Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 13 aprile 2017, n. 9583

L’amministratore di condominio é legittimato ad agire in giudizio senza alcuna autorizzazione, nei confronti dei singoli condomini al fine: a) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; b) di disciplinare l’uso delle cose comuni, cosi da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 13 aprile 2017, n. 9583

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27715/2012 R.G. proposto da:

(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 6876/2011 del tribunale di Torino;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 20 dicembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato (OMISSIS) per il ricorrente;

Udito l’avvocato Giorgia Minozzi, per delega dell’avvocato (OMISSIS), per il controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso con condanna aggravata alle spese.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al giudice di pace di Torino il (OMISSIS) chiedeva ingiungersi alla condomina (OMISSIS) il pagamento dell’importo di Euro 1.896,58 oltre interessi e spese.

Con decreto n. 11679/2008 il giudice di pace pronunciava l’ingiunzione.

Con atto di citazione notificato il 7.10.2008 (OMISSIS) proponeva opposizione.

Deduceva che l’ingiunzione era stata sollecitata dal condominio in persona di soggetto che non ne aveva veste di amministratore; che l’importo richiesto non era stato correttamente quantificato e non concerneva la gestione ordinaria.

Resisteva il condominio.

Con sentenza n. 3991/2009 il giudice adito rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Interponeva appello (OMISSIS).

Resisteva il (OMISSIS).

Costituitosi (OMISSIS) a seguito del decesso della madre, originaria opponente, con sentenza n. 6876/2011 il tribunale di Torino rigettava il gravame e condannava l’opponente alle spese del grado.

Esplicitava il tribunale, in ordine al primo motivo di gravame e per quel che rileva in questa sede, che non valeva ad integrare gli estremi neppure della mera irregolarita’ la circostanza per il condominio avesse in via monitoria agito non gia’ in persona dell’amministratore ossia della s.n.c. ” (OMISSIS)” sibbene in persona del geometra (OMISSIS); che invero costui aveva a sua volta veste di amministratore e legale rappresentante della s.n.c. e, come tale, “non aveva bisogno di spendere il relativo nome, nel caso avesse inteso agire, come indubbiamente intese agire, per la societa’ stessa nell’esercizio delle funzioni che essa ha di amministratore del Condominio di (OMISSIS)” (cosi’ sentenza impugnata, pag. 5).

Esplicitava al contempo che il condominio ricorrente non solo non aveva mai contestato l’operato del geometra (OMISSIS), ma aveva per giunta “ratificato gli atti da questo posto in essere, cosi’ sanando ogni eventuale irregolarita’” (cosi’ sentenza impugnata, pag. 4).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il (OMISSIS)via Barletta(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso; vinte le spese.

Il condominio controricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione delle norme in tema di legittimazione attiva.

Premette che gia’ con l’iniziale atto di opposizione aveva dedotto il difetto di legittimazione del condominio, giacche’ controparte aveva “in persona dell’Amministratore pro tempore geom. (OMISSIS)” e non gia’ “in persona dell’Amministratore pro tempore (OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore geom. (OMISSIS)” esperito il ricorso per decreto ingiuntivo.

Indi deduce che ha errato il tribunale allorche’ ha disconosciuto la sussistenza di un problema di legittimazione attiva.

Deduce invero che “il potere rappresentativo costituisce un presupposto riguardante la regolare costituzione del rapporto processuale e puo’ essere accertato in ogni stato e grado del giudizio” (cosi’ ricorso, pag. 13); che il difetto di legittimazione processuale determina la nullita’ degli atti processuali.

Deduce altresi’ che la pronuncia n. 20913/2005 di questo Giudice del diritto, richiamata dal tribunale di Torino onde suffragare la possibilita’ di ratifica degli atti posti in essere dal falsus procurator, non si attaglia al caso di specie; che infatti nel caso di specie “il Geom. (OMISSIS) sarebbe stato il falsus procurator e sempre il Geom. (OMISSIS) e’ risultato essere il soggetto che, quale legale rappresentante dello (OMISSIS), effettivo amministratore del condominio di (OMISSIS), si sarebbe auto ratificato gli atti in precedenza posti in essere” (cosi’ ricorso, pag. 15).

Deduce inoltre che il condominio avrebbe potuto sanare il difetto di legittimazione processuale esclusivamente con una delibera assembleare che in alcun modo e’ stata assunta.

Deduce infine che il principio espresso con la pronuncia n. 3800/2008 di questo Giudice del diritto non e’ pertinente al caso de quo, giacche’ si riferisce ad una ipotesi di rappresentanza contrattuale e non processuale.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione delle norme in tema di autorizzazione dell’amministratore a stare in giudizio da parte dell’assemblea.

