La rinuncia per iscritto all’usucapione della servitu’ di passaggio fatta dal proprietario del fondo dominante – che, dopo avere esercitato il possesso ultraventennale della servitu’, esprima al proprietario del fondo servente la volonta’ di non avvalersi della causa di acquisto del diritto reale minore a titolo originario maturata a favore del proprio fondo – rileva di per se’, non potendo la sua efficacia negoziale essere fatta dipendere ne’ dall’avvenuta comunicazione al successivo acquirente (che, nel caso di specie, ancora non c’era: la rinuncia al diritto di passaggio proveniva infatti dall’allora legittimo proprietario del fondo dominante a vantaggio del quale era maturata l’usucapione per effetto del possesso ultraventennale, prima che questi alienasse il terreno), ne’ dall’osservanza dell’onere della trascrizione (non potendo evidentemente esigersi una trascrizione della rinuncia quando mancava la trascrizione dello stesso atto di acquisto della servitu’, non essendo stata la relativa usucapione ancora giudizialmente accertata)
Per un maggiore approfondimento sulla servitù e sull’usucapione aprire i segeunti collegamenti
Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 30 maggio 2016, n. 11158
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 576/10 in data 10 dicembre 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
uditi l’Avv. (OMISSIS), per delega dell’Avv. (OMISSIS), e l’Avv. (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2002, (OMISSIS) conveniva (OMISSIS) davanti al Tribunale di Pordenone, chiedendo che fosse dichiarata costituita per usucapione una servitu’ di passaggio sui fondi catastalmente censiti al Comune di Porcia, (OMISSIS) (quest’ultimo in seguito frazionato nei mapp. (OMISSIS)), di proprieta’ di (OMISSIS), per l’utilita’ dei terreni siti sempre in Comune di Porcia, (OMISSIS), di proprieta’ di esso (OMISSIS).
L’attore esponeva che era proprietario del fondo servito dal passaggio de quo dal 29 dicembre 1997 e che dai primi mesi dell’anno 2000 (OMISSIS) aveva impedito l’accesso al suo terreno per mezzo di una recinzione, dopo avere iniziato i lavori per la costruzione di un immobile ad uso abitativo.
Si costituiva il convenuto, resistendo.
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 208/06, accoglieva la domanda, dichiarava costituita per intervenuta usucapione la suddetta servitu’ di passaggio per una lunghezza di non meno di metri 4 con accesso da via (OMISSIS), stabilendo che l’accesso era limitato all’uso pedonale e con soli mezzi agricoli per lo svolgimento della relativa attivita’, e disponeva che (OMISSIS) poteva mantenere chiuso il cancello automatico di accesso alla sua proprieta’, consegnando all’attore il relativo telecomando.
2. – La Corte d’appello di Trieste, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 dicembre 2010, ha rigettato il gravame di (OMISSIS).
La Corte di Trieste ha evidenziato che:
la rinuncia al diritto di servitu’ di passaggio di cui alla missiva del 29 ottobre 1997 effettuata dal precedente proprietario del terreno (l’Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di (OMISSIS)), poi acquistato da (OMISSIS), non e’ opponibile a quest’ultimo, in mancanza di comunicazione o conoscenza, ne’ essendo fornita prova della relativa trascrizione;
– (OMISSIS) ha acquistato per usucapione la servitu’ di passaggio unendo al proprio possesso quello del suo dante causa, ex articolo 1146 c.c., comma 2;
il decorso del periodo di possesso ultraventennale e’ stato confermato dalle molte testimonianze assunte;
– la teste (OMISSIS) (che ha dichiarato di avere coltivato il fondo dominante dal 1970 al 1992 e di avere sempre utilizzato il passaggio in questione) e’ da considerare attendibile: la sua deposizione non e’ affatto contraddittoria e ha trovato conferma in quella degli altri testi assunti.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolandolo su tre motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimita’ dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo motivo (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1146 c.c., comma 2, e articolo 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale abbia accolto la domanda di usucapione avanzata da (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 1146 c.c., comma 2, senza che fossero stati dedotti e dimostrati i presupposti per l’applicazione di tale ultima disposizione. In particolare, ad avviso del ricorrente, il titolo di acquisto di controparte non sarebbe stato idoneo a trasferire il diritto oggetto del possesso, come imposto, invece, dall’articolo 1146 c.c., comma 2, poiche’ esso non conteneva menzione alcuna della servitu’ reclamata. Inoltre, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata dimostrata l’attualita’ dell’esercizio del diritto di passaggio ad opera di (OMISSIS); infatti, l’accertamento svolto sulla base delle deduzioni di parte avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente il possesso precedente all’acquisto del terreno presunto dominante da parte di (OMISSIS).
