Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 febbraio 2017, n. 4673

In tema di responsabilita’ civile del direttore dei lavori verso il committente non influisce causalmente quale sia stata la condotta addebitabile ad altro specialista che ha operato nella costruzione. Delle deficienze dell’operato di questi, il direttore dei lavori dove rendersi conto e agire di conseguenza.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 23 febbraio 2017, n. 4673

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3701/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), p.iva (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3473/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega

dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente, che ha chiesto di riportarsi alle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1) Il Condominio (OMISSIS) nel 2003 ha agito in giudizio vittoriosamente, davanti al tribunale di Monza, contro la srl (OMISSIS), il geometra direttore dei lavori (OMISSIS) e l’ing. (OMISSIS), responsabili di vizi nella costruzione del fabbricato condominiale di (OMISSIS).

La Corte di appello di Milano, pronunciando il 16 dicembre 2010 sugli appelli di tutti i convenuti, in parziale accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS), ha ridotto ad Euro 5.000 l’importo della somma da lui dovuta.

Ha ridotto di 5.000 Euro l’importo del risarcimento dovuto da (OMISSIS).

Ha rigettato la domanda proposta contro la societa’ costruttrice.

Il solo (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

Il Condominio ha resistito con atto di “costituzione formale in giudizio ex articolo 370 c.p.c.”.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1669 e omessa, insufficiente contraddittoria motivazione.

La censura concerne la condanna relativa ai calcoli sui ponti termici e sulle soluzioni termotecniche, che erano stati affidati al perito industriale (OMISSIS).

Il ricorrente si duole del fatto che la propria responsabilita’ non sia stata esclusa, come era stato fatto con riguardo ai problemi afferenti a strutture e cementi armati, addebitati all’ing. (OMISSIS).

Deduce anche che nessun addebito poteva essergli mosso, perche’ i limiti dei doveri del direttore dei lavori non potevano giustificare responsabilita’ per attivita’ su cui non era ragionevole aspettarsi un suo intervento.

Ti motivo e’ infondato. Quanto al trattamento diversificato delle due posizioni relative ai professionisti coadiuvanti, la differenza risiede nella situazione descritta dalla parte di sentenza riportata in corsivo a pag. 9 del ricorso stesso. Il (OMISSIS) era ivi descritto e considerato non solo progettista ma anche “direttore dei lavori” delle strutture e delle murature in cemento armato, cosicche’ non v’era margine – solo in quel caso – per coinvolgere il direttore dei lavori di tutta l’opera, sollevato per quella parte dall’incarico e quindi dalla responsabilita’.

Quanto al mancato controllo della adeguatezza della coibentazione termica, la specifica, congrua e logicamente ineccepibile motivazione della Corte di appello costituisce insindacabile apprezzamento di merito circa il fatto che il direttore dei lavori dovesse, proprio grazie alle sue competenze tecniche generali, controllare che l’opera dello specialista fosse idonea allo scopo; compito insufficientemente assolto.

3) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1669, 2043, 2697; omessa, insufficiente contraddittoria motivazione.

Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe verificato i presupposti della responsabilita’ extracontrattuale, cioe’ che avrebbe omesso di eseguire con diligenza i suoi compiti.

Afferma che quand’anche fosse vero che egli aveva omesso di controllare qualita’ e quantita’ dell’intonaco applicato, non sarebbe stato spiegato il ragionamento che collega causalmente tale omissione con il “verificarsi di cavillature nella facciata esterna”.

Deduce che l’assenza di prova sul nesso di causalita’ tra propria opera e vizi lamentati avrebbe dovuto portare a una piena assoluzione del direttore dei lavori, poiche’ e’ l’attore che agisce ex articolo 2043 c.c., a dover provare la sussistenza di tutti gli elementi richiesti da tale norma. Nel caso di specie non sussisterebbero gli estremi (fatti presuntivi idonei) per giungere a tale conclusione.

La censura e’ manifestamente infondata. Essa si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito, poiche’ si limita a negare il risultato valutativo al quale sono giunti i giudici di merito sulla scorta dell’ausilio tecnico, ma non indica specificamente i vizi del ragionamento.

Quanto al fondamento della condanna, basti osservare che a pag. 5 in fine, 6 e 7, la sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello (pag. 10) e quindi consultabile, ha fatto leva sulla argomentata relazione del ctu, il quale aveva evidenziato sia i vizi palesi, sia le mancanze (non idonea progettazione, etc.) addebitabili al professionista.

La Corte di appello ha con scrupolo esaminato queste conclusioni, distinguendo l’esame di ponti termici, cavillature, etc..

La Corte di Cassazione non puo’ ingerirsi in apprezzamenti di merito ineccepibilmente motivati.

