cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 3 luglio 2015, n. 13771

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1547/2008 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI (OMISSIS) TITOLARE DELLA DITTA (OMISSIS) DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1881/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. (OMISSIS) proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS), titolare della ditta individuale (OMISSIS), lamentando che, a fronte della richiesta di ammissione di crediti privilegiati e chirografari per le prestazioni svolte a favore della ditta fallita tra il luglio 2001 ed il maggio 2002, meglio specificate nelle note del 15/4/02 e 1/6/02, per complessivi euro 64.873,28 e 9261,04, oltre iva, era stato ammesso per la minore somma, in privilegio, di euro 58.062, 38, ed in chirografo, per euro 19839,93.

Il Tribunale di Novara, con sentenza del 21-27/9/05, accoglieva parzialmente l’opposizione ammettendo in privilegio il credito di euro 59515,25, ed euro 1168,29, a titolo, rispettivamente, di onorari e diritti, oltre interessi sino alla vendita dei beni mobili del fallito e, in chirografo, per euro 6068,36, a titolo di rimborso forfettario spese generali, euro 2699,70 a titolo di spese, euro 1335,05 e 13617,39 a titolo di rivalsa rispettivamente, del CPA e dell’IVA, compensando le spese.

La Corte d’appello, con sentenza del 28 novembre 2006, ha respinto l’impugnazione.

Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha ritenuto che l’avv. (OMISSIS), in relazione all’ammissione al chirografo del credito “a titolo di rivalsa dell’IVA” (nei cui confronti la parte aveva lamentato l’extrapetizione, per non essere stata ancora emessa alcuna fattura), era carente di interesse a vedersi negare una voce di credito per un titolo neppure richiesto ed a far valere la domanda intesa alla prededucibilita’ dell’imposta in oggetto, diversa da quella di cui all’atto di insinuazione ne’ in ogni caso, ma sul punto non vi era censura, al credito di rivalsa IVA si sarebbe potuto riconoscere il privilegio speciale previsto dall’articolo 2758 c.c., sui beni mobili, che hanno formato oggetto della prestazione, stante la non contestata mancanza nell’attivo dei beni specifici sui quali far valere il privilegio. La Corte del merito ha infine respinto la richiesta di collocazione in privilegio per il contributo integrativo Legge n. 576 del 1980, ex articolo 11, costituente un semplice accessorio per le prestazioni professionali, rispetto alle quali conserva la propria individualita’, ed ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalita’ per violazione dell’articolo 3 Cost., nella parte in cui, a differenza di quanto previsto dalla Legge n. 21 del 1986, articolo 11, (legge previdenziale dottori commercialisti)non prevede espressamente che il credito relativo al diritto di ripetere dal cliente il contributo previdenziale venga assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per le prestazioni professionali.

Ricorre l’avv. (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, il ricorrente si duole della pronuncia impugnata in relazione alla ritenuta carenza di interesse a far valere la doglianza dell’ammissione al passivo del credito di rivalsa IVA, atteso che con l’ammissione del credito il Tribunale ha leso il diritto alla rivalsa, che, secondo la parte, nasce come prededucibile, all’atto dell’emissione della fattura al pagamento da parte del Fallimento.

1.2.- Col secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione alla ritenuta inammissibilita’ per novita’ della domanda sulla rivalsa Iva, mentre la domanda fatta valere con l’insinuazione al passivo, in sede di opposizione e davanti alla Corte d’appello non e’ sostanzialmente mutata, avendo la parte considerato che il pagamento dell’Iva da parte del debitore fallito non costituisce la corresponsione di una somma per la soddisfazione di un credito del professionista, ma solo un’uscita per partita di giro che contemporaneamente crea un’entrata per partita di giro.

1.3.- Col terzo, censura la pronuncia per violazione o falsa applicazione della Legge n. 576 del 1980, articolo 11, in relazione all’articolo 2751 bis c.c., n. 2, e articolo 2754 c.c., sostenendo che il contributo previdenziale e’ parte della retribuzione del professionista, sia pure destinata all’ente previdenziale, o rientra nella previsione dell’articolo 2754 c.c..

2.1.- Il primo motivo va respinto.

Va a riguardo ritenuta infondata la premessa sulla quale la parte ha articolato il motivo, ovvero che il credito di rivalsa dell’Iva del professionista debba ritenersi prededucibile, perche’ posteriore al fallimento.

Come di recente ribadito nella pronuncia 8222/2011, in senso conforme alle precedenti 15690/1995 e 6149/1995, il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito ed ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in via privilegiata, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento (nella specie, a seguito del pagamento ricevuto in esecuzione di un riparto parziale), non e’ qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi della L.F., articolo 111, comma 1, (applicabile nel testo “ratione temporis”), in quanto la disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 6, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, ma individua solo il momento in cui l’operazione e’ assoggettabile ad imposta e puo’ essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicche’, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l’evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso; il medesimo credito di rivalsa, non essendo sorto verso la gestione fallimentare, come spesa o credito dell’amministrazione o dall’esercizio provvisorio, puo’ giovarsi del solo privilegio speciale di cui all’articolo 2758 c.c., comma 2, nel caso in cui sussistano beni – che il creditore ha l’onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo – su cui esercitare la causa di prelazione; nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, nemmeno e’ configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell’articolo 2041 c.c., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell’IVA di cui alla fattura, poiche’ tale situazione e’ conseguenza del sistema di contabilizzazione dell’imposta e non di un’anomalia distorsiva del sistema concorsuale.

2.2.- Il secondo motivo e’ sostanzialmente infondato per effetto del rigetto del secondo motivo, atteso che la parte, che pure ribadisce di non avere mai chiesto l’ammissione del proprio credito di rivalsa IVA, insiste nel sostenere di avere considerato “la possibilita’ che il credito di rivalsa Iva sia ritenuto “prededucibile”.

2.3.- Il terzo motivo va respinto.

Per giurisprudenza consolidata, il contributo integrativo di cui alla Legge n. 576 del 1980, articolo 11, non costituisce “retribuzione”, da cui l’inapplicabilita’ dell’articolo 2751 bis c.c., n. 2, ne’ rientra nella previsione dell’articolo 2754 c.c., norma che, in funzione residuale rispetto all’articolo 2753 c.c., si riferisce ai contributi dovuti dal datore di lavoro per le assicurazioni sociali in senso lato agli enti previdenziali, e non quindi al contributo integrativo in rivalsa dell’avvocato, dovuto alla propria Cassa.

Sul primo rilievo, si richiama, tra le ultime, la pronuncia 6849/2011 (ed in senso conforme, la precedente 9763/1995), che ha ribadito che ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, i crediti del professionista per il rimborso del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori (al pari di quelli per rivalsa I.V.A.) hanno una collocazione diversa da quella spettante al credito per le corrispettive prestazioni professionali, atteso che essi non costituiscono semplici accessori di quest’ultimo, ma conservano una loro distinta individualita’.

Ne’, infine, puo’ ricavarsi alcun argomento a favore della tesi del ricorrente dalla specifica disciplina prevista per i dottori commercialisti con la Legge n. 576 del 1986, articolo 11, che anzi, come gia’ osservato dalla Corte del merito, non fa che confermare il principio di tassativita’ dei privilegi, ne’ potrebbe in ogni caso invocarsi la lesione del principio di parita’ di trattamento, per non avere attribuito agli avvocati lo stesso trattamento “privilegiato” dei dottori commercialisti.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Non si da pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Fallimento.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

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