Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 21 agosto 2017, n. 20214

L’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, e’ sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed e’ soggetto a responsabilita’ anche in caso di ingerenza del committente, cosicche’ la responsabilita’ dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacita’ tecnica da lui esigibili nel caso concreto

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Ordinanza 21 agosto 2017, n. 20214
Data udienza 18 maggio 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21109-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SAS, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 704/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

RILEVATO DI FATTO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto di appalto col quale la societa’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), nonche’ i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) affidarono alla societa’ (OMISSIS) s.p.a. i lavori di costruzione di un immobile (comprendente 18 alloggi) in (OMISSIS);

– i committenti proposero opposizione ai decreti ingiuntivi con i quali venne loro intimato il pagamento di corrispettivi in favore della societa’ (OMISSIS), eccependo vizi delle opere eseguite e ritardi nella consegna, per i quali chiesero la condanna della (OMISSIS) al risarcimento del danno;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Brescia confermo’ la sentenza di primo grado con la quale furono revocati i decreti ingiuntivi opposti, furono accertati i rispettivi debiti e, compensate le opposte voci di credito, fu pronunciata condanna dei committenti in solido a corrispondere all’appaltatrice societa’ (OMISSIS) la somma di Euro 181.626,18;

– avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione la societa’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di cinque motivi;

– la societa’ (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 112 c.p.c. e articolo 1408 c.c., per avere la Corte territoriale condannato in solido tutti gli originari committenti al pagamento di quanto liquidato in favore della (OMISSIS), senza considerare l’avvenuta cessione del contratto dalla (OMISSIS) relativamente alla sua quota di committenza – in favore dei fratelli (OMISSIS) e l’efficacia della cessione nei confronti dell’appaltatrice, che non aveva dichiarato di non voler liberare la cedente) e’ inammissibile, sia perche’ trattasi di censura nuova, non dedotta nel giudizio di appello (la questione non risulta dalla sentenza impugnata, ne’ i ricorrenti hanno riprodotto alcun motivo di gravame sul punto), sia perche’ i ricorrenti prospettano come cessione di contratto un asserito accordo tutto interno alla parte committente, sia – in ogni caso – perche’ i ricorrenti neppure allegano che la (OMISSIS) abbia acconsentito, ex articoli 1406 e segg. c.c., alla pretesa cessione di contratto;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale escluso, come sarebbe attestato dal primo (OMISSIS), che il contratto prevedesse ribassi e per avere ritenuto che il prezzo concordato non fosse comprensivo di IVA) e’ inammissibile, in quanto: 1) non coglie la ratio decidendi, che riguarda l’interpretazione del contratto di appalto, e non del primo (OMISSIS); 2) non attinge l’interpretazione del contratto stipulato tra le parti (in ordine alla quale la Corte territoriale ha motivato in modo non apparente ne’ manifestamente illogico, anche alla luce della deposizione del teste Pollini, consulente di entrambe le parti: cfr. pp. p. 7-10 della sentenza impugnata), ne’ denuncia la violazione dei canoni legali di interpretazione degli atti negoziali, sollecitando anzi un’interpretazione alternativa del contratto inter partes stipulato; 3) deduce la questione della simulazione del (OMISSIS), che, per un verso, e’ nuova, non risultando essere stata dedotta nel giudizio di appello, e, per altro verso, e’ inconducente, in quanto il thema decidendum non e’ la simulazione del (OMISSIS), ma la sua attendibilita’ o meno ai fini del riconoscimento dello sconto sul prezzo;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto non provato il preteso versamento alla (OMISSIS) di somme in contanti nell’anno 2001 senza rilascio di ricevuta) e’ inammissibile, sia perche’ si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento dei fatti compiuto sulla base delle prove acquisite (con particolare riferimento alla valutazione dei testi escussi), che e’ insindacabile in sede di legittimita’, sia perche’ risulta generico in relazione ai documenti richiamati (quietanze);

– il quarto motivo (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5, in relazione alla quantificazione dei vizi esistenti nelle opere eseguite e alla considerazione della maggiori opere realizzate) e’ fondato, avendo erroneamente la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di un “concorso di colpa” tra committente ed appaltatore in ordine ai vizi delle opere eseguite per il fatto che tali vizi “dipendono anche dalla direzione dei lavori e/o da scelte della committenza” (p. 14 della sentenza impugnata), dovendo al contrario ritenersi – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi – che l’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, e’ sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed e’ soggetto a responsabilita’ anche in caso di ingerenza del committente, cosicche’ la responsabilita’ dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacita’ tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Cass., Sez. 2, n. 8813 del 30/05/2003; Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012; Sez. 2, n. 23665 del 21/11/2016; Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016);

– il quinto motivo (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento all’accertamento della data di consegna dei lavori e del relativo ritardo) e’ inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove, non proponibile in sede di legittimita’;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso formulati, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– in definitiva, va accolto il quarto motivo di ricorso, vanno rigettati gli altri, va cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, che provvedera’ anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

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