Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 27 settembre 2016, n. 19026

L’accettazione della proposta di compravendita immobiliare, comunicata al proponente a mezzo fax, deve ritenersi valida ed efficace anche se nel modulo utilizzato non sia stato riportato il relativo numero. La mancata indicazione del numero di fax nella proposta contrattuale, infatti, non dimostra in maniera univoca la volontà delle parti di escludere tale strumento dalle possibili forme di comunicazione al proponente dell’avvenuta accettazione della sua proposta: per la Corte, dunque, non avendo le parti eliminato dal modulo utilizzato il riferimento esplicito al telefax quale forma di comunicazione dell’accettazione, la stessa deve ritenersi compresa tra quelle contrattualmente convenute. Il mancato riempimento dello spazio del modulo destinato all’indicazione del numero di fax, infatti, dimostrerebbe soltanto come lo stesso fosse già noto alle parti, risultando superflua la sua ripetizione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 27 settembre 2016, n. 19026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21583-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2774/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor (OMISSIS) ricorre contro la societa’ (OMISSIS) srl per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato a corrispondere alla (OMISSIS) la somma di Euro 7.740 quale provvigione per l’attivita’ di mediazione svolta per la conclusione di un preliminare di compravendita immobiliare, al contempo rigettando la domanda del medesimo (OMISSIS) di restituzione della somma di Euro 5.000, corrispondente all’importo dell’ assegno che costui aveva dato in deposito alla (OMISSIS) e che quest’ultima aveva, secondo il ricorrente illegittimamente, consegnato al promittente venditore, signor (OMISSIS). La corte milanese ha disatteso l’assunto del (OMISSIS) secondo cui il contratto preliminare non si sarebbe perfezionato per non avere la (OMISSIS) a lui comunicato l’accettazione del promittente venditore nelle forme previste nella proposta irrevocabile sottoscritta dallo stesso (OMISSIS); in proposito nella sentenza gravata si argomenta che l’accettazione del promittente venditore era stata comunicata al (OMISSIS) a mezzo fax e che tale modalita’ di comunicazione era contemplata nella scrittura, formata mediante un modulo, contenente la suddetta proposta irrevocabile, a nulla rilevando che in tale modulo non fosse stato trascritto il numero del fax. La corte distrettuale ha, d’altra parte, disatteso l’eccezione relativa alla mancanza di forma scritta del contratto preliminare, argomentando che “il contratto esiste e proposta ed accettazione sono state formulate con atti scritti e sono state entrambe sottoscritte”. Quanto alla domanda del (OMISSIS) di restituzione dell’importo dell’assegno consegnato dalla (OMISSIS) al promittente venditore, la corte milanese rileva che – una volta che la (OMISSIS) aveva comunicato al (OMISSIS) l’accettazione del (OMISSIS) – essa non poteva che dare corso al mandato di consegnare a quest’ultimo l’assegno suddetto.

Il ricorso per cassazione del (OMISSIS) si articola su sei motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Il ricorso e’ stato discusso alla pubblica udienza del 24.6.16, per la quale entrambi i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa ex articolo378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente censura – invocando promiscuamente i numeri 3, 4 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., con riferimento ad articoli 99, 100, 112 e 345 c.p.c. e articoli 1421 e 1418 c.c., ed il vizio di omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione – l’errore in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa ritenendo inammissibile, perche’ proposta per la prima volta in appello, e non rilevabile di ufficio l’eccezione di nullita’ (per difetto di forma scritta) del contratto preliminare in relazione alla cui conclusione la (OMISSIS) pretende la provvigione per il cui si discute.

La censura e’ duplice perche’ il ricorrente:

per un verso, deduce che – contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata – egli aveva dedotto la nullita’ del suddetto contratto preliminare gia’ in primo grado;

per altro verso deduce che – contrariamente a quanto argomentato nella sentenza gravata – la suddetta nullita’ sarebbe stata rilevabile d’ufficio.

Il motivo va dichiarato inammissibile perche’ attinge affermazioni estranee alla ratio decidendi della sentenza gravata, giacche’ questa non contiene ne’ in dispositivo, ne’ nella motivazione – alcuna espressa statuizione di inammissibilita’ della domanda di nullita’ del contratto preliminare per difetto di forma scritta e, per contro, si pronuncia espressamente sul merito di tale domanda, rigettandola per le ragioni censurate dal ricorrente con il secondo mezzo di gravame (vedi pag. 6, terzo cpv della sentenza gravata: “quanto poi e’ relativo alla censura incentrata sulla affermazione che di fatto, comunque, il contratto sarebbe priva del requisito della forma ad substantiam… occorre, a smentire tale affermazione, considerare…”). Le affermazioni censurate con il mezzo di ricorso in esame – relative, per un verso, alla fondatezza dell’ eccezione dell’appellata in ordine alla “novita’” di tale domanda in secondo grado e, per altro verso, alla non rilevabilita’ di ufficio delle nullita’ contrattuali rappresentano quindi argomentazioni ad abundatiam, che non si sono tradotte in alcun dictum di contenuto processuale e non hanno determinato la decisione; d’onde l’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso per difetto di interesse.

