Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che – in ragione dell’appartenenza del bene al fondo – venga dichiarata, ai sensi dell’articolo 170 c.c., l’illegittimita’ dell’iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l’onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria Decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 602, ex articolo 77;
Il criterio identificativo dei debiti per i quali puo’ avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non gia’ nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia;
L’onere della prova dei presupposti di applicabilita’ dell’articolo 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilita’ dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicche’, ove sia proposta opposizione, ex articolo 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilita’ al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilita’ economiche familiari
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 28 ottobre 2016, n. 21800
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 187990 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Reggio Calabria n. 1379/2012, depositata in data 30 agosto 2012;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 settembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. SOLDI Annamaria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) agi’ in giudizio nei confronti dell’Agente della Riscossione della Provincia di Reggio Calabria per ottenere la dichiarazione di illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria da quest’ultimo operata su alcuni suoi beni, in relazione a crediti di varia natura.
Il Tribunale di Reggio Calabria, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo ai crediti di natura tributaria, la competenza del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro per quelli di natura previdenziale e l’inammissibilita’ di alcuni motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., rigetto’ gli ulteriori motivi posti a base della domanda, qualificati come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., per i restanti crediti.
La Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., il gravame proposto dall’Ambrogio avverso la decisione di primo grado in relazione ai soli motivi qualificati come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.. L’ (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza di primo grado, sulla base di due motivi.
Resiste l’Agente della Riscossione (OMISSIS) S.p.A. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ammissibilita’ del ricorso.
E’ infondata l’eccezione avanzata dalla controricorrente, di inammissibilita’ del ricorso per violazione del cd. principio di autosufficienza (articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6), per essere lo stesso composto dalla pedissequa riproduzione degli atti pregressi del giudizio. In realta’, nonostante l’integrale trascrizione dell’atto introduttivo del giudizio e dell’atto di appello, il contenuto del ricorso consente di cogliere i fatti presupposti, l’oggetto e lo svolgimento del giudizio e le questioni effettivamente ancora rilevanti nella presente sede. Emerge infatti dalla narrativa (si veda in particolare a pag. 16 e 17) che il tribunale, in primo grado – dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo ai crediti di natura tributaria, la competenza del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro per quelli di natura previdenziale, e l’inammissibilita’ dei motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. – ebbe a rigettare gli ulteriori motivi, qualificati come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., e con i quali era stata dedotta l’illegittimita’ del provvedimento di iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, per non avere l’opponente provato l’estraneita’ ai bisogni familiari delle obbligazioni poste a base dell’iscrizione stessa e la conoscenza di tale estraneita’ da parte del creditore, e la pronunzia era stata impugnata dall’ (OMISSIS) con riguardo alla questione dell’onere e del contenuto della suddetta prova.
2 Esame del merito del ricorso.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione degli articoli 170 e 2697 c.c.”.
Con il secondo motivo si denunzia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5”.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono la medesima questione giuridica, attinente al contenuto e all’onere della prova della sussistenza dei presupposti per l’operativita’ del vincolo di impignorabilita’ derivante dalla costituzione di beni in fondo patrimoniale, ai sensi dell’articolo 170 c.p.c..
Essi sono infondati.
La parte ricorrente sostiene che l’onere della suddetta prova andava regolato diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, e che in ogni caso quest’ultimo avrebbe dovuto procedere al positivo accertamento dell’estraneita’ ai bisogni della famiglia delle obbligazioni per cui si era proceduto all’iscrizione ipotecaria, in considerazione della loro stessa natura.
Il tribunale ha in proposito rilevato che l’opposizione si presentava lacunosa gia’ per il profilo assertivo, oltre che per quello probatorio, fondandosi su mere enunciazioni di principio e non sulla concreta e specifica indicazione delle effettive esigenze che avevano generato ciascuna delle obbligazioni poste concretamente a fondamento dell’iscrizione ipotecaria contestata.
Tale decisione si sottrae a censura, avendo fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati in materia da questa Corte.
E cio’ sia con riguardo alla distribuzione dell’onere probatorio – spettando certamente al debitore opponente di dimostrare l’estraneita’ ai bisogni familiari delle obbligazioni poste a base dei crediti e la conoscenza di tale estraneita’ da parte del creditore – sia con riguardo al contenuto dell’attivita’ assertiva e asseverativa richiesta a tal fine, ed in particolare alla necessita’ di una specifica allegazione e prova in concreto delle esigenze estranee ai bisogni familiari – conosciute dal creditore – che il fatto generatore di ciascuna obbligazione fatta valere era diretto a soddisfare (sulla distribuzione dell’onere probatorio, si veda ad es.: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013, Rv. 625377: “qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che – in ragione dell’appartenenza del bene al fondo – venga dichiarata, ai sensi dell’articolo 170 c.c., l’illegittimita’ dell’iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l’onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria Decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 602, ex articolo 77”; in senso conforme: Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016, Rv. 638354; Sez. 3, Sentenza n. 2970 del 07/02/2013, Rv. 625292; Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006, Rv. 588114; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 30/05/2007, Rv. 598116; sull’oggetto della relativa prova, si veda ad es.: Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646: “il criterio identificativo dei debiti per i quali puo’ avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non gia’ nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia”; in senso conforme: Sez. 3, Sentenza n. 12998 del 31/05/2006, Rv. 589598; Sez. 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009, Rv. 609006; ben sintetizza entrambi i profili Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013, Rv. 625123: “l’onere della prova dei presupposti di applicabilita’ dell’articolo 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilita’ dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicche’, ove sia proposta opposizione, ex articolo 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponi’bilita’ al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilita’ economiche familiari”).
3. Il ricorso e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis
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