Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 1 agosto 2017, n. 19156

Il compenso del Ctu va calcolato sul valore della causa, con il solo limite del tetto di 145,12 euro al di sotto del quale non si può scendere.

Ordinanza 1 agosto 2017, n. 19156

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 9652 del 2013 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), soc. coop. p.a.; COMUNE DI CASERTA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 31 gennaio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) ha impugnato il decreto emesso dal giudice dell’esecuzione della sezione distaccata di Caserta nella procedura iscritta al n. 76 del 2009, decreto con il quale veniva liquidata in favore del c.t.u. dott. (OMISSIS) la somma di Euro 1.904, ritenuta eccessiva dall’opponente sia per l’esiguo importo del valore della causa, di poco superiore a Euro 600, sia in considerazione del ritardo nel deposito della perizia da parte del c.t.u..

2. – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza depositata il 31 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di opposizione in favore del solo resistente costituito.

Il Tribunale ha rilevato: che l’incarico peritale conferito prevedeva la visione e lo studio di numerosa documentazione bancaria; che e’ corretta l’applicazione dell’articolo 2 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, data l’ampiezza dell’indagine, estesa all’aspetto complessivo del rapporto bancario in questione; che nella liquidazione del compenso esattamente non si e’ dato rilievo al ritardo nel deposito della perizia, attesa la eccezionale e rilevante complessita’ dell’attivita’ svolta dal perito.

3. – Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 aprile 2013, sulla base di quattro motivi.

Il (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Nessuno degli altri intimati ha svolto attivita’ difensiva in questa

sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente.

Infatti, in tema di spese di giustizia, avverso l’ordinanza non appellabile resa in sede di opposizione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170, e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15, nei confronti del decreto di liquidazione emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, e’ proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della natura decisoria del provvedimento e della sua capacita’ di incidere in via definitiva su diritti soggettivi.

2. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, articoli 1, 2 e 4) ci si duole che il giudice abbia liquidato il compenso applicando lo scaglione maggiore di valore previsto dall’articolo 2, che contempla una forbice oscillante da Euro 258.228,46 a Euro 516.456,90, e computando la media dei valori percentuali, laddove il valore della causa era di poco superiore a Euro 600, tale essendo la somma dedotta nell’atto di pignoramento presso terzi nei confronti della banca tesoriera. Ad avviso del ricorrente, il giudice a quo non avrebbe collocato la vicenda nel giusto valore di riferimento.

2. – Il motivo e’ fondato.

Nella specie e’ pacifico che il (OMISSIS), in virtu’ di sentenza e di pedissequo atto di precetto, vanta un credito nei confronti del Comune di Caserta pari a Euro 606,10; che il (OMISSIS), data l’inerzia dell’ente locale in ordine al pagamento del dovuto, ha notificato atto di pignoramento al terzo tesoriere, la (OMISSIS), che ha reso una dichiarazione negativa; che il (OMISSIS) ha contestato la predetta dichiarazione e chiesto che fosse disposto l’accertamento dell’obbligo del terzo ex articolo 548 c.p.c.; che il giudice, nel procedimento cosi’ instaurato, ha nominato c.t.u. il dott. (OMISSIS), cui ha affidato l’incarico di verificare, in particolare, la completezza della documentazione contabile depositata in giudizio dalla Banca e di verificare se successivamente alla data di notifica dell’atto di pignoramento vi fossero poste attive, indicandone l’entita’ e la data del corrispondente accredito.

Questa Corte ha gia’ statuito che nel sistema di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ed ai sensi dell’articolo 2, delle tabelle allegate al Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; mentre, soltanto ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale, di cui all’articolo 1 delle medesime tabelle, di commisurare l’onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico (Cass., Sez. 2, 2 settembre 2013, n. 20116).

Da tale principio il giudice a quo si e’ discostato.

Invero, poiche’ si e’ di fronte ad una consulenza tecnica in materia contabile in una controversia del valore di Euro 606,10, il giudice della liquidazione avrebbe dovuto calcolare l’onorario spettante al consulente tecnico a percentuale in base al predetto valore della controversia, tenendo conto del primo scaglione di cui all’articolo 2 del citato Decreto Ministeriale (quello fino a Euro 5.164,57), con salvezza, in ogni caso, di un compenso non inferiore a Euro 145,12, secondo quanto previsto nel secondo comma della medesima disposizione.

Ha pertanto errato il giudice dell’opposizione a confermare una liquidazione del compenso svincolata dal valore della controversia, non essendo di per se’ sufficiente a consentire una deroga al criterio contenuto nella tabella la circostanza che l’incarico peritale conferito prevedeva la visione e Io studio di “numerosa documentazione bancaria come emerge dalla documentazione contenuta nel supposto informatico allegato agli atti di causa”.

3. – Per effetto dell’accoglimento del primo motivo resta assorbito l’esame delle ulteriori censure: (a) del secondo motivo (falsa applicazione del d.m. 30 maggio 2002, articolo 4 dell’allegata tabella – nullita’: difetto e contraddittorieta’ della motivazione), con cui si denuncia l’astrattezza della motivazione dell’ordinanza impugnata, che richiama l’articolo 4 della tariffa, senza considerare che ne’ il giudice dell’esecuzione, che aveva liquidato il compenso, ne’ nessuno dei soggetti processuali hanno sostenuto la riconducibilita’ dell’attivita’ svolta dal c.t.u. nella materia del bilancio; (b) del terzo mezzo (violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 134 cod. proc. civ.; nullita’ dell’ordinanza impugnata per motivazione apparente e contraddittoria), con il quale si lamenta che sarebbe del tutto incomprensibile l’affermato meccanismo di coapplicazione degli articoli 2 e 4 della menzionata tabella (l’ordinanza impugnata nulla direbbe sullo scaglione ritenuto applicabile ne’ sul valore della causa; e sarebbe erronea la ritenuta carenza, da parte del giudice a quo, di riesaminare la questione nel merito; l’affermazione della eccezionale e rilevante complessita’ dell’incarico non sarebbe assistita da argomenti idonei a consentire di ripercorrere logicamente il ragionamento svolto dal primo giudice); (c) del quarto motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), il quale censura l’affermazione secondo cui il c.t.u. avrebbe dovuto esaminare una copiosa documentazione bancaria, laddove l’opera dell’ausiliare si e’ sostanziata nell’elencare, con semplice operazione di “copia e incolla” su foglio informatico, i movimenti effettuati dalla banca per conto del Comune.

4. – L’ordinanza impugnata e’ cassata.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che la decidera’ in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.

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