Deduce che l’amministratore ha agito senza essere munito di alcuna autorizzazione a stare in giudizio.

Deduce che la impugnata sentenza per nulla ha motivato “in ordine alla necessita’ che l’Amministratore di Condominio debba essere munito di apposita autorizzazione a stare in Giudizio da parte dell’Assemblea” (cosi’ ricorso, pag. 18), “sia essa preventiva oppure nella forma della ratifica, pena l’inammissibilita’ dell’atto di costituzione” (cosi’ ricorso, pag. 21).

I motivi sono strettamente connessi. Il che ne suggerisce la disamina contestuale. I motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.

Va premesso che l’ingiunzione di pagamento e’ stata richiesta ai fini del recupero del “credito relativo a quote scadute e rimaste insolute per la gestione ordinaria e riscaldamento” (cosi’ controricorso, pag. 2).

Su tale scorta si rappresenta che questa Corte da tempo spiega che l’amministratore di un condominio, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., la rappresentanza dei partecipanti e puo’, quindi, agire a tutela di un interesse comune, sia contro i condomini sia contro i terzi, soltanto nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 c.c.; che pertanto, quando la rappresentanza attiva esula dalla sfera di dette attribuzioni, essa deve essere necessariamente sorretta da apposita investitura, deliberata dall’assemblea condominiale; che alla stregua di detti principi e’ da ritenere che l’amministratore sia legittimato ad agire in giudizio senza alcuna autorizzazione, nei confronti dei singoli condomini al fine: a) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; b) di disciplinare l’uso delle cose comuni, cosi da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio (cfr. Cass. 29.10.1975, n. 3655; Cass. 9.12.2005, n. 27292).

Alla luce del teste’ riferito insegnamento e con precipuo riferimento al secondo motivo del tutto sterile e ingiustificata e’, pertanto, la prospettazione del ricorrente a tenor della quale “controparte, invece, non risulta essere munito di alcuna autorizzazione a stare in Giudizio” (cosi’ ricorso, pag. 21).

Per altro verso questa Corte spiega che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente, puo’ essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali gia’ compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volonta’, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator”; e che tanto la ratifica quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la societa’ in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli articoli 83 e 125 c.p.c. (cfr. Cass. 15.9.2008, n. 23670).

Su tale scorta, da un canto, appieno va recepito il rilievo secondo cui “condivisibile appare il ragionamento svolto dalla parte appellata in tema di sanatoria degli atti per effetto della prosecuzione del giudizio con costituzione dell’amministratore, qualificatosi espressamente quale ” (OMISSIS) s.n.c.”, in persona del (OMISSIS)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 5); dall’altro, di certo va disatteso l’assunto del ricorrente secondo cui “in un’ipotesi come quella di causa, non vi possa essere possibilita’ di ratifica” (cosi’ ricorso, pag. 15).

Piu’ esattamente, sul substrato della ritenuta non necessita’ di un’autorizzazione assembleare ai fini dell’esercizio dell’azione monitoria, si specifica che nulla ostava (e nulla osta) a che il difetto di legittimazione del geometra (OMISSIS) a rappresentare il condominio fosse sanato con efficacia retroattiva dalla costituzione dello ” (OMISSIS)” s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore geometra Mauro (OMISSIS).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’. La liquidazione segue come da dispositivo.

Non sussiste il presupposto della colpa grave perche’ si possa far luogo alla condanna – sollecitata dal Pubblico Ministero – di cui all’abrogato articolo 385 c.p.c., comma 4, nel caso de quo applicabile ratione temporis (l’articolo 385 c.p.c., comma 4, che prevede la condanna del soccombente al pagamento di un’ulteriore somma a favore della controparte in caso di colpa grave, continua ad applicarsi nei giudizi di legittimita’ aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 20, che ne ha disposto l’abrogazione, a condizione che il primo grado sia stato instaurato anteriormente, atteso che le nuove norme, ivi compreso l’articolo 46 cit., operano, in virtu’ dell’articolo 58, solo nei giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009: cfr. Cass. 17.7.2015, n. 15030).

Questa Corte infatti spiega che la colpa grave postulata dall’abrogato comma 4 dell’articolo 385 c.p.c. presuppone che la parte abbia agito, o resistito, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione (cfr. Cass. 20.1.2015, n. 817; Cass. 18.1.2010, n. 654, secondo cui la colpa grave, di cui all’articolo 385 c.p.c., comma 4, si specifica nella condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarieta’ di cui all’articolo 2 Cost., non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).

Negli enunciati termini e’ da escludere senz’altro che nella fattispecie sussista il presupposto della colpa grave viepiu’ in considerazione della significativita’ dei profili in diritto la cui disamina si e’ imposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, (OMISSIS), a rimborsare al condominio controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge

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