Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 13 gennaio 2017, n. 763

Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 13 gennaio 2017, n. 763

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stufano – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso (OMISSIS) in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E L’EDUCAZIONE PROFESSIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 796/2015 in data 12 febbraio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29 settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – L’avv. (OMISSIS) chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Lecce un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 4.420,60 quale compenso per l’attivita’ di patrocinio prestata nei confronti dell’Ente pugliese per la cultura popolare e l’educazione professionale (EPCPEP) in una controversia civile.

L’Ente intimato propose opposizione avverso il decreto eccependo la prescrizione presuntiva triennale del credito.

2. – Il Giudice di pace revoco’ il decreto ed accolse in parte la pretesa pecuniaria, rideterminando il credito della (OMISSIS) in Euro 2.807,39, oltre accessori e spese di lite. Valorizzo’, in tal senso, l’esistenza in atti di una nota protocollata dell’Ente intimato, sottoscritta dal presidente, che menzionava l’esistenza del credito; tale nota qualifico’ infatti come riconoscimento del debito, dal quale doveva farsi decorrere la prescrizione ordinaria decennale, non ancora maturata. Rilevo’, inoltre, che proprio tale nota costituiva prova del fatto che il pagamento del compenso non era intervenuto, cio’ che ostava alla proponibilita’ dell’eccezione di prescrizione presuntiva come formulata.

3. – L’Ente pugliese ha proposto appello e l’avv. (OMISSIS) si e’ costituito, resistendo.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 12 febbraio 2015, ha accolto il gravame e ha riformato integralmente la sentenza appellata, accogliendo l’opposizione e revocando il decreto opposto.

A sostegno della decisione il Tribunale ha rilevato anzitutto che l’articolo 2959 c.c., dispone che l’eccezione di prescrizione presuntiva vada rigettata quando colui che la propone ammette in giudizio che l’obbligazione non e’ stata estinta, ed ha affermato che tanto certamente non si e’ verificato nel caso di specie, posto che la mancata allegazione dell’avvenuto pagamento da parte di EPCPEP non ha alcun rilievo rispetto alla proposta eccezione di prescrizione. Quindi, ravvisata la sussistenza degli ulteriori presupposti per l’operativita’ della prescrizione presuntiva invocata, il Tribunale ha osservato che la nota dell’Ente non riveste i caratteri del riconoscimento di debito, sottolineando che non vi e’ prova che la stessa si riferisca alla vicenda di cui e’ causa ed alla prestazione svolta con riferimento proprio all’incarico in ragione del quale il pagamento e’ stato richiesto.

4. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 aprile 2015, sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimita’ dell’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso la (OMISSIS) denunzia violazione degli articoli 2956 e 2959 c.c.. Assume al riguardo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile la prescrizione presuntiva di cui all’articolo 2956 c.c., n. 2), poiche’ l’EPCPEP, avendo contestato anche l’ammontare dell’importo preteso, avrebbe nella sostanza ammesso che l’obbligazione non era stata estinta; inoltre – richiamato il fatto che il debitore, in quanto ente morale senza scopo di lucro, sarebbe assoggettato a particolari regole formali di contabilita’ che comportano, fra l’altro, l’emissione di quietanza – sostiene che solo attraverso la produzione di tale ultima il debitore avrebbe potuto validamente dimostrare di aver estinto l’obbligazione.

2. – Il motivo e’ infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-3, 8 maggio 2014, n. 9930), le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalita’, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta; tuttavia delle stesse si puo’ avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti. Correttamente, pertanto, il Tribunale, dopo avere rilevato che nel caso di specie non vi e’ un contratto di mandato in forma scritta, ne’ tantomeno vi era un obbligo di concluderlo in tale forma, avendo l’EPCPEP natura di persona giuridica privata, ha ritenuto pienamente applicabile la disciplina della prescrizione presuntiva, non ostandovi la circostanza che il predetto ente morale, che usufruisce di contributi ai sensi della L. 14 febbraio 1987, n. 40, sia tenuto a depositare un proprio bilancio.

D’altra parte, e’ bensi’ esatto che l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva e’ precluso in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l’entita’ della somma richiesta, circostanza, quest’ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l’incompatibilita’ col presupposto richiesto per l’applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito (Sez. 2 28 maggio 2014, n. 11991). Sennonche’, la deduzione che nel caso di specie l’ente opponente avrebbe contestato la quantificazione del credito con riferimento all’applicabilita’ delle tariffe forensi, costituisce una questione nuova, non sollevata nei gradi di merito, non risultando la relativa disamina dal testo della sentenza di appello.

3. – Il ricorso e’ rigettato.

Non vi e’ luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis

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