1.1. – La doglianza e’ infondata.
In ordine al primo profilo, si osserva che, secondo il piu’ recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, l’accessione del possesso della servitu’, ai sensi dell’articolo 1146 c.c., comma 2, si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprieta’ del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitu’ nel titolo traslativo della proprieta’ del fondo dominante e pure in mancanza di un diritto di servitu’ gia’ costituito a favore del dante causa (Cass., Sez. 2, 23 luglio 2008, n. 20287; Cass., Sez. 2; 5 novembre 2012, n. 18909).
Per cio’ che concerne la dimostrazione del possesso e dell’usucapione in favore di (OMISSIS), non e’ pertinente la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’articolo 2697 cod. civ.: posto che una tale violazione e’ configurabile soltanto qualora il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata, mentre qui la censura riguarda la valutazione delle prove raccolte (cfr. Cass., Sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15107). Nel caso in questione, infatti, (OMISSIS) ha contestato la circostanza che la Corte d’appello di Trieste abbia ritenuto dimostrata l’esistenza del possesso di (OMISSIS) alla luce delle prove agli atti, e non l’erronea applicazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. Se ne ricava che egli si e’ doluto, in concreto, del fatto che la Corte territoriale non abbia spiegato in maniera adeguata le ragioni per cui, sulla base delle dette prove, ha deciso che l’esercizio della servitu’ di passaggio ad opera di (OMISSIS) fosse stato accertato. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che (OMISSIS) abbia acquistato per usucapione la servitu’ “unendo al proprio possesso quello del suo dante causa (accessio possessionis) ex articolo 1146 c.c., comma 2”, rilevando che “il prescritto periodo ultraventennale e’ stato provato dalle plurime deposizioni testimoniali che hanno confermato la sussistenza dell’animus e del corpus nei proprietari del fondo dominante, da tempo immemorabile”. A fronte di tale motivata conclusione, (OMISSIS) si limita a denunciare la violazione dell’articolo 1146 c.c., comma 2, ma propone in realta’ una censura astratta, perche’ omette di riportare il contenuto delle deposizioni e cosi’ non consente di valutare se il giudice del merito abbia applicato l’accessio possessionis in un caso nel quale l’avente causa non ha esercitato un possesso attuale.
2. – Con il secondo motivo (OMISSIS) lamenta la violazione degli articoli 1165 e 2937 cod. civ., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, lamentando che la Corte di Trieste abbia ritenuto ininfluente ai fini della soluzione delle controversia l’esistenza della dichiarazione di rinuncia al diritto di passaggio sul fondo di cui al mapp. (OMISSIS), espressa nella comunicazione del 29 ottobre 1997.
2.1. – Il motivo e’ fondato.
La Corte di Trieste ha dato atto dell’esistenza tra le produzioni documentali di una rinuncia al diritto di servitu’ di passaggio esplicitata per iscritto, con la missiva del 29 ottobre 1997, dal precedente proprietario del terreno (l’Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di (OMISSIS)), dante causa di (OMISSIS).
Ma la Corte d’appello ha ritenuto detta rinuncia non opponibile al nuovo acquirente, l’attore (OMISSIS), in mancanza di comunicazione o conoscenza, ne’ essendo stata fornita prova della relativa trascrizione.
La statuizione di inopponibilita’ e’ erronea.
Infatti, la rinuncia per iscritto all’usucapione della servitu’ di passaggio fatta dal proprietario del fondo dominante – che, dopo avere esercitato il possesso ultraventennale della servitu’, esprima al proprietario del fondo servente la volonta’ di non avvalersi della causa di acquisto del diritto reale minore a titolo originario maturata a favore del proprio fondo – rileva di per se’, non potendo la sua efficacia negoziale essere fatta dipendere ne’ dall’avvenuta comunicazione al successivo acquirente (che ancora non c’era: la rinuncia al diritto di passaggio proveniva infatti dall’allora legittimo proprietario del fondo dominante a vantaggio del quale era maturata l’usucapione per effetto del possesso ultraventennale, prima che questi alienasse il terreno a (OMISSIS)), ne’ dall’osservanza dell’onere della trascrizione (non potendo evidentemente esigersi una trascrizione della rinuncia quando mancava la trascrizione dello stesso atto di acquisto della servitu’, non essendo stata la relativa usucapione ancora giudizialmente accertata).
3. – Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo resta assorbito l’esame del terzo motivo, con cui (OMISSIS) contesta la violazione dell’articolo 112 cod. civ., nonche’ l’omessa e insufficiente motivazione circa la condanna alla consegna delle chiavi, non richiesta dall’attore.
4. – La sentenza impugnata e’ cassata in relazione alla censura accolta.
La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.
Leave a Reply