Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza n. 9680 del 27 febbraio 2014
RITENUTO IN FATTO
1.SV , detenuto presso la casa circondariale di Altamura, impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore l’ordinanza del 24 gennaio 2013, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare per motivi di salute, in relazione alla pena residua in corso di espiazione per i reati di atti di libidine violenti e violenza sessuale dal 1994 al 1996 in danno del figlio infraquattordicenne.
2.Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l’istanza di affidamento in prova proposta dal S , in
considerazione della gravità del reato oggetto della condanna e dell’assenza di un serio percorso di revisione critica del reato, per avere egli continuato a professare la propria innocenza, si che la stessa equipe pedagogica si era espressa per un programma trattamentale; l’istanza di detenzione domiciliare era stata poi respinta in quanto non era stata allegata alcuna documentazione sanitaria attestante un’inabilità fisica del richiedente.
3. SV deduce tre doglianze: I)-erronea applicazione di legge e motivazione carente ed illogica per avere il provvedimento impugnato respinto la sua istanza di affidamento in prova solo con riferimento alla gravità del reato ascrittogli e per essersi egli professato innocente, senza tener conto delle positive informazioni fornite sul suo conto dal carabinieri di Ginosa Marina, dove egli dimorava all’epoca dei fatti e del fatto che SM. con la quale aveva contratto matrimonio nel 2012, si era dichiarata disponibile ad accoglierlo nella sua abitazione; inoltre la relazione di sintesi dell’equipe di osservazione inframuraria aveva rilevato come egli avesse mostrato costante senso di responsabilità e condotta in linea con le norme vigenti; per la concessione del beneficio dell’affidamento in prova non era richiesta alcuna ammissione di colpevolezza, non potendo essa indurre ad una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati; inoltre il provvedimento impugnato nulla aveva riferito se il chiesto beneficio dell’affidamento in prova avesse potuto o meno contribuire a migliorare il suo processo rieducativo; II)-in subordine, declaratoria della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 47 e 71 bis Ord. Pen. per violazione degli artt. 2, 3, 24 e ll1 della Costituzione, atteso che se l’affidamento in prova fosse stato ritenuto necessariamente subordinato all’ammissione di colpevolezza ed alla non gravità del reato ascritto, sarebbe stato violato il diritto di ciascuno di protestare la propria innocenza non solo di fronte ad un’accusa, ma anche di fronte ad una condanna, oltre che il diritto ad un giusto processo regolato dalla legge, in cui doveva essere altresì compresa l’eventuale richiesta di revisione del processo; III)-violazione di legge e motivazione illogica con riferimento al diniego di detenzione domiciliare, essendo egli persona settantenne, al limite di uno stato depressivo, affetto da ipertensione e soggetto ad accertamenti sanitari periodici; ed il Tribunale avrebbe dovuto chiedere alla struttura carceraria le informazioni sanitarie a lui relative, al fine di valutare la sua parziale inabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ fondato il primo motivo di ricorso proposto da SV
2.Presupposto normativo per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale è l’idoneità della misura a rieducare il reo ed ad assicurarne la prevenzione dal pericolo della recidiva, si che, per negare detto beneficio, è necessario riscontrare la sussistenza di elementi che siano in contrasto con il perseguimento di dette finalità; ed al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato tutta una serie di ipotesi, idonee a giustificare il diniego di detto beneficio, identificandole, fra gli altri, in connotazioni negative della persona; in eventuali debiti verso la giustizia; in una persistente irregolarità comportamentale, tale da porsi in insanabile contrasto con le finalità rieducative che il beneficio in esame persegue. Se quindi non va trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi, occorre tuttavia principalmente far riferimento al comportamento tenuto dal soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare in concreto, e non in modo meramente ipotetico, se siano ravvisabili sintomi di positiva evoluzione della personalità del condannato, tali da consentirne il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (cfr. Cass. 1^ ll.3.97 n. 1970; Cass. 1^, 4.3.99 n. 1812; Cass. 1^, 9.7.09 n. 31809, rv. 244322). 3.Nella specie il Tribunale di Sorveglianza di Bari non ha evidenziato i validi elementi, dai quali poter desumere che il ricorrente non fosse idoneo ad usufruire del beneficio penitenziario chiesto, essendosi limitato a fare riferimento alla non trascurabile gravità del reato per il quale era in esecuzione pena ed avendo tratto elementi contrari alla concessione del beneficio dell’affidamento in prova unicamente facendo riferimento alla circostanza che il ricorrente non aveva mai ammesso la propria colpevolezza in ordine al reato ascrittogli; ed è noto che, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre ad una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nell’attuale processo penale l’imputato non ha l’obbligo di dire la verità, sia perché l’assenza di confessione può essere dettata da una variegata e disparata serie di motivi, si che la stessa non può, da sola, essere ritenuta sintomatica di mancato ravvedimento, di persistente pericolosità sociale, ovvero di fermo proponimento di persistere nel crimine (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 18388 del 20/2/2008, Cesarini, Rv. 240306).
4.Da quanto sopra consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari, affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’istanza proposta da SV , tenendo conto delle riscontrate carenze motivazionali.
5.Sono da ritenere assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari.
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