Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 9 febbraio 2017, n. 3524

Nullo il provvedimento disciplinare di espulsione dall’albo degli odontoiatri se nella commissione centrale dell’ordine dei medici ci sono due componenti designati dal ministero della salute: presenza non più prevista dopo la sentenza della Consulta

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

ordinanza 9 febbraio 2017, n. 3524

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio di quest’ultima in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

contro

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;

– intimati –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie depositata il 17 febbraio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2017 dal Consigliere Giusti Alberto;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO Lucio, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti.

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 17 febbraio 2015, ha respinto il ricorso proposto dal Dott. (OMISSIS) avverso la delibera dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Milano, con la quale era stata disposta la sua cancellazione dall’albo degli odontoiatri;

che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di sei motivi;

che il Ministero della salute e l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano hanno resistito con controricorso;

che il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo prospetta la nullita’ della decisione impugnata, sollevando eccezione di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo del Capo articolo 17, provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui include nella Commissione centrale – in violazione degli articolo 108 Cost., comma 2, articolo 111 Cost. e articolo 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in riferimento all’articolo 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali) due componenti designati dal Ministero della salute, un dirigente amministrativo e un dirigente medico del Ministero;

che il motivo e’ fondato;

che, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, articolo 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimita’ costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialita’ che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;

che l’assenza di indipendenza e imparzialita’, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto e’ in grado di determinare la nullita’ della decisione assunta dalla Commissione;

che, pertanto, assorbiti gli altri motivi, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimita’ costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione

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