Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 marzo 2012 n. 5108

Gli ermellini, infatti, hanno rigettato il ricorso del padre.

In sede di separazione veniva attribuito l’affidamento condiviso ma il Tribunale di Roma disponeva l’affidamento in via esclusiva alla madre, attribuendole anche l’esercizio esclusivo della potestà  genitoriale e regolando il diritto del padre di frequentazione della bambina.

I due genitori, infatti, avevano iniziato a non parlarsi, decidendo “autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e persino due diete alimentari”. Il tutto veniva percepito molto male dalla minore“in quanto fonte di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica.

Per i giudici della Suprema Corte l’affido condiviso si era dimostrato nocivo alla minore e possibile fonte di future  patologie per la stessa, in quanto generante ansia, confusione e  tensione e dunque irreprensibilmente aveva concluso che fosse pregiudizievoli al suo interesse.

 Sorrento,  29 marzo 2012.                                                Avv. Renato D’Isa

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