4) Il terzo motivo espone violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 2697 c.c., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Parte ricorrente sostiene che giudici di merito si siano acriticamente appiattiti sulla ctu senza valutare che sarebbero stati possibili interventi con modico costo, anziche’ imporre il controvalore di un costoso “cappotto termico”, quale risarcimento per riparare “i fenomeni riscontrati”.

Anche questa doglianza e’ inammissibilmente formulata.

Parte ricorrente non specifica, come e in quali atti sia stata formulata una proposta alternativa e da quali risultanze ritualmente acquisite possa desumersi che e’ illogica la valutazione di merito circa la necessita’ del rimedio indicato dai giudici di merito in luogo di altri. E’ contrario alla tecnica e ai limiti del giudizio di cassazione chiedere una rivisitazione degli apprezzamenti della Corte di appello, richiamando genericamente critiche “evidenziate nel corso del giudizio”.

5) Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 e 2055 c.c., oltre che vizi di motivazione.

Il ricorrente sostiene che le azioni dannose sono plurime e distinte e quindi risalenti a responsabilita’ che si presume individuale. Si duole dell’addebito integrale (salvo l’esigua quota (OMISSIS)) e solidale di colpe di altri e della mancata individuazione di una quota di responsabilita’ addebitabile all’impresa costruttrice, “”ribaltata” in capo all’odierno ricorrente”.

La tesi e’ priva di fondamento. Quale direttore lavori il ricorrente e’ stato considerato, con ineccepibile motivazione, chiaramente responsabile di omesso controllo su tutte le opere rivelatesi difettose.

Di qui la sua responsabilita’ solidale con eventuali altri artefici.

Non risulta che il ricorrente abbia preteso di essere manlevato da altri soggetti maggiormente responsabili; ed infatti non e’ denunciata alcuna omessa pronuncia sul punto.

6) Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 10 del 1991, articoli 28 e 34.

Con esso il ricorrente sostiene che progettazione, calcoli e certificazioni circa il fabbisogno energetico e le cause dei ponti termici spettavano esclusivamente al perito termotecnico (OMISSIS) e che compito del DL sarebbe solo di conservare in cantiere la relazione tecnica, nonche’ dell’applicazione dei criteri contenuti nella Relazione di calcolo del fabbisogno energetico, senza entrare nel merito della stessa.

La censura, infondata, trova risposta in quanto osservato nei precedenti paragrafi circa la specifica colpa addebitabile al ricorrente: non essersi accorto, benche’ potesse e dovesse farlo con l’uso della normale diligenza e del rispetto del suo ruolo professionale, della mancanza di idonea progettazione dei ponti termici e nell’insufficiente coibentazione.

Spettava al ricorrente in questa sede dimostrare da quali risultanze di causa possa emergere secondo criteri scientifici l’impossibilita’ di controllare l’erroneita’ dell’operato del professionista termotecnico.

Val bene osservare, anche in questo caso, che egli stesso si e’ ben guardato dal chiedere a quest’ultimo opportuna manleva.

7) Infondato e’ anche l’ultimo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 192 del 2005, articoli 8 e 15.

Il ricorrente sostiene qui, tra l’altro, che il direttore lavori deve solo asseverare la conformita’ al progetto e verificare la presenza dell’attestato di qualificazione energetica e che solo il progettista termotecnico resta soggetto alle sanzioni amministrative per il rilascio di relazione compilata senza il rispetto delle modalita’ previste dalla normativa.

Tutte le doglianze di cui al motivo, come quelle esposte nei motivi precedenti, sono infondate.

Invano parte ricorrente confonde il piano delle responsabilita’ amministrative con quello delle responsabilita’ civilistiche verso il committente.

E’ quest’ultimo il profilo in forza del quale e’ stato ritenuto responsabile e sul quale non influisce causalmente quale sia stata la condotta addebitabile ad altro specialista che ha operato nella costruzione. Delle deficienze dell’operato di questi, il direttore dei lavori doveva rendersi conto e agire di conseguenza. Questo addebito, mossogli dai giudici di merito, non e’ eluso dalle censure che espone.

8) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Va infatti disatteso il rilievo di cui alla memoria (OMISSIS) circa la inammissibilita’ del controricorso per carenza di esposizione dei motivi di opposizione al ricorso.

Consta infatti che il controricorso contiene il riassunto dei fatti di causa, con specifica puntuale individuazione di tutte le doglianze, alle quali parte intimata ha resistito proclamandone l’infondatezza.

Tale difesa e’ sufficiente allo scopo, giacche’ secondo le Sezioni Unite: “Nel giudizio per cassazione, sono necessari per l’ammissibilita’ del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l’indirizzo alla Corte, l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validita’ della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo munito di procura e l’indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l’esposizione, piu’ o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti” (SU n. 1049/97 e numerose altre successive conformi).

Non e’ applicabile ratione temporis il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali (15%)

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