suolo o del sottosuolo;        2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria,  della flora o della fauna.      Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta  o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o vegetali protette, la pena e’ aumentata.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza  del  delitto  di inquinamento ambientale). – Se da uno dei fatti di  cui  all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta  dal  reo,  una  lesione personale, ad eccezione delle ipotesi  in  cui  la  malattia  ha  una durata non superiore ai  venti  giorni,  si  applica  la  pena  della reclusione da due anni e sei mesi a sette  anni;  se  ne  deriva  una lesione grave, la pena della reclusione da tre a  otto  anni;  se  ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro  a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da  cinque a dieci anni.      Nel caso di morte di piu’ persone, di lesioni  di  piu’  persone, ovvero di morte di una o  piu’  persone  e  lesioni  di  una  o  piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe  infliggersi  per  l’ipotesi piu’ grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo’ superare gli anni venti.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). – Fuori dai casi previsti dall’articolo  434,  chiunque  abusivamente   cagiona   un   disastro ambientale e’ punito con la reclusione da  cinque  a  quindici  anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:        1)   l’alterazione   irreversibile   dell’equilibrio   di    un ecosistema;        2)  l’alterazione  dell’equilibrio  di  un  ecosistema  la  cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo  con provvedimenti eccezionali;        3)  l’offesa  alla  pubblica  incolumita’  in   ragione   della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei  suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte  a
pericolo.      Quando il disastro e’ prodotto in  un’area  naturale  protetta  o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o vegetali protette, la pena e’ aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi  contro  l’ambiente).  –  Se taluno dei fatti  di  cui  agli  articoli  452-bis  e  452-quater  e’ commesso per colpa, le  pene  previste  dai  medesimi  articoli  sono diminuite da un terzo a due terzi.      Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente  deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di  disastro  ambientale  le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. (Traffico  e  abbandono  di  materiale  ad  alta radioattivita’). – Salvo che il fatto costituisca piu’  grave  reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente  cede,  acquista,  riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,  trasferisce, abbandona  o  si  disfa  illegittimamente  di   materiale   ad   alta radioattivita’.      La pena di cui al primo comma e’ aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:        1)  delle  acque  o  dell’aria,  o   di   porzioni   estese   o significative del suolo o del sottosuolo;        2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria,  della flora o della fauna.      Se dal fatto deriva pericolo per  la  vita  o  per  l’incolumita’ delle persone, la pena e’ aumentata fino alla meta’.

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo).  –  Salvo  che  il fatto costituisca piu’  grave  reato,  chiunque,  negando  l’accesso, predisponendo  ostacoli  o  mutando  artificiosamente  lo  stato  dei luoghi, impedisce, intralcia  o  elude  l’attivita’  di  vigilanza  e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del  lavoro,  ovvero  ne compromette gli esiti, e’ punito con la reclusione da sei mesi a  tre anni.

Art.   452-octies.    (Circostanze    aggravanti).    –    Quando l’associazione di cui all’articolo 416 e’ diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste  dal  medesimo  articolo  416  sono aumentate.      Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis e’  finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente  titolo  ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita’ economiche, di  concessioni,  di  autorizzazioni,  di  appalti  o  di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.      Le pene di cui ai commi primo e  secondo  sono  aumentate  da  un terzo alla meta’ se dell’associazione fanno parte pubblici  ufficiali o incaricati di  un  pubblico  servizio  che  esercitano  funzioni  o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). – Quando un fatto  gia’ previsto come reato e’ commesso allo scopo di eseguire uno o piu’ tra i delitti previsti dal presente titolo,  dal  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a  tutela dell’ambiente, ovvero  se  dalla  commissione  del  fatto  deriva  la violazione  di  una  o  piu’  norme  previste  dal   citato   decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che  tutela  l’ambiente, la pena nel primo caso e’ aumentata da un  terzo  alla  meta’  e  nel secondo caso e’ aumentata di un terzo.  In  ogni  caso  il  reato  e’ procedibile d’ufficio.      Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai  sensi  dell’articolo 452-octies, nonche’ per  il  delitto  di  cui  all’articolo  260  del decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive modificazioni, sono diminuite dalla meta’ a due terzi  nei  confronti di colui che si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa  venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e,  ove  possibile,  al  ripristino dello stato dei luoghi, e  diminuite  da  un  terzo  alla  meta’  nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorita’ di  polizia  o l’autorita’    giudiziaria    nella    ricostruzione    del    fatto, nell’individuazione degli  autori  o  nella  sottrazione  di  risorse rilevanti per la commissione dei delitti.      Ove  il  giudice,  su  richiesta   dell’imputato,   prima   della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento  per  un  tempo  congruo,  comunque  non superiore a due anni e prorogabile  per  un  periodo  massimo  di  un ulteriore anno, al fine di consentire le attivita’ di  cui  al  comma precedente in corso di esecuzione, il  corso  della  prescrizione  e’ sospeso.

