Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 10 aprile 2017, n. 9184

In presenza di una sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., l’obbligo del pagamento del prezzo in capo capo al promissario acquirente diviene attuale solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza e mai prima in quanto si e’ in presenza di una sentenza costitutiva, che – per sua matura – e’ priva, prima del suo passaggio in giudicato, di effetti esecutivi in ordine al rapporto costituto con la medesima

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Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 10 aprile 2017, n. 9184

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3357/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, c.f. (OMISSIS), in persona del Liquidatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5147/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della controricorrente, che ha chiesto l’inammissibilita’, in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con atto fondato su quattro ordini di motivi (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 5147/2012 della Corte di Appello di Roma.

Con tale decisione quella Corte territoriale rigettava l’appello principale proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 11066/2005 del Tribunale di Roma.

Con la medesima decisione della Corte distrettuale veniva – in accoglimento dell’appello incidentale dell’odierna parte contro ricorrente – riformata l’appellata sentenza solo in ordine all’entita’ del risarcimento del danno cui era gia’ stato condannato il (OMISSIS) medesimo.

Il Tribunale di Roma, con la predente citata pronuncia, aveva dichiarato – per persistito grave inadempimento del (OMISSIS) consistito nel mancato pagamento, per Lire 62.550 mila, di due unita’ immobiliari alla (OMISSIS) – la risoluzione del rapporto costituito con pregressa sentenza n. 2481/2000, resa dallo stesso Tribunale ai sensi dell’articolo 2932 c.c., condannando il (OMISSIS) alla restituzione in favore della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione degli immobili stessi.

Il ricorso innanzi a questa Corte e’ resistito dalla parte intimata con apposito controricorso.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., sia la parte ricorrente che quella contro ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 5, il vizio di “violazione dell’articolo 1453 c.c. e dell’articolo 1455 c.c., nonche’ dell’articolo 1182 c.c.”.

Con il motivo si solleva, nella sostanza, la questione della ritenuta inadempienza del (OMISSIS), sollevando – fra l’altro – dubbi sull’effettivita’ dell’inadempimento quando “l’interesse della controparte a ricevere la prestazione e’ venuto meno” essendosi raggiunto il “punto limite” oltre il quale l’inadempimento non puo’ piu’ avere utilita’.

Parte ricorrente, col motivo in esame e ripercorrendo le vicissitudini lavorative dello stesso (all’estero nel periodo in cui si sarebbe verificato il preteso inadempimento), deduce, altresi’ (p. 8 ricorso), l’erroneita’ del termine iniziale e di quello finale, in relazione ai quali andava commisurata la valutazione della gravita’ dell’inadempimento, in base al quale e’ stata dichiarata la risoluzione del rapporto costituito ex articolo 2932 c.c..

Il P.G., inoltre, ha sollevato – richiedendo l’accoglimento del ricorso – la questione del termine, decorrente dal passaggio in giudicato della decisione – che comportava la piena efficacia delle disposizioni date con la sentenza pronunciata ex articolo 2932 c.c..

Nella sostanza non vi sarebbe stato, comunque, inadempimento in quanto al mancato passaggio dell’anzidetta sentenza conseguiva l’irrilevanza della diffida ad adempiere.

La Corte ritiene di dover procedere allo scrutinio della questione sollevata dal P.G. e pur contrastata con le note di udienza della parte controricorrente.

Quest’ultima, in particolare, ha affermato, nel contrastare le conclusioni del P.G., che “la sentenza e’ censurata per asserita mancata o insufficiente motivazione” e che “trattasi di censura non piu’ ammissibile” in quanto “non ha formato oggetto di ricorso non essendo stato censurato che l’obbligazione di pagamento del prezzo fosse scaduta, ma essendo stata censurata la sola valutazione della gravita’ dell’inadempimento”.

Senonche’, innanzitutto, va rilevato che – con il motivo in esame – l’impugnata decisione viene censurata ai sensi sia del n. 5 che del n. 3 dell’articolo 360 c.p.c..

Quanto alla esaminabilita’ della questione, che parte controricorrente ritiene – come detto – preclusa deve rilevarsi quanto segue.

E’ ben vero che, in larga misura, si e’ discusso – nei precedenti gradi del giudizio – della gravita’ del preteso inadempimento del (OMISSIS) con non brevi dissertazioni sul tentativo di pagare, di consegnare le somme residue al liquidatore della (OMISSIS), sul rifiuto, sulla procedura di offerta reale e cosi’ via.

