Suprema Corte di Cassazione
sezione II
ordinanza 12 marzo 2014, n. 5779
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18978/2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
contro
(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) per proc. speciale del 20/1/2014 rep. n. 218742;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1696/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, in subordine, rimissione alle S.U.;
udito l’Avv. (OMISSIS) con delega orale dell’Avv. (OMISSIS) difensore della resistente anch’egli presente e chiedono il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18978/2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
contro
(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) per proc. speciale del 20/1/2014 rep. n. 218742;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1696/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, in subordine, rimissione alle S.U.;
udito l’Avv. (OMISSIS) con delega orale dell’Avv. (OMISSIS) difensore della resistente anch’egli presente e chiedono il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 25 maggio 2007 ha dichiarato la nullita’ del contratto preliminare in data 9 luglio 1996 intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS),da una parte, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altra, in ordine alla vendita da parte dei primi ai secondi di una porzione di un fabbricato in (OMISSIS), prevedendo la stipulazione di un “regolare preliminare di compravendita” ove, entro un certo termine il (OMISSIS) avesse dato il suo assenso alla cancellazione dell’ipoteca gravante (anche) su tale porzione immobiliare.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, contestando l’esattezza dell’orientamento seguito dalla Corte di appello di Napoli in ordine alla nullita’ del c.d. preliminare di preliminare.
Il collegio non ignora che questa S.C. ha gia’ avuto occasione di affermare che il contratto in virtu’ del quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatoli (ovvero un contratto preliminare di preliminare) e’ nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l’interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione (sent. 2 aprile 2009 n. 8038, seguita, senza ulteriori approfondimenti da Cass. 10 settembre 2009).
Ritiene, tuttavia, che tale orientamento, nella sua assolutezza, potrebbe essere meritevole di precisazioni, con riferimento alle ipotesi che in concreto possono presentarsi.
In primo luogo, potrebbe dubitarsi della nullita’ del contratto preliminare il quale si limitasse a prevedere un obbligo di riproduzione del suo contenuto al verificarsi di determinate circostanze, come nel caso di specie, in cui la stipulazione di un “regolare contratto preliminare” era subordinata al consenso del (OMISSIS) alla cancellazione dell’ipoteca gravante (anche) sulla porzione immobiliare promessa in vendita.
Ma quello che piu’ conta e’ che il contratto preliminare di contratto preliminare non esaurisce il suo contenuto precettivo nell’obbligarsi ad obbligarsi, ma contiene – come nel caso di specie – anche l’obbligo ad addivenire alla conclusione del contratto definitivo.
Ora, appare difficile, in considerazione del principio generale di cui all’articolo 1419 c.c., comma 1, ritenere che la nullita’ dell’obbligo di concludere un contratto preliminare riproduttivo di un contratto preliminare gia’ perfetto possa travolgere anche l’obbligo, che si potrebbe definire finale, di concludere il contratto definitivo.
Alla luce di queste considerazioni ritiene il collegio che forse sarebbe opportuno l’intervento delle Sezioni Unite sul problema.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 25 maggio 2007 ha dichiarato la nullita’ del contratto preliminare in data 9 luglio 1996 intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS),da una parte, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altra, in ordine alla vendita da parte dei primi ai secondi di una porzione di un fabbricato in (OMISSIS), prevedendo la stipulazione di un “regolare preliminare di compravendita” ove, entro un certo termine il (OMISSIS) avesse dato il suo assenso alla cancellazione dell’ipoteca gravante (anche) su tale porzione immobiliare.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, contestando l’esattezza dell’orientamento seguito dalla Corte di appello di Napoli in ordine alla nullita’ del c.d. preliminare di preliminare.
Il collegio non ignora che questa S.C. ha gia’ avuto occasione di affermare che il contratto in virtu’ del quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatoli (ovvero un contratto preliminare di preliminare) e’ nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l’interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione (sent. 2 aprile 2009 n. 8038, seguita, senza ulteriori approfondimenti da Cass. 10 settembre 2009).
Ritiene, tuttavia, che tale orientamento, nella sua assolutezza, potrebbe essere meritevole di precisazioni, con riferimento alle ipotesi che in concreto possono presentarsi.
In primo luogo, potrebbe dubitarsi della nullita’ del contratto preliminare il quale si limitasse a prevedere un obbligo di riproduzione del suo contenuto al verificarsi di determinate circostanze, come nel caso di specie, in cui la stipulazione di un “regolare contratto preliminare” era subordinata al consenso del (OMISSIS) alla cancellazione dell’ipoteca gravante (anche) sulla porzione immobiliare promessa in vendita.
Ma quello che piu’ conta e’ che il contratto preliminare di contratto preliminare non esaurisce il suo contenuto precettivo nell’obbligarsi ad obbligarsi, ma contiene – come nel caso di specie – anche l’obbligo ad addivenire alla conclusione del contratto definitivo.
Ora, appare difficile, in considerazione del principio generale di cui all’articolo 1419 c.c., comma 1, ritenere che la nullita’ dell’obbligo di concludere un contratto preliminare riproduttivo di un contratto preliminare gia’ perfetto possa travolgere anche l’obbligo, che si potrebbe definire finale, di concludere il contratto definitivo.
Alla luce di queste considerazioni ritiene il collegio che forse sarebbe opportuno l’intervento delle Sezioni Unite sul problema.
P.Q.M.
Si rimettono gli atti al Primo Presidente, perche’ valuti l’opportunita’ della rimessine del ricorso all’esame delle Sezioni Unite.
Leave a Reply