Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione II sentenza

2 settembre 2015, n. 17459

Svolgimento del processo

Con citazione del 6 e 10.6 1996 R. C., premesso che dal 2.5.1967 aveva posseduto ininterrottamente uti dominus la casa di abitazione in Foggia via Caldara IV piano intestata a G.L. e di aver appreso che, quest’ultima l’ l 1,.2.1987 aveva donato la nuda proprietà a D.C.F.; che in precedenza la G. aveva promesso in donazione il bene a lui ed alla moglie in cambio dell’assistenza ricevuta, conveniva la G. ed il D.C. per sentir dichiarare l’acquisto per usucapione, domanda contestata dai convenuti e coltivata in riassunzione dagli eredi del R. dopo la interruzione del processo per la sua morte.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza 9.10.2002, accoglieva la domanda mentre la Corte di appello di Bari, con sentenza 9.6.2009 la rigettava in accoglimento del gravame dei convenuti escludendo il possesso ad usucapionem e statuendo l’irrilevanza della prospettata promessa di donazione (in virtù di servizi da rendere) che darebbe luogo -in astratto- ad una detenzione nomine alieno ed era inverosimile posto che nel 1967 la G. aveva 43 anni, lavorava ed era economicamente indipendente.
Ricorrono D.C.M.F., R.E. e M. con quattro motivi, variamente articolati, resiste D.C. che ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunziano violazione degli arti. 1167, 2943, 1141, 1158 cc, 115, 116 epe e vizi di motivazione col quesito se il soggetto che intenda resistere ad una domanda di usucapione debba dare prova di comportamenti incompatibili col possesso dell’usucapente con sub motivo B su vizi di motivazione sulla ritenuta insussistenza del possesso ad usucapionem, con richiami a testimonianze.
Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione sulla ritenuta sussistenza di un contratto di locazione desunto da testimonianza su cui vi era il dubbio di attendibilità.
Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 2697, 1141, 1158, 1163 cc, 115 e 116 cpc e 360 n. 5 cpc circa l’insussistenza di un possesso valido ad usucapionem. ‘Col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1872, 793 cc’,115 e 116 cpc sulla ritenuta insussistenza di una donazione modale piuttosto che di un vitalizio oneroso con richiami giurisprudenziali e testimoniali con sub motivo B su vizi di motivazione sotto lo stesso profilo.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre ima propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza. Per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass, 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. ‘4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzione di parte (Cass. 14 febbraio 2003, 2222).
La domanda di usucaopione è stata correttamente respinta in riferimento alla esclusione di un possesso ad usucapionem rispetto ad una prospettabile detenzione nomine alieno.
Ne derivano, in particolare, il rigetto del primo e del terzo motivo.
Sul secondo motivo va osservato che la sentenza a pagina sette ha desunto la prova dell’esistenza della locazione anzitutto dalle dichiarazioni dei redditi della G. ed anche dalla deposizione del cognato del D.C. circa la consegna del canone, aggiungendo che il rapporto di affinità poteva far dubitare sull’attendibilità ma altrettanto poteva dirsi dei testi di parte attorea i quali avevano dichiarato che l’appartamento era stato concesso in uso gratuito, quale anticipazione di una futura donazione.
Sul quarto ed articolato motivo va osservato che non si supera l’affermazione della sentenza che, in ogni caso, si tratterebbe di detenzione e non di possesso.
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in euro 3.200 di cui 3.000 per compensi, oltre accessori.

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