Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 gennaio 2017, n. 142
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Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 gennaio 2017, n. 142

Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi (…non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ore ha sede l’autorita’ procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell’autorita’ giudiziaria procedente e Regio Decreto n. 37 del 1934, x articolo 37), la notifica...

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 30 gennaio 2017, n. 2243
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 30 gennaio 2017, n. 2243

Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente, con conseguente fissazione di domicilio presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente ex art. 82,...

Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 6 dicembre 2016, n. 24956
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 6 dicembre 2016, n. 24956

Se la parte è rappresentata da procuratore alla lite, questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nel codice di rito ed alla stregua della legge professionale, qualora eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 gennaio 2016, n. 807. Se la variazione del domicilio eletto non avviene nel corso dell’udienza, essa deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte. È, pertanto, valida anche la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale, poiché la controparte ne ha legale conoscenza attraverso il deposito in cancelleria

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 19 gennaio 2016, n. 807 I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa pronuncia per erronea interpretazione dell’art.345 cod.proc.civ., nel testo anteriore alla legge n.353 del 1990, avendo errato la sentenza impugnata ove ha trascurato che era possibile...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 maggio 2015, n. 8870. L’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 maggio 2015, n. 8870     Svolgimento del processo e motivi della decisione I. – Il Consigliere, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: “I. – L’avv. P.F., con studio professionale in Gorizia,...