Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 6 dicembre 2016, n. 24956

Se la parte è rappresentata da procuratore alla lite, questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nel codice di rito ed alla stregua della legge professionale, qualora eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede, venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 6 dicembre 2016, n. 24956

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21371 – 2013 R.G. proposto da:

(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) -;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 2412/2013 della corte d’appello di Roma;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 30 settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato (OMISSIS) per la ricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del primo e del secondo motivo di ricorso, in parte assorbito, in parte inammissibile il terzo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 9.1.2005 (OMISSIS) citava a comparire innanzi al tribunale di Civitavecchia il coniuge, (OMISSIS), dal quale era consensualmente separata giusta decreto di omologazione del medesimo tribunale in data (OMISSIS).

Deduceva che con intesa siglata in sede di separazione aveva concordato con il marito che in caso di vendita della casa coniugale le fossero corrisposti i 2/3 del ricavato netto a tacitazione di ogni sua pretesa correlata al contributo da ella dato ai fini della edificazione dell’immobile.

Chiedeva che si facesse luogo alla divisione dei beni gia’ in comunione legale con il coniuge.

Si costituiva (OMISSIS).

Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed in via riconvenzionale perche’ si accertasse e dichiarasse che la casa coniugale era di sua esclusiva proprieta’, che non vi erano beni in comunione, che la pattuizione siglata in sede di separazione era nulla per difetto di causa ovvero per contrarieta’ all’ordine pubblico; con condanna dell’attrice ai danni ex articolo 96 c.p.c..

Con sentenza n. 955/2009 il tribunale di Civitavecchia rigettava le domande tutte hic et inde esperite.

Interponeva appello (OMISSIS).

(OMISSIS) non si costituiva e veniva alla prima udienza dichiarato contumace. Successivamente, in data 19.2.2013, ovvero l’ultimo giorno fissato per il deposito della conclusionale, l’appellato si costituiva con comparsa.

Con sentenza n. 2412 dei 8.3/29.4.2013 la corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame e nulla statuiva in ordine alle spese attesa la contumacia dell’appellato.

Dava atto la corte di merito che la notifica del gravame era stata eseguita presso la cancelleria del tribunale di Civitavecchia.

Dava atto altresi’ che l’appellante aveva al riguardo addotto che il (OMISSIS) aveva eletto domicilio in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) e, percio’, fuori del circondario del tribunale di Civitavecchia.

Indi esplicitava che era ben possibile attendere all’esame degli atti allegati al fascicolo dell’appellato nonostante la sua tardiva costituzione, onde verificare la regolarita’ della notifica dell’atto di impugnazione, tanto piu’ che, in palese violazione dell’articolo 168 c.p.c., comma 2, negli atti del fascicolo d’ufficio di primo grado non figurava copia della comparsa di costituzione e risposta di (OMISSIS).

Esplicitava dunque che, siccome emergeva dagli atti allegati dall’appellato, costui, costituito in prime cure col patrocinio dell’avvocato Ruo, aveva eletto domicilio – presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) del foro di Civitavecchia come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.3.2006″ (cosi’ sentenza d’appello, pag. 2).

Esplicitava pertanto che l’operata elezione di domicilio presso l’avvocato (OMISSIS) “imponeva alla appellante di notificare l’appello presso il domiciliatario e non presso la cancelleria del tribunale di Civitavecchia” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3), il che valeva a determinare non gia’ la mera nullita’, sibbene la inesistenza della notificazione, siccome avvenuta in luogo ed a persona in nessun modo riferibili al destinatario.

Esplicitava conseguentemente che non poteva operare il meccanismo sanante di cui all’articolo 291 c.p.c. e quindi che l’esperito appello doveva dichiararsi inammissibile – per l’oramai ampio decorso del termine massimo di impugnazione ex articolo 327 c.p.c.” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.

(OMISSIS) non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 293 c.p.c., articolo 111 disp. att. c.p.c., articoli 101, 291, 169 e 170 c.p.c. e del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82; la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 112, 115, 160, 183, 293, 350, 352, 359 e 101 c.p.c..

Deduce che, allorche’ la causa in appello e’ stata trattenuta in decisione ed e’ stato concesso il termine per il deposito della conclusionale, agli atti vi era unicamente il fascicolo d’ufficio di primo grado, al cui interno non vi era il fascicolo di parte appellata ne’ vi era copia della comparsa di costituzione e risposta di primo grado del (OMISSIS); che viceversa agli atti vi era -copia uso appello della sentenza di primo grado, nella quale appunto risultava indicata l’elezione di domicilio del (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce alla comparsa di risposta” (cosi’ ricorso. pag. 7).

