Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza del 1 marzo 2012, n. 8077

…omissis…

Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento.

Per quanto concerne, invero, il dedotto vizio processuale, già la Corte di merito ha correttamente precisato che le notifiche vennero ritualmente eseguite presso il domicilio eletto e che l’imputato mai ebbe a comunicare, com’era tenuto a fare, eventuali variazioni in merito.

Sullo stato di bisogno degli aventi diritto, genericamente contestato dal ricorrente, ogni dubbio è stato fugato dai giudici di merito, sin dal primo grado, col riferimento al ricorso della moglie del prevenuto all’aiuto della madre e a lavori saltuari, e, per i figli, anche al dato intrinseco della loro minore età.

Quanto alla condizione di impossibilità economica dell’obbligato, è stato chiarito in giurisprudenza (sentt N. 41362 del 2010 Rv. 248955, N. 5969 del 1997 Rv. 208307, N. 37419 del 2001 Rv. 220712, N. 9283 del 1988 Rv. 179189, N. 4152 del 1990 Rv. 187313, N. 9759 del 1992 Rv. 191990, N. 1283 del 1999 Rv. 216826, N. 10085 del 2005 Rv.

231453, N. 2736 del 2009 Rv. 242853) che essa sussiste e può valere come scriminante soltanto se consiste in una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto, e incombe all’interessato di fornire elementi atti a poterla ravvisare (non bastando all’uopo il mero dato dello stato di disoccupazione): onere a cui l’imputato, con le sue generiche asserzioni, certamente non ha ottemperato. In ordine, infine, alle censure sul diniego delle attenuanti generiche e sulla entità della pena, si osserva che le stesse, oltre ad essere generiche, intendono sottoporre al giudizio di legittimità valutazioni, quale quelle relativa alla concessione o meno delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, che rientrano nella facoltà discrezionale del giudice e, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità ove -come appunto nella specie (v. il richiamo ai numerosi e gravi precedenti penali e alla intensità del dolo palesata dalla protrazione e della condotta) – corredate di una motivazione idonea a far emergere le ragioni delle concrete scelte operate. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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