Corte di cassazione – Sezione VI – Sezione II civile – Sentenza 19 ottobre 2011 n.21633. Il giudice non può derogare alle tariffe minime degli avvocati senza un’adeguata motivazione.

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione – Sezione II civile – Sentenza 19 ottobre 2011 n.21633

La Corte di Piazza Cavour, con la sentenza 21633, afferma che il giudice d’appello non può limitarsi a un’apodittica fissazione del compenso spettante al professionista, ma deve determinare, soprattutto in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l’ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, distinguendo ciascuno dei gradi di giudizio di merito, onde consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi tariffari.

 

Sorrento,  19 ottobre  2011.

Avv. Renato D’Isa


[1] Il testo integrale è scaricabile dal portale del Sole24Ore – Guida al Diritto

 

 

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