Deduce, su tale scorta, che il potere di rilevazione officiosa di eventuali vizi della notifica dell’atto di appello non puo’ essere inteso nelle forme assunte dalla corte di merito, ovvero nel senso che a tal uopo si possa utilizzare il fascicolo dell’appellato costituitosi tardivamente, oltre il termine di cui all’articolo 293 c.p.c..

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 170, 291 e 330 c.p.c., dell’articolo 58 disp. att. c.p.c., del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82; difetto di motivazione coerente e logica; nullita’ della sentenza e del procedimento; omesso esame circa un fatto decisivo.

Deduce in primo luogo che la notificazione dell’atto di appello sarebbe, al piu’, nulla e non inesistente, sicche’ vi era margine perche’ operasse il meccanismo sanante di cui all’articolo 291 c.p.c..

Deduce in secondo luogo che, a norma del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82 l’avvocato (OMISSIS) avrebbe dovuto eleggere domicilio in Civitavecchia – luogo ove ha sede il giudice di primo grado – e non gia’ in un qualsivoglia comune pur ricompreso nel circondario del tribunale di Civitavecchia; che invece l’avvocato (OMISSIS) ha studio in (OMISSIS), e, dunque, non in Civitavecchia.

Deduce al contempo che la corte distrettuale non ha tenuto conto dell’effettivo contenuto della delega in calce alla comparsa di costituzione in prime cure del (OMISSIS), giacche’ si e’ limitata a dar atto dell’elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) del foro di Civitavecchia senza rilevare che lo studio era in (OMISSIS).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullita’ della sentenza e del procedimento; omesso esame ed omessa pronuncia su tutte le domande; violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4.

Deduce che la corte territoriale ha completamente omesso l’esame dei motivi d’appello esperiti avverso la sentenza di primo grado.

Il secondo motivo ha valenza preliminare.

Il suo buon fondamento assorbe e rende vana non solo la disamina del terzo, ma pur la disamina del primo motivo.

Al riguardo questa Corte non puo’ che reiterare il proprio insegnamento, ancorche’ espresso specificamente sul terreno dell’articolo 58 disp. att. c.p.c., articolo alla cui stregua nel procedimento davanti al giudice di pace alla parte che non ha dichiarato la residenza nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, -le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge”.

Piu’ esattamente va reiterato l’insegnamento a tenor del quale, se la parte e’ rappresentata da procuratore alla lite, questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nel codice di rito ed alla stregua della legge professionale (Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82), qualora eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui e’ assegnato, e’ tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede, venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice; qualora, viceversa, operi nell’ambito della circoscrizione del tribunale cui e’ assegnato, puo’ eleggere domicilio in qualunque luogo e percio’ anche in comune diverso da quello sede del tribunale, ricompreso nella medesima circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi unicamente presso il suo domicilio risultante dall’albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia (cfr. Cass. (ord.) 15.4.2013, n. 9096; Cass. 27.6.2002, n. 9394).

Su tale scorta si rappresenta che Roberto (OMISSIS), costituitosi in prime cure dinanzi al tribunale di Civitavecchia col patrocinio dell’avvocato (OMISSIS) del foro di Roma, ebbe ad eleggere domicilio presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) del foro di Civitavecchia.

E tuttavia, siccome univocamente si desume dagli estratti in copia – allegati al fascicolo d’ufficio – dell’albo degli avvocati di Civitavecchia per gli anni 2008/2009 e 2010/2011, l’avvocato (OMISSIS) del foro di Civitavecchia aveva studio in (OMISSIS), ossia in un comune diverso da quello sede del tribunale.

Deve pertanto appieno esser recepito il rilievo della ricorrente per cui, “in ragione della mancata elezione di domicilio nel Comune di Civitavecchia, luogo ove trovasi il Tribunale, la notifica dell’atto di appello presso la Cancelleria del Tribunale di Civitavecchia dovevasi e devesi considerare corretta” (cosi’ ricorso, pag. 11).

Evidentemente la validita’ ed efficacia della notificazione dell’atto di appello eseguita presso la cancelleria del tribunale di Civitavecchia toglie rilievo, nella fattispecie, all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 14916 del 20.7.2016 (a tenor del quale, tra l’altro, il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicche’ i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex articolo 291 c.p.c.).

In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 2412 dei 8.3/29.4.2013 della corte d’appello di Roma va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte.

In sede di rinvio si provvedera’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa si’ che non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis medesimo D.P.R..

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il terzo; cassa in relazione alla censura accolta la sentenza n. 2412 dei 8.3/29.4.2013 della corte d’appello di Roma; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Roma anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’

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