Corte di Cassazione – Sezione I, sentenza n. 8690 del 06 marzo 2012.In tema di reintegrazione sociale, il concetto di partecipazione all’opera di rieducazione espresso dall’articolo 541 n. 354/75 e successive modifiche ha un contenuto complesso
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8690 del 06 marzo 2012
Con la sentenza in commento, la Cassazione afferma che in tema di reintegrazione sociale, il concetto di partecipazione all’opera di rieducazione espresso dall’articolo 541 n. 354/75 e successive modifiche ha un contenuto complesso, in quanto, da un lato, richiama comportamenti esteriori oggettivamente determinati e, dall’altro, evoca un’adesione psicologica al trattamento sintomatica di un coefficiente di risocializzazione.
L’articolo 103 ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi e, cioè, all’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.
Sorrento 8 marzo 2012. Avv. Renato D’Isa
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