SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 5 marzo 2012, n. 3398
Svolgimento del processo
Con decreto del 2.7.2010 il Tribunale di Forlì rigettava l’opposizione proposta da Equitalia Romagna s.r.l. avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del Fallimento della società di fatto del e dei soci in proprio, aveva ammesso al passivo il credito vantato dall’istante con esclusione delle spese di ipoteca poiché non consolidata, negando inoltre la collocazione ipotecaria che pure era stata richiesta.
In particolare Equitalia aveva denunciato l’erroneità della decisione adottata dal giudice delegato, che aveva revocato ai sensi dell’art. 67, comma n. 4 l.f., l’ipoteca legale precedentemente iscritta, sostenendo che la revoca sarebbe stata viceversa ammissìbile esclusivamente nelle diverse ipotesi di ipoteca volontaria e giudiziale.
Il Tribunale tuttavia disattendeva la prospettazione dell’opponente, ritenendo equiparabile al titolo giudiziale il titolo amministrativo posto a base della richiesta di iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 73/602, e confermava pertanto la decisione del giudice delegato.
Avverso il decreto Equitalia proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l’intimato.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 2.2.2012.
Motivi della decisione
Con il solo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato violazione degli art. 77 D.P.R. 1973/602, 67 l.f. e vizio di motivazione, sostanzialmente sostenendo che il tribunale avrebbe errato nell’assimilare la natura giuridica dell’ipoteca oggetto di controversia (come detto iscritta ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/73) all’ipoteca giudiziale e, conseguentemente, a disporne la revoca.
Al contrario la detta ipoteca sarebbe stata equiparabile ad un’ipoteca legale, e ciò avrebbe precluso la possibilità di revoca in applicazione del disposto di cui all’art. 67, comma primo n. 4, l. f., che per l’appunto limita la revocabilità delle ipoteche, ove ricorrenti le altre condizioni specificamente indicate, a quelle giudiziali e a quelle volontarie.
Più precisamente, il giudice del merito avrebbe sostanzialmente incentrato la propria statuizione sulla
pretesa riconducibilità dell’esenzione della revocatoria all’automaticità della relativa iscrizione, automaticità che viceversa non sarebbe riscontrabile nell’ipoteca iscritta ai sensi del citato art. 77. La decisione, secondo il ricorrente, non sarebbe tuttavia condivisibile sotto diversi aspetti, e segnatamente: per l’assenza di un provvedimento giudiziale, che al contrario costituirebbe il presupposto dell’iscrizione di ipoteca giudiziale ( art. 2818 c.c.); per l’avvenuto inserimento della disciplina della procedura di iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 nel corpo normativo del D.P.R. 73/602, ad opera della prescrizione contenuta nel D.Lgs. 99/46 emesso in attuazione della legge delega 98/337, poi modificata dal D.Lgs 01/193, circostanza che avrebbe comprovato che ” il titolo trae fondamento dalla legge per l’autonomia di intervento dell’Agente di riscossione, che per l’appunto deve provvedere unilateralmente, senza motivazione e senza alcun ulteriore intervento preventivo all’iscrizione di ipoteca; per le finalità pubblicistiche, essenzialmente consistenti nella necessità di assicurare la pronta riscossione delle entrate, che caratterizzano l’attività dell’Agente di Riscossione.
Tale ultimo profilo, in particolare, costituirebbe il fondamento di una disciplina derogatoria in tema di revocatoria rispetto a quella ordinaria, come d’altra parte emergerebbe pure dal diverso trattamento assicurato ad alcuni creditori, in relazione alla natura del credito azionato, quali i crediti dello Stato e degli enti pubblici per i quali è obbligatoria la riscossione mediante ruolo, i crediti previdenziali, i crediti derivanti da obbligazioni di garanzia contratte a favore del contribuente.
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei termini appresso precisati.
Al riguardo va premesso che il vigente codice civile contempla tre diverse tipologie di ipoteche, individuate rispettivamente: nell’ipoteca legale (art. 2817), in quella giudiziale (art. 2818), in quella volontaria (art. 2821). Quest’ultima presuppone l’adesione del debitore, ed è dunque da escludere, anche in via del tutto ipotetica, la sua astratta configurabilità nel caso di specie.
Quanto agli altri due tipi di ipoteca sopra indicati, il legislatore ha rispettivamente indicato le ipotesi che danno luogo a quella legale (originariamente tre, poi ridotte a due per effetto delle innovazioni riconducibili all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) ed ha quindi stabilito che ogni sentenza dì condanna al pagamento di somma dì denaro, all’adempimento di obbligazione, al risarcimento del danno – ad esse equiparati i provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce i medesimi effetti -, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Poiché appare del tutto evidente che l’iscrizione di ipoteca in esame non è esattamente riconducibile ad alcuna delle due ipotesi sopra considerate (in tal senso si sono d’altro canto formalmente espressi sia il giudice del merito che le stesse parti, le quali, sia pure con soluzioni contrapposte, hanno fatto esplicito riferimento all’assimilabilità dell’ipoteca prevista dall’art. 77 D.P.R. 602/73 all’una o all’altra delle due tipologie delineate nel codice civile) , la questione che ne discende va individuata nello stabilire se i connotati che contraddistinguono l’ipoteca oggetto di revoca siano o meno tali da farla rientrare nell’ambito di una delle due ipotesi contemplate, e da determinare, quindi, l’applicazione della relativa disciplina in tema di revocatoria fallimentare (l’art. 67, primo camma n. 4, l.f. limita invero la previsione di revocabilità a quelle volontarie e giudiziali, restandone quindi escluse quelle legali). Alla prima questione il Collegio ritiene che debba darsi risposta negativa.
