Corte di cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 8 novembre 2011 n. 23212. Valide le multe per superamento dei limiti imposti dal codice della strada rilevati mediante apparecchiatura telelaser anche senza la consegna all’automobilista dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo

 

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 8 novembre 2011 n. 23212.

La S.C. conformandosi ad un proprio orientamento (Cass. 7126/2011) ha affermato che  «… è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiatura elettronica denominata “tele laser” – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica».

 

Sorrento, 9 novembre 2011.

Avv. Renato D’Isa


[1] Sentenza scaricabile e consultabile sul sito del sole 24 ore – Guida al Diritto

 

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