A norma dell’articolo 1495 c.c., comma 3, il termine di prescrizione di un anno per l’esercizio dell’azione redibitoria decorre dalla consegna della cosa indipendentemente dalla scoperta del vizio
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Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 23 giugno 2016, n. 13043
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30251-2011 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 667/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 12/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Ancona, depositata il 12 settembre 2011, che ha accolto l’appello principale proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 668 del 2006 e nei confronti di (OMISSIS) s.r.l, (OMISSIS) e (OMISSIS).
1.1. – Per quanto riferito nella sentenza d’appello, il Tribunale aveva accolto sia la domanda di garanzia proposta dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), per i vizi e difetti delle piastrelle di ceramica per pavimenti acquistate nel mese di giugno 1989, sia la domanda di manleva proposta da (OMISSIS) nei confronti di Industrie Gres Ceramico MONOCIBEC s.p.a., poi (OMISSIS) spa, produttore delle piastrelle.
2. – La Corte d’appello, in accoglimento del gravame principale proposto da (OMISSIS) spa, rigettava la domanda di manleva sul rilievo che l’azione di garanzia, proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) era prescritta, per essere decorso oltre un anno dalla consegna del materiale senza che fossero intervenuti atti interruttivi.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso (OMISSIS) srl sulla base di due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) spa. Sono rimasti intimati (OMISSIS) e (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso e’ infondato.
1.1. – Con il primo motivo e’ dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 1470, 2043 e 2497 c.c., articoli 112 e 324 c.p.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articoli 4, 5, 6 e 8 trasfuso nel Decreto Legislativo n. 206 del 2005, nonche’ vizio di motivazione.
La societa’ ricorrente eccepisce la formazione del giudicato interno, per mancanza di specifica impugnazione, sulla condanna di (OMISSIS) in qualita’ di produttore del materiale difettoso, secondo i principi contenuti nella normativa a tutela del consumatore, mentre la Corte d’appello aveva deciso la domanda di manleva applicando le regole proprie del regime di responsabilita’ contrattuale, sulla base di una prospettazione nuova introdotta con l’atto di appello di (OMISSIS).
1.2. – La ricorrente denuncia, inoltre, l’assenza di motivazione sul punto decisivo, costituito dalla domanda di garanzia che (OMISSIS) aveva svolto in qualita’ di acquirente, verso il produttore, a fronte del risarcimento richiesto dagli attori.
2. – Con il secondo motivo e’ dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 1230, 1495 e 2944 c.c., articoli 116 e 167 c.p.c..
La ricorrente assume l’erroneita’ della decisione anche nella prospettiva dell’azione di garanzia ex articolo 1495 c.c., poiche’ la Corte d’appello non aveva tenuto conto che non era stata contestata la lettera 19 settembre 1991 – inviata da (OMISSIS) sia agli acquirenti della partita di piastrelle, sia alla societa’ produttrice – nella quale si dava atto che (OMISSIS) aveva assunto l’impegno di eliminare almeno parzialmente i vizi del materiale.
2.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
2.2. – La sentenza di primo grado ha qualificato la domanda di manleva proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) come domanda di garanzia ex articolo 1495 c.c., e l’ha accolta, previo rigetto dell’eccezione di prescrizione annuale, sul rilievo che (OMISSIS) aveva denunciato i vizi delle piastrelle a (OMISSIS) subito dopo aver constatato (in persona del titolare) l’esistenza dei vizi stessi e promesso agli acquirenti la sostituzione delle piastrelle. La circostanza, confermata dai testi, era antecedente al 18 novembre 1991 e cioe’ alla data dalla quale, secondo il Tribunale, doveva farsi decorrere il termine annuale di prescrizione dell’azione di garanzia.
Risulta evidente che il Tribunale ha sussunto nella fattispecie configurata dall’articolo 1495 c.c. sia l’azione proposta dagli acquirenti nei confronti di (OMISSIS), sia quella proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), senza fare alcun richiamo alla diversa disciplina della tutela del consumatore, e da cio’ discende che la Corte d’appello, nel riesaminare ai sensi dell’articolo 1495 c.c. l’eccezione di prescrizione riproposta dall’appellante, non e’ incorsa in violazione del giudicato interno, ne’ in ultrapetizione.
2.3. – Non sussiste neppure il vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo di ricorso.
La circostanza che (OMISSIS) non avesse contestato la lettera di denuncia dei vizi inviatale da (OMISSIS) in data 19 settembre 1991 non poteva assumere alcun significato una volta ritenuto, come ha fatto la Corte d’appello, che l’azione si era prescritta nel mese di giugno 1990, vale a dire un anno dopo la consegna delle piastrelle, avvenuta nel mese di giugno 1989, e che non erano intervenuti atti interruttivi.
La sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, a norma dell’articolo 1495 c.c., comma 3, il termine di prescrizione di un anno per l’esercizio dell’azione redibitoria decorre dalla consegna della cosa indipendentemente dalla scoperta del vizio (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 26967 del 2011).
3. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
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