Ed infatti, quanto all’ipoteca legale di cui all’art. 2817 ce, il legislatore ne ha previsto l’iscrizione automatica su specifici beni immobili oggetto di negoziazione (quindi con oggetto predeterminato e senza sollecitazione di parte), in ragione dell’avvertita esigenza di rafforzare l’adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni di trasferimento della proprietà, per effetto di atti di alienazione (n. 1) ovvero di divisione (n. 2).
Pare dunque che la diversità della fattispecie in esame, che richiede un’attivazione del creditore e che non presuppone l’esistenza di un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore ha inteso garantire, non consente, per le caratteristiche che la distinguono, la sua assimilazione ad una ipotesi di ipoteca legale. Ad identiche conclusioni deve però pervenirsi con riferimento al possìbile accostamento dell’ipoteca oggetto di esame a quella giudiziale. L’art. 2818 ce. infatti, ispirato dall’esigenza di rafforzare l’adempimento dì una generica obbligazione pecuniaria (e quindi non specifica, come viceversa nel caso di ipoteca legale), individua il titolo per l’iscrizione di tale ipoteca in una sentenza o in altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce tale effetto. Orbene, pur risultando del tutto agevole l’accostamento dell’ipoteca in questione a quella giudiziale sul duplice piano delle modalità di iscrizione (ad istanza di parte, quanto meno per una delle due ipotesi contemplate dall’art. 77 D.P.R. 73/602, sulla base di precostituito titolo esecutivo) e della genericità dell’obbligazione garantita, è ugualmente evidente la differenza che emerge fra le due fattispecie oggetto di esame, atteso che la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi del citato art. 77 non è sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento amministrativo.
Tale diversità è sufficiente per far ritenere che a torto sìa stata ritenuta revocabile l’ipoteca in questione, e ciò in quanto erroneamente ne è stata affermata l’assimilazione, sul piano della disciplina normativa, a quella giudiziale. Peraltro in proposito non sembra inutile rilevare, da un lato, che non è ravvisabile alcun motivo di ordine logico o giuridico che imponga la necessità di comprendere l’ipoteca iscritta ex art. 77 sulla base cioè dell’esistenza di titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo – nell’ambito delle qualificazioni risultanti dal codice civile e, dall’altro, che non vi è ragione per negarne una propria autonomìa.
Sotto quest’ultimo riflesso vale anzi al contrario ricordare che la questione relativa alla qualificazione della detta ipoteca è stata più volte affrontata – anche se con posizioni e soluzioni non coincidenti- in sede dottrinaria e giurisprudenziale (di merito e di legittimità), essendone stata avvertito il non agevole inquadramento nelle categorie espressamente contemplate e disciplinate, soprattutto con riferimento all’ ipoteca penale e a quelle conseguenti a sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie.
In ogni modo, quel che interessa rilevare in questa sede è: che l’art. 67, primo comma n. 4, l.f. stabilisce fra l’altro, e ricorrendo le ulteriori condizioni, la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie; che l’ipoteca ex art. 77 D.P.R. 73/602 non può essere compresa in alcuna delle due categorie sopra indicate; che conseguentemente la stessa non può essere suscettibile di revoca in sede fallimentare. D’altra parte conferma indiretta della correttezza della soluzione rappresentata si trae pure dalla peculiarità della natura del credito fatto valere e dalla disciplina di favore a vantaggio del creditore che il legislatore, in ragione della qualità del creditore, ha nella specie inteso attuare.
Al riguardo va invero considerato che l’art. 49 D.P.R. 602/73 ha attribuito efficacia di titolo esecutivo al ruolo (che costituisce l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute) formato dall’Ufficio finanziario ai finì della riscossione a mezzo concessionario, così consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell’autorità giudiziaria.
L’art. 77 del medesimo provvedimento normativo stabilisce altresì, come sopra evidenziato, l’idoneità del tìtolo rappresentato dal ruolo a costituire pure titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall’Amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice.
L’art. 89 del D.P.R. in esame dispone infine che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’art. 67 l.f., così venendosi a confermare in modo estremamente significativo il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all’Amministrazione Finanziaria, in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l’adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali.
Conclusivamente il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e, decisione nel merito sulla domanda di Equitalia Romagna non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Conseguentemente va disposta l’ammissione del credito dell’istante al passivo del fallimento intimato nella misura già determinata, con collocazione ipotecaria.
L’assenza di precedenti giudiziari in termini induce alla compensazione delle spese processuali del giudizio di merito e alla declaratoria di non ripetibilità di quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento intimato nell’importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria.
Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara non ripetibili quelle del giudizio di legittimità.
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