Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 gennaio 2017, n. 142

Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi (…non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ore ha sede l’autorita’ procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell’autorita’ giudiziaria procedente e Regio Decreto n. 37 del 1934, x articolo 37), la notifica dell’atto di impugnazione puo’, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex articolo 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio ex lege di cui all’articolo 82, del citato Regio Decreto limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificaione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria e’ inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte nel giudizio di appello, giacche’ priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della stessa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

ordinanza 5 gennaio 2017, n. 142

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22179/2010 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) – PREFETTURA DI COSENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 749/2009 del GIUDICE DI PACE di ROSSANO, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale, dott. Rosario Giovanni Russo, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), con ricorso depositato il 9 marzo 2009 davanti al Giudice di Pace di Rossano, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa a sanzioni amministrative di cui al Decreto Legge n. 507 del 1999, per la somma di Euro 3.490,70, notificata dalla (OMISSIS) spa, quale agente della riscossione dei tributi, per conto dell’ente impositore Prefettura di Cosenza.

Esponeva che: a) l’atto impugnato era nullo per mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento e per assenza di una congrua motivazione; b) nel merito, la pretesa di cui al ruolo non esisteva e la cartella esattoriale era imprecisa per omessa specificazione degli importi richiesti; c) le somme in questione erano prescritte ed il ruolo era stato annullato dal Giudice di Pace di Rossano.

La ricorrente domandava, pertanto, che la cartella di pagamento fosse annullata o dichiarata nulla.

2. Si costituiva la sola (OMISSIS) spa, mentre la Prefettura di Cosenza rimaneva contumace.

3. Il Giudice di Pace di Rossano, con sentenza n. 749/09, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava nulla la cartella di pagamento, per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per assenza di motivazione.

4. Avverso la indicata sentenza del Giudice di Pace di Rossano ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) spa, articolato su tre motivi. (OMISSIS) e la Prefettura di Cosenza non hanno svolto difese. La notifica del ricorso per cassazione alla signora (OMISSIS) e’ stata effettuata alla stessa personalmente presso la cancelleria del giudice di pace di Rossano. La predetta era rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), presso la quale era anche domiciliata in (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce la violazione del Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36, e L. n. 212 del 2000, articolo 7, in quanto il Giudice di Pace di Rossano avrebbe errato nel non rilevare che, con riferimento ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente al 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non era motivo di nullita’.

1.2 – Col secondo motivo si deduce la violazione L. n. 212 del 2000, articolo 7, e articolo 125 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace di Rossano aveva errato nel ritenere che la cartella di pagamento dovesse essere sottoscritta a pena di nullita’.

1.3 – Col terzo motivo si deduce la violazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 12 e 25, in quanto il Giudice di Pace di Rossano aveva errato nel considerare non motivata a sufficienza la cartella opposta.

2. Nullita’ della notifica del ricorso alla signora (OMISSIS).

2.1 – La notifica del ricorso e’ stata effettuata alla parte personalmente, signora (OMISSIS), presso la cancelleria del giudice di pace di Rossano, mentre la predetta era rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), presso la quale era anche domiciliata in (OMISSIS).

La notifica doveva essere fatta presso il procuratore della parte in cancelleria, non gia’ alla parte personalmente.

2.2 – Questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18237 del 17/09/2015, Rv. 636633) che la notifica in questione e’ inesistente. La massima di tale sentenza precisa, infatti, che “qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi (…non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ore ha sede l’autorita’ procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell’autorita’ giudiziaria procedente e Regio Decreto n. 37 del 1934, x articolo 37), la notifica dell’atto di impugnazione puo’, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex articolo 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio ex lege di cui all’articolo 82, del citato Regio Decreto limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificaione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria e’ inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte nel giudizio di appello, giacche’ priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della stessa”.

2.3 – Peraltro, questa Corte, a Sezioni Unite (Sez. L, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603) ha ritenuto, condivisibilmente, di restringere l’ambito di operativita’ della nozione di “inesistenza” della notificazione, che puo’ essere affermata “in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’. Tali elementi consistono: a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile 11 potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa”.

Sicche’ deve ritenersi che, nel caso in questione, la notifica e’ nulla, dovendosi, quindi, provvedere alla sua rinnovazione, che, essendo decorso l’anno, va effettuata alla parte personalmente.

P.T.M.

La Corte dispone rinnovarsi la notifica del ricorso alla signora (OMISSIS) personalmente nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza

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