Tuttavia la ratio fondante delle pronunce dei giudici di merito si basa su una valutazione in fatto correlata all’affermazione della gravita’ dell’inadempimento cui e’ conseguita la pronuncia di risoluzione del rapporto costituito ex articolo 2932 c.c..

Orbene quella ratio e’, innanzitutto, imperniata sulla valutazione -del giudice di prima istanza e, poi, della Corte di merito – che il (OMISSIS) non aveva adempiuto al pagamento del residuo prezzo in un “tempo ragionevole”.

Quella valutazione valorizzava in via pressoche’ esclusiva la risultante tempistica (sentenza n. 2481 del febbraio 2000 di accoglimento della domanda ex articolo 2932 c.c.; richiesta in data 14 settembre 2000 di pagamento del prezzo da parte della societa’ (OMISSIS); missiva del 9 ottobre 2000 di invito alla medesima societa’ a ritirare gli assegni offerti in pagamento del dovuto prezzo; offerta reale avvenuta solo in data 9 febbraio 2001).

E, cosi’, si giungeva all’affermazione che “avuto riguardo alla risalenza nel tempo del contratto” ed alla ritenuta tardivita’ della citata offerta reale “il mancato pagamento si era protratto per un tempo irragionevole”.

Senonche’ la predetta affermazione della gravata decisione e la relativa ratio non possono essere condivise: tanto sia sotto il profilo della necessaria logica ed idonea motivazione, che conseguentemente della violazione delle norme sostanziali di cui parte ricorrente si duole.

Infatti – proprio seguendo il carente l’iter argomentativo della gravata decisione – nella valutazione della ragionevolezza del ritardo non poteva non essere considerata l’efficacia ed effettivita’ della disposizione della sentenza n. 2481/2000 (pubblicata il 4 febbraio 2000 e non risultante notificata) relativa all’obbligo del pagamento del prezzo necessario al fine del conseguimento degli effetti della data pronuncia ex articolo 2932 c.c..

Come e’ noto “nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, l’esecutivita’ provvisoria, ex articolo 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’articolo 2932 c. c., e’ limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che, si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticita’ con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale, sicche’ non puo’ essere riconosciuta (l’efficacvia esecutiva medesima) al capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza …… poiche’ l’effetto traslativo della proprieta’ del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell’immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 3 maggio 2016, n. 8693 e, conformemente, Cass. civ., SS.UU. n. 4059/2010).

Conseguentemente sia l’effetto traslativo che l’adempimento connesso allo stesso si producevano ed andavano verificati con riguardo “solo al momento del passaggio in giudicato”.

La valutazione dell’inadempimento, pertanto, non poteva non tener conto anche del fatto che – al 9 febbraio 2001, data dell’offerta reale – ancora non si era verificato il passaggio in giudicato della sentenza n. 2481/2000 e non si era, quindi, in costanza di una piena effettivita’ dell’obbligo del pagamento ritenuto, errando, “irragionevolmente tardivo”.

Al riguardi deve affermarsi, in continuita’ con il principio di questa Corte innanzi gia’ esposto, il seguente:

“in presenza di una sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., l’obbligo del pagamento del prezzo in capo capo al promissario acquirente diviene attuale solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza e mai prima in quanto si e’ in presenza di una sentenza costitutiva, che – per sua matura – e’ priva, prima del suo passaggio in giudicato, di effetti esecutivi in ordine al rapporto costituto con la medesima”.

Tale aspetto andava valutato anche in considerazione che, come da atto di appello dell’odierno ricorrente (pp. 3 e ss.), nella censura di illogicita’ e contraddittorieta’ della decisione del primo giudice – quanto alla detta ritenuta irragionevolezza del ritardo d all’affermazione dell’inadempimento – era insita la contestazione della succitata valutazione, la quale andava, quindi, pienamente svolta e completamente riesaminata dalla Corte territoriale. In conclusione e per quanto innanzi detto il motivo in esame deve accogliersi per quanto di ragione con conseguente cassazione della gravata decisione.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la “violazione dell’articolo 1454 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta al violazione dell’articolo 1375, in relazione sia al n. 3 che al n. 5 dell’articolo 360 c.p.c..

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione dell’articolo 1453, in correlazione all’articolo 2932 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

5.- L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l’assorbimento dei rimanenti motivi di innanzi sub 2., 3. e 4..

6.- Al medesimo accoglimento consegue la cassazione della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che provvedera’ a decidere la controversia uniformandosi ai principi innanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

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