Con il secondo motivo di ricorso – promiscuamente riferito all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla violazione degli articoli 1326, 1324, 1335, 1350, 1351 e 1352 c.c., ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione – si censura la statuizione con cui la corte d’appello ha dichiarato infondata la questione della nullita’ del contratto preliminare per difetto di forma scritta sul rilievo che “il contratto esiste e proposta ed accettazione sono state formulate con atti scritti sono state entrambe sottoscritte” (pag. 6, terzo cpv, della sentenza gravata). Al riguardo nel mezzo di gravame si deduce che il principio di diritto applicato dalla corte territoriale – secondo cui, anche nei contratti formali, non e’ necessario che l’accettazione della proposta pervenga nelle mani del proponente attraverso la consegna del documento che la contenga non sarebbe pertinente alla fattispecie in esame giacche’ nella proposta sottoscritta dal ricorrente era contenuto un patto espresso sulle modalita’ (a mezzo lettera raccomandata o telegramma) di comunicazione al proponente dell’ accettazione della proposta e la violazione di tali modalita’ integrerebbe un vizio di forma implicante la nullita’ del contratto.

Il motivo e’ inammissibile perche’ si fonda su un presupposto di fatto (che nella proposta sottoscritta dal ricorrente fosse prescritta la forma della raccomandata o del telegramma per la comunicazione dell’accettazione al proponente) espressamente escluso nella sentenza gravata (pag. 5, ultimo capoverso, punto “a”: “non trova alcun riscontro nella disciplina pattizia”) con statuizione che resiste al gravame proposto dal ricorrente, come subito si vedra’ nell’esame del terzo mezzo di gravame.

Con il terzo motivo – promiscuamente riferito all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli articoli 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1335, 1350, 1351 e 1352 c.c. e agli articoli 1362, 1366, 1367, 1370 e 1371 c.c., ed al vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione – si censura l’affermazione la sentenza gravata alla cui stregua l’assunto che l’accettazione della proposta dovesse essere necessariamente comunicata al proponente tramite raccomandata o telegramma non troverebbe riscontro nell’ambito della disciplina pattizia. Tale affermazione, secondo il ricorrente, sarebbe smentita dal disposto della clausola 7 della proposta, laddove si precisa che la comunicazione dell’accettazione sarebbe dovuta pervenire al proponente “mediante trasmissione a mezzo telegramma, raccomandata A.R. o telefax al seguente numero…” senza alcuna indicazione del numero di telefax. In proposito nel ricorso si argomenta:

a) che la mancata indicazione del numero di telefax costituisce inequivoca dimostrazione letterale della volonta’ delle parti (il ricorrente richiama il principio “in claris non fit interpretatio”) di limitare al telegramma ed alla raccomandata postale le possibili forme convenzionali di comunicazione dell’accettazione della proposta;

b) che il comportamento posteriore delle parti – valorizzato dalla corte territoriale con riferimento allo scambio di comunicazioni avvenuto al numero di fax al quale l’agenzia aveva trasmesso al ricorrente l’accettazione della sua proposta da parte del promittente venditore – costituisce un criterio ermeneutico non applicabile nell’interpretazione degli atti unilaterali;

c) che le convenzioni relative alla forma del contratto impediscono di utilizzare il criterio ermeneutico del comportamento delle parti per dimostrare dichiarazioni negoziali non documentate nella forma prevista da tali convenzioni;

d) che ai sensi dell’articolo 1352 c.c., la forma volontaria si presume voluta ad substantiam.

Il motivo va disatteso.

L’argomentazione del ricorrente secondo cui la mancata indicazione del numero di fax sul modulo contente la proposta contrattuale dimostrerebbe univocamente la volonta’ delle parti di escludere il fax dalle possibili forme di comunicazione al proponente dell’accettazione della sua proposta – nella quale si sostanzia la doglianza sub a) – va infatti giudicata meramente assertiva. Osserva al riguardo il Collegio che nel mezzo di gravame non si indica in quale violazione delle regole dell’ermeneutica contrattuale, o in quale vizio logico, incorrerebbe l’opposta argomentazione (operata dal tribunale nella sentenza confermata dalla corte d’appello) secondo cui – non avendo le parti cancellato, nel modulo su cui e’ stata redatta la proposta, il riferimento alla comunicazione a mezzo fax – anche tale forma di comunicazione dell’accettazione della proposta doveva ritenersi compresa tra quelle contrattualmente convenute e il mancato riempimento dello spazio del modulo destinato all’indicazione del numero di fax dimostrerebbe soltanto che tale numero era gia’ noto all’agenzia, cosicche’ sarebbe risultato superfluo ripeterlo.