Art. 452-undecies. (Confisca).  –  Nel  caso  di  condanna  o  di applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti,   a   norma dell’articolo 444 del codice  di  procedura  penale,  per  i  delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies,  452-septies e 452-octies del presente codice,  e’  sempre  ordinata  la  confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto  del  reato  o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.      Quando, a seguito di condanna per uno dei  delitti  previsti  dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed  essa  non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona  la disponibilita’ e ne ordina la confisca.      I beni  confiscati  ai  sensi  dei  commi  precedenti  o  i  loro eventuali proventi sono messi  nella  disponibilita’  della  pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per  la  bonifica  dei luoghi.      L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi  in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attivita’ di bonifica e di  ripristino  dello stato dei luoghi.

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della  pena  su richiesta delle  parti  a  norma  dell’articolo  444  del  codice  di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il  recupero  e,  ove  tecnicamente  possibile,  il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone  l’esecuzione  a  carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo  197  del  presente codice.    Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente  si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte  sesta  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia  di  ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies. (Omessa  bonifica).  –  Salvo  che  il  fatto costituisca piu’  grave  reato,  chiunque,  essendovi  obbligato  per legge, per ordine del giudice ovvero di  un’autorita’  pubblica,  non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello  stato  dei luoghi e’ punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

2. All’articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) al comma 1 sono premesse le seguenti  parole:  «Salvo  che  il fatto costituisca piu’ grave reato,»;      b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:        «4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli
242 e seguenti costituisce  condizione  di  non  punibilita’  per  le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:      «4-bis. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone  estranee  al  reato.  Quando essa  non  sia  possibile,  il  giudice  individua  beni  di   valore equivalente di cui il condannato abbia  anche  indirettamente  o  per interposta persona la disponibilita’ e ne ordina la confisca».

4. All’articolo 12-sexies, comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola:  «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo  comma,»  e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All’articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono  inserite  le  seguenti:   «452-bis,   452-quater,   452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le  seguenti:  «, nonche’ dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152, e successive modificazioni».

6. All’articolo 157,  sesto  comma,  secondo  periodo,  del  codice penale, dopo le parole: «sono altresi’ raddoppiati» sono inserite  le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

7. All’articolo 118-bis, comma 1, delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  dopo  le  parole:  «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonche’ per i  delitti  di  cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono  inserite le seguenti: «nonche’ all’Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed e’ aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all’articolo 260 del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da’ altresi’ notizia  al Procuratore nazionale antimafia».

8. All’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno  2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:        «a)  per  la  violazione  dell’articolo  452-bis,  la  sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;        b) per la  violazione  dell’articolo  452-quater,  la  sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;        c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies,  la  sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;        d) per i delitti associativi aggravati ai  sensi  dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;        e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad  alta radioattivita’  ai  sensi  dell’articolo  452-sexies,   la   sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;        f)  per  la  violazione  dell’articolo  727-bis,  la   sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;        g)  per  la  violazione  dell’articolo  733-bis,  la   sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;      b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:        «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente  articolo,  si  applicano,  oltre  alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni  interdittive  previste dall’articolo 9, per un periodo  non  superiore  a  un  anno  per  il delitto di cui alla citata lettera a)».

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n. 152, e successive modificazioni, e’ aggiunta la seguente:

«Parte  sesta-bis.  –  Disciplina  sanzionatoria  degli  illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Art. 318-bis. (Ambito di  applicazione).  –  1.  Le  disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi  contravvenzionali  in materia ambientale  previste  dal  presente  decreto  che  non  hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno  alle  risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter. (Prescrizioni). – 1. Allo  scopo  di  eliminare  la contravvenzione  accertata,  l’organo  di  vigilanza,  nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria  di  cui  all’articolo  55  del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria  impartisce al contravventore un’apposita  prescrizione  asseverata  tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia  trattata,  fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di  tempo tecnicamente necessario. In  presenza  di  specifiche  e  documentate circostanze non  imputabili  al  contravventore  che  determinino  un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo’ essere prorogato  per una sola volta, a richiesta del contravventore, per  un  periodo  non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato  che  e’  comunicato immediatamente al pubblico ministero.      2. Copia della prescrizione e’ notificata o comunicata  anche  al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio  del  quale opera il contravventore.      3.  Con  la  prescrizione  l’organo  accertatore   puo’   imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita’ potenzialmente pericolose.      4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di  riferire  al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-quater. (Verifica dell’adempimento). – 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione e’ stata eliminata secondo le modalita’ e nel termine indicati  dalla prescrizione.      2. Quando  risulta  l’adempimento  della  prescrizione,  l’organo accertatore   ammette   il   contravventore   a   pagare   in    sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  un quarto del massimo  dell’ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  fissato nella  prescrizione,  l’organo  accertatore  comunica   al   pubblico ministero  l’adempimento  della  prescrizione   nonche’   l’eventuale pagamento della predetta somma.      3. Quando risulta l’inadempimento  della  prescrizione,  l’organo accertatore  ne  da’  comunicazione  al  pubblico  ministero   e   al contravventore  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non  pervenute  dall’organo accertatore). – 1. Se il pubblico ministero  prende  notizia  di  una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da  privati  o da pubblici ufficiali o incaricati di un  pubblico  servizio  diversi dall’organo  di  vigilanza  e  dalla  polizia  giudiziaria,  ne   da’ comunicazione all’organo di  vigilanza  o  alla  polizia  giudiziaria affinche’ provveda agli adempimenti di cui agli  articoli  318-ter  e 318-quater.      2. Nel caso previsto dal comma 1,  l’organo  di  vigilanza  o  la polizia giudiziaria informano il  pubblico  ministero  della  propria attivita’ senza ritardo.

Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). –  1.  Il procedimento  per  la  contravvenzione   e’   sospeso   dal   momento dell’iscrizione  della  notizia  di  reato  nel   registro   di   cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino  al  momento  in
cui il pubblico ministero  riceve  una  delle  comunicazioni  di  cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.      2. Nel caso previsto dall’articolo  318-quinquies,  comma  1,  il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma  1  del presente articolo.      3. La sospensione del procedimento non preclude la  richiesta  di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle  prove  con incidente probatorio, ne’ gli atti urgenti di  indagine  preliminare, ne’ il sequestro preventivo ai sensi degli articoli  321  e  seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-septies. (Estinzione del reato). – 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione  impartita dall’organo di vigilanza  nel  termine  ivi  fissato  e  provvede  al pagamento previsto dall’articolo 318-quater, comma 2.      2.  Il  pubblico  ministero  richiede   l’archiviazione   se   la contravvenzione e’ estinta ai sensi del comma 1.      3. L’adempimento in un tempo superiore a  quello  indicato  dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a  norma  dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze  dannose o pericolose della contravvenzione con modalita’  diverse  da  quelle indicate   dall’organo   di   vigilanza   sono   valutati   ai   fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del  codice  penale.  In  tal caso,  la  somma  da  versare  e’  ridotta  alla  meta’  del  massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). – 1.  Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in  corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

Art. 2

1. All’articolo 1  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono apportate le seguenti modificazioni:      a) al comma 1, alinea, le parole: «con l’arresto da tre  mesi  ad un  anno  e  con  l’ammenda  da  lire   quindici   milioni   a   lire centocinquanta  milioni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;      b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:        «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro  trentamila  a  euro  trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attivita’ di impresa, alla condanna consegue la sospensione della  licenza  da  un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;      c)  al  comma  3,  le  parole:  «e’  punita   con   la   sanzione amministrativa da lire tre milioni  a  lire  diciotto  milioni»  sono sostituite dalle seguenti: «e’ punita con la sanzione  amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

 2. All’articolo 2  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono apportate le seguenti modificazioni:      a) al comma 1, alinea, le parole: «con l’ammenda  da  lire  venti milioni a lire duecento milioni o con l’arresto da  tre  mesi  ad  un anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  l’ammenda  da   euro ventimila a euro duecentomila o con  l’arresto  da  sei  mesi  ad  un anno»;      b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:        «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a  diciotto  mesi  e  dell’ammenda  da  euro  ventimila  a  euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia  commesso  nell’esercizio di attivita’ di impresa, alla condanna consegue la sospensione  della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;      c)  al  comma  3,  le  parole:  «e’  punita   con   la   sanzione amministrativa da lire  due  milioni  a  lire  dodici  milioni»  sono sostituite dalle seguenti: «e’ punita con la sanzione  amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;
d)  al  comma  4,  le  parole:  «e’  punito   con   la   sanzione amministrativa da lire  due  milioni  a  lire  dodici  milioni»  sono sostituite dalle seguenti: «e’ punito con la sanzione  amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

3. All’articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il  comma  6 e’ sostituito dal seguente:      «6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis e’ punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

4. All’articolo 6  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono apportate le seguenti modificazioni:      a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:        «4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al  comma  1 e’ punito con l’arresto fino a sei  mesi  o  con  l’ammenda  da  euro quindicimila a euro trecentomila»;      b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:        «5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al  comma  3 e’ punito con la sanzione amministrativa da  euro  diecimila  a  euro sessantamila».

5. All’articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:      «1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e’ punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a  euro duemila».

6. All’articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:      «5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al  comma  2 e’ punito, se  il  fatto  non  costituisce  reato,  con  la  sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

Art. 3

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore  il giorno successivo a quello della pubblicazione della  medesima  legge nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 22 maggio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri  Visto, il Guardasigilli: Orlando

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