Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 7 settembre 2016, n. 17685

La cessazione delle attivita’ moleste non fa venir meno l’obbligatorieta’ dell’approfondimento istruttorio, che si impone al fine di verificare se sia possibile, mediante l’esame degli atti e adeguate indagini tecniche e anamnestiche, accertare la veridicita’ delle ipotesi di danno prospettate da chi agisce in giudizio, suffragate da riscontri presuntivi, descritti nel caso di specie dalle stesse sentenze di merito

Per un maggior approfondimento sulle immissioni cliccare sull’immagine seguente
Le immissioni

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 7 settembre 2016, n. 17685

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19544-2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1313/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati ed insiste sull’accoglimento delle difese esposte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Dal 15 aprile 1995, data di notifica della citazione, pende controversia tra gli odierni ricorrenti sigg. (OMISSIS) – (OMISSIS) e gli intimati sigg. (OMISSIS) – (OMISSIS), avente ad oggetto le immissioni di rumore, fumi, vibrazioni lamentate dai ricorrenti, quali residenti in (OMISSIS).
Essi attribuiscono i fenomeni all’attivita’ gestita da (OMISSIS), avente per oggetto la raccolta e il commercio di materiali ferrosi, con impiego di macchine utensili e sollevatrici, combustione di olii esausti, fili di rame e contenitori in pvc.
Il convenuto e gli intervenuti hanno reagito in via riconvenzionale, lamentando immissioni analoghe da parte dell’attore Giovanni (OMISSIS).
Nel 2004 il tribunale di Verona, espletata prova orale, ha ritenuto che solo i fatti dedotti da parte attrice avessero trovato riscontro, ma ha respinto la domanda attorea per mancanza di prova del superamento dei limiti di tollerabilita’ e del nesso di causalita’ tra le affezioni alla salute denunciate e l’attivita’ svolta dal convenuto.
Con sentenza 14 giugno 2010, la Corte di appello di Venezia ha rigettato gli appelli proposti dalle parti e ha compensato le spese di lite.
La parte (OMISSIS) – (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, resistito da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) non ha sottoscritto la procura speciale in margine al controricorso, rimanendo intimata.
Parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perche’ strettamente connessi, hanno facile giuoco nell’evidenziare la contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione e l’errore che la contraddistingue con riguardo alla mancata ammissione di una o piu’ consulenze tecniche.
La Corte d’appello, nelle diciotto righe che costituiscono la parte motiva della sentenza, ha riconosciuto che dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione amministrativa offerte da parte ricorrente emergeva che “la situazione era certamente difficile” a cagione dell’attivita’ di sfasciacarrozze svolta dal convenuto (OMISSIS) e del fatto che secondo quest’ultimo l’attore Giovanni “ivi parcheggiava il proprio camion”.
Ha pero’ aderito al giudizio del tribunale di Verona, secondo il quale non “vi era prova certa ne’ del superamento dei limiti di tollerabilita’ di cui all’articolo 844 c.c., ne’ dei danni al fabbricato nel quale tutte le persone coinvolte nella vicenda abitavano o lavoravano, e neppure che tutto quanto allegato e lamentato cagionasse con nesso eziologico certo, un danno alla salute”.
La Corte ha aggiunto che i certificati medici “non fornivano la dimostrazione necessaria sul punto”.
Ha negato l’ammissione di “accertamenti peritali” relativi alla valutazione delle immissioni e al danno alla salute perche’ “la ctu non e’ un mezzo istruttorio”, ma sarebbe utilizzabile solo laddove la parte assolva il proprio onere probatorio.
2.1) L’esame delle risultanze acquisite, descritte dettagliatamente in ricorso tanto con riguardo agli atti amministrativi acquisiti, quanto con riguardo alle deposizioni testimoniali, rivela la manifesta insufficienza della motivazione. Essa ha sommariamente concluso che non era stata raggiunta prova di esistenza di immissioni apprezzabili ex articolo 844 c.c., pur dando atto, con intima contraddizione, di una situazione “difficile” che era insorta a causa dei comportamenti lamentati da parte attrice e ritenuti provati dal giudice di primo grado.
Con ogni evidenza sarebbe stata necessaria una disamina dettagliata e puntuale delle varie risultanze, per comprendere come possano essere considerate irrilevanti “fessurazioni nei muri interni e nei soffitti” (teste (OMISSIS)); l’azionamento in un ambiente residenziale di una “pressa per rottami metallici” (teste (OMISSIS)”; il fumo nero visto da un altro teste.
Sarebbe stata doverosa una valutazione analitica dei riscontri documentali secondo cui (ricorso pag. 9): la pressa sarebbe stata usata 1-2 ore al giorno allo scopo di pressare parti di carrozzerie; vi sarebbe stata presenza di materiali qualificati rifiuti speciali e oggetto di ordinanza di sgombero (pag. 10); le fotografie documenterebbero lavorazioni di materiali metallici, “via vai di camion ricolmi di rottami” ed altre attivita’ (ricorso pag.11).
La valutazione sintetica addotta dalla sentenza appare quindi apodittica nel concludere per l’insufficiente assolvimento dell’onere della prova.
Trattasi di formula rinunciataria della decisione delle controversie civili, che deve essere preceduta e giustificata da un vaglio critico e da uno sforzo conoscitivo e valutativo appropriati, mediante opportuno uso delle presunzioni e dei mezzi istruttori che siano nella disponibilita’ del giudice.
3) E’ opportuna in proposito la censura sviluppata nel secondo motivo, relativa alla mancata ammissione di consulenze tecniche volte ad accertare se i danni materiali agli immobili e le patologie cliniche alle persone istanti, circostanze documentate da risultanze di cui si e’ detto e da certificazioni mediche, fossero direttamente ricollegabili alle lavorazioni effettuate da controparte.
Il ricorso ha puntualmente ricordato (invocando Casa. 16256/04) che in casi siffatti la consulenza tecnica, che di regola non e’ mezzo di prova ma sempre e’ mezzo istruttorio (contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, che ha ripreso isolate massimazioni), e’ doverosa (cfr. Cass. 13401/05; 8297/05; 1120/06). La consulenza tecnica puo’ assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (tra le tante Cass. 4792/2013; 1149/11; 6155/09; 1020/06): in tal senso la valutazione del rapporto eziologico tra i fatti documentati in causa e la loro rilevanza sulla solidita’ dell’immobile e sulla salute degli attori, che lamentano tra l’altro ipertensione e affezioni dermatologiche, appare senz’altro ipotesi ineludibile in cui e’ indispensabile il conforto specialistico.
Pertanto ha carattere di motivazione apparente quella del giudice che eluda la decisione di merito, rifiutando l’ammissione di consulenza tecnica in queste circostanze.

  • Va aggiunto che la cessazione delle attivita’ moleste non fa venir meno l’obbligatorieta’ dell’approfondimento istruttorio, che si impone al fine di verificare se sia possibile, mediante l’esame degli atti e adeguate indagini tecniche e anamnestiche, accertare la veridicita’ delle ipotesi di danno prospettate da chi agisce in giudizio, suffragate da riscontri presuntivi, descritti nel caso di specie dalle stesse sentenze di merito.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra Corte di appello, che si individua in quella di Trento, sede piu’ vicina ai luoghi di causa, perche’ rinnovi il giudizio di appello. Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *