Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 3 settembre 2015, n. 17547

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23268-2013 proposto da:

(OMISSIS) (C.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

Nonche’ da:

(OMISSIS) S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5695/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 20/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento del proprio ricorso e rigetto del ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso e rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2011, (OMISSIS), arbitro federale della Lega Calcio nazionale, ha convenuto in giudizio la (OMISSIS) s.p.a., deducendo l’illecita raccolta e trattamento dei propri dati personali e sensibili e chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 15 o in subordine ex articolo 2043 c.c..

Ha dedotto che, nell’anno 2002, la societa’ aveva conferito a (OMISSIS), responsabile della sicurezza della (OMISSIS) s.p.a., l’incarico di raccogliere informazioni sulla sua persona, attivita’ materialmente svolta da (OMISSIS), titolare di un’agenzia investigativa, e culminata nella redazione di un dossier denominato “(OMISSIS)”, in relazione al c.d. sistema (OMISSIS), asserita organizzazione illecita finalizzata a favorire detta squadra calcistica. Entrambi detti soggetti sono stati condannati, all’esito di procedimento penale, per l’abusiva acquisizione dei dati personali, mentre all'(OMISSIS) il ricorrente ha imputato il ruolo di “committente” delle illegittime interferenze.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 20 giugno 2013 ha respinto la domanda.

Ha affermato il giudice del merito, per quanto ancora rileva, che:

a) infondata e’ l’eccezione di prescrizione del diritto vantato, decorrendo la stessa dal momento in cui la produzione del danno diviene conoscibile dall’avente diritto, nella specie coincidente, come emerso dall’istruttoria, con l’anno 2006, quando la vicenda e’ apparsa sulla stampa nazionale;

b) infondata e’ l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che l’attivita’ di illecito trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 15 da qualificare come extracontrattuale, e’ imputabile a chiunque si alleghi averla compiuta, oltre a potersi comunque configurare in astratto una responsabilita’ ex articolo 2049 c.c.;

c) non vi e’ prova che la raccolta delle informazioni sia imputabile alla (OMISSIS) s.p.a., sulla base di tutte le emergenze probatorie in atti, da cui risulta che, sul piano materiale, gli accertamenti illeciti furono materialmente posti in essere dai dirigenti responsabili del c.d. gruppo (OMISSIS)- (OMISSIS), anche attraverso strutture societarie ad essi facenti capo, e, sul piano giuridico-economico, il costo degli abusivi accertamenti fu sostenuto da (OMISSIS) s.p.a.; laddove soltanto il teste (OMISSIS) aveva dichiarato di aver ricevuto l’incarico di spionaggio dalla societa’ calcistica, dichiarazione, tuttavia, di scarsa valenza probatoria, atteso che detto incontro – di cui peraltro, a differenza degli altri, erano rimasti indefiniti tempo e luogo – sarebbe avvenuto alla presenza soltanto di (OMISSIS), che tuttavia era venuto a mancare pochi giorni prima della deposizione in questione, dunque senza alcuna possibilita’ di acquisirne riscontro; del resto, la situazione si palesa significativamente diversa dalla c.d. vicenda (OMISSIS), ove la fatturazione delle prestazioni volte ad acquisire illecitamente dati personali e’ avvenuta nei confronti della societa’ predetta;

d) non vi e’ prova neppure dell’utilizzo dei dati, illecitamente acquisiti, da parte della (OMISSIS) s.p.a., posto che l’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Milano, poi archiviato, non aveva evidentemente un contenuto idoneo a palesare condotte di interferenze illecite nell’altrui vita, dal momento che l’esponente non era mai stato iscritto a tale titolo nel registro degli indagati ex articolo 615 bis c.p.;

e) non vi e’ prova dell’utilizzo dei dati illecitamente acquisiti da parte di soggetti terzi ed in favore della (OMISSIS) s.p.a.;

f) la societa’ calcistica e i suoi dirigenti non sono stati neppure oggetto di indagini penali con riguardo ai fatti in questione, circostanza che, se indubbiamente inidonea ad integrare qualsiasi giudicato in sede civile, tuttavia costituisce un indizio concorrente;

g) la pesante condanna del (OMISSIS) da parte del Tribunale di Napoli per reati di frode sportiva non e’ derivata dal c.d. dossieraggio svolto a suo carico;

h) il regime probatorio di cui all’articolo 2050 c.c. presuppone la prova della responsabilita’ dell’agente, nel caso di specie da escludere;

i) resta indimostrata anche la domanda ex articolo 2043 c.c., oltretutto formulata solo nelle conclusioni del ricorso, senza specifiche deduzioni nel corpo del medesimo.

Contro la sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 152, comma 13, affidato a due mezzi, ma articolati in cinque motivi.

Resiste l’intimata con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi e depositando pure la memoria di cui all’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente ha articolato due mezzi di ricorso, peraltro suddivisi complessivamente in cinque diversi motivi, di seguito riassunti.

Con il primo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 15 per avere il tribunale individuato la figura del responsabile nel solo titolare formale del trattamento dei dati, secondo la nozione di cui all’articolo 4, lettera f), del detto decreto, e non, come nella specie avvenuto, in chi comunque cagioni il danno per effetto del trattamento di fatto dei dati personali, e per non avere considerato provato che l’acquisizione dei dati avvenne su richiesta della (OMISSIS) s.p.a. tramite i suoi dirigenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente presidente, vice presidente e consigliere d’amministrazione della societa’.

Con il secondo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., per avere il tribunale reputato irrilevante l’avvenuta presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Milano sulla base di proprie considerazioni astratte, posto che il documento non era stato acquisito agli atti.

Con il terzo motivo, censura il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla imputazione economica dell’attivita’ di dossieraggio, non avendo il giudice del merito esaminato alcuni documenti in atti i quali avrebbero condotto a diverse conclusioni, dimostrando che la fatturazione da parte di (OMISSIS) s.p.a. fu meramente di comodo.

Con il quarto motivo, censura il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo il giudice del merito esaminato prove determinanti (le dichiarazioni rese da (OMISSIS) al procuratore FIGC, i verbali di due udienze del “processo (OMISSIS)”, i due verbali del cd.a. dell'(OMISSIS) di nomina del vice presidente) in ordine alla circostanza che la richiesta di illecita acquisizione dei dati provenne dalla (OMISSIS) s.p.a., avvalendosi essa della security del ” (OMISSIS)”, in particolare del suo capo (OMISSIS), il quale, a sua volta, si era rivolto all’investigatore privato (OMISSIS), mentre il tribunale aveva svalutato la testimonianza del (OMISSIS); la sentenza impugnata ha viola, inoltre, l’articolo 116 c.p.c. nel valutare questa testimonianza, laddove ne ha desunto l’inattendibilita’ dall’impossibilita’ di verificare quanto riferito con riguardo al (OMISSIS).

Con il quinto motivo, censura ancora il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla ritenuta assenza di prova dell’illecito utilizzo da parte della societa’ calcistica dei dati abusivamente acquisiti, non avendo il tribunale ammesso alcuni capitoli di prova testimoniale, ne’ accolto l’istanza di esibizione proposta dall’attore in ordine all’esposto presentato dalla (OMISSIS) s.p.a. in procura, ne’ adeguatamente valutato alcuni documenti in atti (verbali dell’interrogatorio (OMISSIS), verbali della testimonianza (OMISSIS)).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione o falsa applicazione degli articolo 2935 e 2947 c.c., per avere il tribunale respinto l’eccezione di prescrizione, dovendo il dies a quo collocarsi nel momento in cui il fatto si e’ verificato e non escludendo impedimenti di mero fatto il decorso della prescrizione.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli articolo 1219, 2926 e 2043 c.c., perche’ la raccomandata del 16 settembre 2010, non contenendo l’importo richiesto ne’ una intimazione di pagamento, non costituiva idonea messa in mora atta ad interrompere la prescrizione.

2. – Il primo motivo e’ infondato.

Il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 15 sotto la rubrica Danni cagionati per effetto del trattamento, dispone: “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e’ tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 c.c.. Il danno non patrimoniale e’ risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11”.

La norma sancisce la responsabilita’ per danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 2050 c.c., che attiene alla responsabilita’ per l’esercizio di attivita’ pericolose. Tale responsabilita’ esige, dunque, l’allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio conseguente al trattamento illecito, vale a dire della condotta illecita, del danno e del nesso causale, solo ponendo a carico dell’agente l’onere, ove voglia sottrarsi all’obbligo risarcitorio, di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Pertanto, anche per la sussistenza della responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2050 e.e. il danneggiato deve provare l’evento di danno e il nesso di causalita’ tra l’attivita’ ed il medesimo, spettando solo allora all’agente dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (e multis, Cass. 5 settembre 2014, n. 18812).

La sentenza impugnata si e’ uniformata a tali principi, avendo affermato che il possibile autore dell’illecito trattamento dei dati e’ appunto qualsiasi soggetto che ad esso provveda, ossia colui che “venuto in possesso dei dati, causi un danno al titolare degli stessi, dovendosi ex lege intendere come trattamento qualsiasi attivita’ che comporti 1’acquisizione, anche attraverso il profilo della committenza, come dedotto, oltre che l’uso, diretto o indiretto, di tali dati”.

Tale corretta interpretazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 15 esposta nell’impugnata decisione nel capo relativo alla ritenuta legittimazione passiva della societa’ ivi convenuta, non e’ smentita nella restante motivazione del provvedimento, in cui il tribunale ha provveduto ad accertare, in punto di fatto, se la (OMISSIS) s.p.a. abbia in concreto commissionato la raccolta dei dati o l’abbia utilizzata anche indirettamente, pervenendo, sotto entrambi i profili, ad una risposta negativa: e cio’ e’ rimesso al prudente apprezzamento riservato al giudice del merito.

3. – Il secondo motivo e’ infondato.

Premessa la non necessita’ del consenso allorche’ il dato sia trattato per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 24, lettera f), va rilevato come il motivo non ponga, in effetti, una censura di violazione di legge, ma piuttosto si tratti della velata denuncia di un vizio motivazionale circa la ritenuta irrilevanza della presentazione dell’esposto, archiviato dalla procura, a provare l’uso dei dati in questione da parte della societa’ calcistica.

Com’e’ noto, il vizio di violazione di legge deve invece consistere nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

4. – I motivi dal terzo al quinto sono inammissibili.

Come le sezioni unite di questa Corte hanno ormai chiarito (Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881; sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; e v. Cass. 5 marzo 2014, n. 5133), l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Ne deriva che il dedotto omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Ed i fatti storici dedotti nei motivi – l’imputazione economica dell’attivita’ di dossieraggio pretesamente in capo alla societa’ calcistica, la richiesta di illecita acquisizione dei dati proveniente dalla societa’ calcistica, l’illecito utilizzo da parte della medesima societa’ dei dati abusivamente acquisiti – sono stati tutti ampiamente esaminati dal tribunale, che ha concluso insindacabilmente per la loro esclusione.

Tanto meno puo’ dirsi il vizio integrato dalla deduzione, come nella specie, di una valutazione delle prove che non risponda alle aspettative della parte che lo deduce, essendo noto, gia’ nel regime di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anteriore alla riforma da ultimo menzionata, che spetta in via esclusiva al giudice di’ merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilita’ e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (e multis, Cass. 14 novembre 2013, n. 25608).

5. – Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

6. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *