Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 28 ottobre 2016, n. 21801

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati (ex articolo 86 del Dpr 602/1973) fino all’emanazione del decreto indicato nel comma 4 dello stesso articolo, può essere eseguito dall’agente della riscossione sui veicoli a motore del debitore nel rispetto delle disposizioni contenute nel Dm Finanze 7 settembre 1998 n. 503 in quanto applicabili

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 28 ottobre 2016, n. 21801

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 14949 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

(OMISSIS) S.p.A., – Agente della Riscossione per la Provincia di Enna (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

nonche’

COMUNE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

COMUNE DI ACIREALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

CASSA NAZIONALE FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Catania n. 4257/2013, depositata in data 27 novembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 settembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. SOLDI Annamaria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) agi’ in giudizio nei confronti dell’Agente della Riscossione per la provincia di Enna (oggi (OMISSIS) S.p.A.), nonche’ degli enti impositori (i comuni di Catania, Acireale, San Gregorio di Catania e Valguarnera Caropepe, nonche’ la Cassa Nazionale Forense) per ottenere la sospensione dell’efficacia del preavviso di fermo di un proprio veicolo e l’inibizione a procedere alla relativa iscrizione presso il P.R.A. competente.

La domanda fu adulta dai Giudice di pace di Acireale, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Catania ha confermato nel merito la decisione di primo grado ma, in parziale riforma di essa, ha condannato l’agente della riscossione al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell’attrice.

Ricorre la (OMISSIS) S.p.A., sulla base di sei motivi.

Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 13, comma 6 quater TUSG e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12, comma 5 e degli articoli 17, 615 e 617 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 27, 615, 617 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia: “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 345, 615, 617 e 618 bis c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; “nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 sulla cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)”.

I primi tre motivi di ricorso, che riguardano le eccezioni di incompetenza per valore, per territorio e (parzialmente) per materia del giudice adito, sollevate dall’agente della riscossione, sono inammissibili, per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Non risultano infatti prodotti unitamente al ricorso – e manca altresi’ la specifica indicazione della loro esatta allocazione nel fascicolo processuale – i documenti posti a fondamento degli stessi, e segnatamente: a) il preavviso di fermo, dal quale si ricaverebbe l’importo complessivo dei crediti per i quali era stata minacciata la misura (documento decisivo ai fini della valutazione della competenza per valore del giudice adito); b) i documenti dai quali emergerebbero i luoghi che parte ricorrente assume come rilevanti ai fini della determinazione della competenza per territorio, e cioe’ il luogo in cui avrebbe dovuto svolgersi l’esecuzione ovvero quello di residenza dell’opponente (documenti e luoghi dei quali manca in verita’ anche una specifica indicazione, nell’ambito del motivo di ricorso in esame); c) le cartelle di pagamento aventi ad oggetto – secondo l’assunto di parte ricorrente – crediti previdenziali, in relazione ai quali era stata eccepita l’incompetenza per materia del giudice di pace in favore del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro (crediti peraltro – sempre secondo gli assunti di parte ricorrente – non oggetto di specifiche contestazioni da parte dell’opponente, essendosi questa limitata alla contestazione della legittimita’ della misura del fermo, e per i quali correttamente deve ritenersi dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando pacificamente esservi stato sgravio da parte degli enti impositori).

2. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 86 e del Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 3, comma 41 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il sesto motivo del ricorso si denunzia: “erroneita’ della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; “nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’articolo 360, n. 4 – omessa pronuncia”.

Il quarto ed il sesto motivo del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la legittimita’ della procedura di imposizione del fermo di beni mobili registrati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 86.

Essi sono fondati, nei limiti di quanto si precisera’ di seguito.

Va premesso che la effettiva ed assorbente ratio decidendi in base alla quale il tribunale ha ritenuto l’illegittimita’ del preavviso di iscrizione del fermo e’ quella (espressa alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) per cui sarebbe addirittura inesistente il potere dell’agente della riscossione di disporre tale misura, come prevista dall’attuale testo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 86 (introdotto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 16), in mancanza del decreto che ne stabilisca le modalita’, i termini e le procedure per l’attuazione previsto dal comma 4 della stessa disposizione, non potendo ritenersi ancora vigente il Decreto Ministeriale 7 settembre 1998, n. 503, dettato in funzione della precedente formulazione della norma.

Tale assunto certamente non puo’ essere condiviso, dal momento che esso non tiene conto della disposizione di cui al Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 3, comma 41, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevede espressamente che “le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 86 si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 cit. articolo, il fermo puo’ essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita’ di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel Decreto Ministeriale Finanze 7 settembre 1998, n. 503”.

E’ poi evidente che, una volta esclusa in radice la sussistenza del potere di disporre il fermo per la mancanza di un regolamento che ne preveda le procedure di attuazione, nessun concreto rilievo decisorio puo’ attribuirsi alle ulteriori considerazioni svolte nella pronunzia impugnata (a pag. 6), in cui – peraltro del tutto genericamente sembra ipotizzarsi che il preavviso di fermo opposto non rispetterebbe “i passaggi previsti dalla normativa vigente”.

Restano di conseguenza per gran parte assorbiti anche gli ulteriori profili di contestazione della legittimita’ del preavviso di fermo richiamati nel sesto motivo del ricorso, e dei quali si lamenta l’omessa considerazione da parte del giudice di appello, profili che dovranno certamente essere valutati in sede di rinvio, cosi’ come in detta sede dovra’ essere verificata la sussistenza di una domanda dell’opponente di annullamento delle cartelle di pagamento poste a base della misura, in correlazione con specifiche deduzioni di vizi propri delle stesse o di contestazioni dei sottostanti crediti, non potendosi ovviamente – come e’ del tutto evidente – ammettere l’annullamento delle cartelle di pagamento in relazione alle quali sia minacciato (o attuato) il fermo, in caso di – pur accertate – illegittimita’ attinenti esclusivamente a detta ultima misura.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata perche’ in sede di rinvio siano esaminati nuovamente i motivi di impugnazione avanzati dalle parti, secondo quanto sin qui chiarito, alla luce del principio di diritto per cui “il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, at. 86 fino all’emanazione del decreto indicato nel comma 4 cit. articolo, puo’ essere eseguito dall’agente della riscossione sui veicoli a motore del debitore nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale Finanze 7 settembre 1998, n. 503, in quanto applicabili”.

3. Il quinto motivo del ricorso, con il quale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 4 e articolo 11, comma 2 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, che imporra’ la rivalutazione della regolazione degli oneri dell’intero giudizio.

4. Sono dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso, che e’ parzialmente accolto, per quanto di ragione e nei limiti sopra esposti, con riguardo al quarto e sesto motivo, assorbito il quinto.

La sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Catania, quale giudice di appello, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso;

accoglie, per quanto di ragione il quarto ed il sesto motivo, assorbito il quinto, e cassa in relazione, nei limiti di cui in motivazione, con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità

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