Il rigetto della doglianza sub a), con cui si attinge l’interpretazione letterale della corte territoriale secondo cui la proposta irrevocabile di acquisto avrebbe indicato anche la trasmissione per fax tra le forme convenzionali di comunicazione dell’accettazione della proposta, travolge le doglianze sub b), c), e d), le quali, tutte, presuppongono che il contenuto letterale della scrittura negoziale limiti le suddette forme convenzionali al telegramma ed alla raccomandata postale.

Con il quarto motivo – promiscuamente riferito all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli articoli 1350, 1351 e 1352 c.c. ed al vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione – si censura l’affermazione della sentenza gravata alla cui stregua, ove anche le parti avessero inteso subordinare l’efficacia dell’accettazione della proposta ad una particolare forma di comunicazione della stessa al proponente, quest’ultimo avrebbe rinunciato a tale requisito di forma chiedendo l’adempimento del contratto in epoca successiva alla sua conclusione. Argomenta al riguardo il ricorrente che, ai sensi dell’articolo 1352 c.c., il patto relativo alla forma scritta non puo’ essere derogata da eventuali accordi integrativi o modificativi dello stesso non adottati in forma scritta. Il motivo non puo’ trovare accoglimento.

La statuizione censurata rappresenta una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella, autonomamente idonea a sorreggere la decisione, che esclude che le parti avessero previsto che l’accettazione della proposta dovesse essere comunicata solo per raccomandata postale o telegramma. Poiche’ quest’ultima ratio resiste all’impugnazione dispiegata con il terzo mezzo di ricorso, viene meno l’interesse del ricorrente alla decisione sul quarto mezzo di ricorso, che pertanto va dichiarato inammissibile in quanto, ove anche ritenuto fondato, non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza gravata.

Con il quinto motivo – promiscuamente riferito all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli articoli 1324, 1326, 1335, 1350, 1351 e 1352 c.c. ed al vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione – si censura l’affermazione della sentenza gravata che ha ritenuto applicabile nella specie il c.d. “principio di cognizione” (desunto dal disposto dell’articolo 1326 c.c., comma 1, che individua il momento di conclusione del contratto in quello in cui colui che ha formulato la proposta “ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”), senza tener conto della previsione del comma 3 dello stesso articolo, a mente del quale, “qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se data in forma diversa”. Secondo il ricorrente, quindi, la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere efficace la comunicazione dell’accettazione della proposta effettuata in forma diversa dalla raccomandata o dal telegramma.

Anche questo motivo di ricorso – presupponendo che il contenuto letterale della scrittura negoziale contenente la proposta irrevocabile di acquisto imponesse di comunicare l’accettazione della proposta solo tramite telegramma o raccomandata postale – resta travolto dal rigetto del terzo motivo di ricorso e, quindi, dalla resistenza all’impugnazione della statuizione con cui la corte distrettuale ha escluso tale interpretazione del contenuto della proposta irrevocabile di acquisto.

Con il sesto motivo – promiscuamente riferito all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli articoli 1324, 1326, 1335, 1350, 1351, 1352, 2727, 2729 e 2697 c.c., ed al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – si censura l’errore in cui la corte d’appello sarebbe incorsa presumendo che il fax contenente l’accettazione della proposta fosse giunto a conoscenza del proponente per il solo fatto che lo stesso risultasse inviato ad un numero telefonico da costui utilizzato in altre occasioni; argomenta al riguardo il ricorrente che, per il divieto di doppia presunzione, la presunzione di conoscenza non poteva fondarsi sulla presunzione (invece che sulla prova) che il numero al quale era stato inviato il suddetto fax costituisse effettivamente il recapito telefonico del proponente. Il motivo e’ inammissibile perche’ attinge il merito dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte d’appello. La sentenza gravata non si fonda su una doppia presunzione, perche’ la corte d’appello ha applicato una sola presunzione, ossia quella che il fax contenente l’accettazione della proposta fosse pervenuto nella sfera di conoscibilita’ del proponente, partendo dal fatto (che la corte ha ritenuto noto, non presunto) che il numero a cui detto fax era stato mandato corrispondeva a quello cui erano stati mandati altri fax regolarmente ricevuti dal proponente (“la circostanza che altre comunicazioni fax fossero state scambiate fra le parti, a quella utenza telefonica a cui e’ stato recapitato il fax contenente la comunicazione dell’accettazione della proposta conforta la decisione assunta dal primo giudice che qui si conferma” pag. 6, primo capoverso, della sentenza).

Il ricorso va quindi, in definitiva, rigettato in relazione a tutti i motivi in cui si articola.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida, in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

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