Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  28 novembre 2013, n. 47224

Ritenuto in fatto

1. In data 22 gennaio 2013 il GUP del Tribunale di Roma emetteva sentenza di non luogo a procedere – perché il fatto non costituisce reato – nei confronti di A.F. . La richiesta di rinvio a giudizio concerneva l’ipotesi di reato di cui all’art. 262 cod. pen., per avere secondo l’accusa A. rivelato notizie delle quali l’autorità competente aveva vietato la divulgazione ai sensi dell’art. 42 della legge n. 124 del 2007. Ciò sarebbe avvenuto in occasione della proposizione da parte di A. del tentativo obbligatorio di conciliazione e nel successivo ricorso inoltrato al giudice del lavoro di Roma in data 21 dicembre 2010, atti aventi ad oggetto la richiesta di riconoscimento di mansioni superiori -con relativo trattamento economico – espletate nel corso dell’attività di pilota dei velivoli della C.A.I. s.p.a..
La decisione del GUP si basa sulla verifica dei contenuti degli atti prodotti dall’imputato, sulla ricostruzione in diritto della fattispecie incriminatrice e sulla considerazione della finalità della produzione degli atti, avvenuta allo scopo di esercitare il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale. In particolare, il GUP :
– precisa che sul piano della ricostruzione della fattispecie di cui all’art. 262 cod.pen. non può prescindersi dalla verifica della effettiva idoneità della divulgazione a recare concreto pregiudizio agli interessi protetti, identificabili nei medesimi beni tutelati dalle norme in tema di disciplina del segreto di stato,
secondo i contenuti della decisione n. 295 del 2002 Corte Cost.;
– identifica la nozione di divulgazione come trasmissione della notizia riservata ad una cerchia ampia di potenziali destinatari, fenomeno diverso dalla comunicazione a destinatari specifici e ben individuati, tenuti anch’essi al rispetto di obblighi di riservatezza;
– rappresenta la necessità di temperare il divieto normativo di divulgazione con il possibile rilievo di altri diritti costituzionalmente garantiti, quale quello alla tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive previsto dall’art. 24 Cost.. Da ciò deriva la considerazione della assenza di profili di illiceità penale della condotta posta in essere dall’A. , tale da poter essere dichiarata in sede di udienza preliminare, posto che da un lato i contenuti rivelati non attengono in via diretta e immediata il bene della sicurezza nazionale (non forniscono alcun dato sensibile in merito a programmazione, esecuzione e direzione di specifici voli riservati) essendosi l’A. limitato ad indicare la tipologia e quantità di lavoro prestato (nell’ambito di un rapporto di lavoro privatistico, pur correlato a fini pubblici) e dall’altro tale produzione risultava strumentale alla tutela di un proprio diritto costituzionalmente garantito e inoltrata a soggetti tenuti a garantire, in ogni caso, la riservatezza delle informazioni poste a base del ricorso.
2. Ha proposto atto di impugnazione in data 11 aprile 2013 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, impostato come atto di appello (anche in rapporto alla tipologia di richiesta avanzata, consistente nel rinvio a giudizio dell’imputato) e successivamente oggetto di integrazione/rettifica in data 17 aprile 2013, con comunicazione inoltrata al GUP con cui si modifica il petitum (si chiede annullamento con rinvio della decisione impugnata) e si precisa trattarsi di ricorso per cassazione.
In tale atto si rappresenta che erroneamente il GUP avrebbe emesso sentenza di non luogo a procedere posto che:
a) la condotta possedeva idoneità lesiva, atteso che gli atti – almeno in parte riservati – erano stati rivelati ad un numero di soggetti comunque elevato e pertanto vi era il concreto pericolo di divulgazione;
b) non poteva ritenersi escluso il rilievo penale della condotta in forza del fatto che l’A. aveva agito innanzi al giudice del lavoro, posto che la tutela dei diritti patrimoniali dell’istante non poteva ritenersi causa di giustificazione rispetto al pericolo di divulgazione di notizie riservate. Ben avrebbe potuto l’istante, che ben conosceva la natura “classificata” dei documenti agire in modo diverso, chiedendone l’acquisizione al giudice.
3. In data 23 ottobre 2013 veniva, inoltre, depositata memoria difensiva – nell’interesse di A.F. – con cui si illustravano ragioni di inammissibilità dell’atto di impugnazione e si chiedeva l’emissione di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in diritto

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare una diversa valutazione di merito della consistenza degli elementi probatori.
Va premesso che ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. (nel testo rimodulato dalla legge n. 479 del 16.12.1999) il giudice dell’udienza preliminare è tenuto ad emettere la sentenza di non luogo a procedere non solo nelle ipotesi di totale assenza di elementi probatori a carico (comma 1) ma anche quando gli elementi probatori acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio (comma 3).
L’ampliamento dei poteri valutativi del GUP, ormai sedimentato in sede applicativa, porta a riconoscere l’esistenza di forme di controllo più penetranti, tese a paralizzare l’avvenuto esercizio dell’azione penale in tutti i casi in cui l’instaurazione della fase dibattimentale appare connotata da sostanziale superfluità, con riferimento prognostico (ai sensi del citato comma 3) modellato sul probabile esito del giudizio di merito.
L’analisi di detta regola – operata da questa Corte in numerose decisioni – porta a ritenere ormai presente nel sistema processuale un principio di necessaria verifica “in concreto” dell’utilità del giudizio, che passa attraverso l’esame della “consistenza dimostrativa” degli atti raccolti, realizzato in sede di udienza preliminare.
Pur non trasformandosi l’udienza preliminare in un primo “grado” di giudizio di merito e pur restando ancorata la natura della decisione (sempre revocabile ai sensi dell’art. 434 cod. proc. pen.) ad un fondamento di tipo processuale, ciò significa che lì dove emerga una contraddittorietà tra elementi di segno diverso, tale da rendere concreto il dubbio circa l’esistenza dell’elemento oggettivo o soggettivo del reato, il giudice dovrà emettere il decreto di rinvio a giudizio esclusivamente nelle ipotesi in cui detta contraddittorietà sia suscettibile – secondo un equilibrato giudizio di prognostico – di evoluzioni favorevoli alla opzione di accusa (in tal senso, di recente, Sez. VI n. 10849 del 12.1.2012).
In caso contrario, l’emissione della sentenza di non luogo a procedere risulta imposta dalla correlata prognosi di inutilità del giudizio e correttamente viene paralizzato l’esercizio dell’azione.
Tale potere valutativo sussiste anche nelle ipotesi in cui – come nel caso qui in esame – la vantazione del materiale dimostrativo sia essenzialmente di tipo “giuridico” ovvero consista nel rapportare la condotta oggetto di constatazione ai contenuti precettivi della norma incriminatrice, essendo indubbio che tale operazione rientra nelle “ordinarie” attribuzioni della giurisdizione, in ogni segmento della vicenda procedimentale. È evidente, pertanto, che anche la motivata assenza dei caratteri di effettiva lesività della condotta – ove tale parametro sia ritenuto necessario ai fini della punibilità – può condurre alla emissione della sentenza di non luogo a procedere, dato che l’art. 425 cod. proc. pen. include – a tacer d’altro – la formula “perché il fatto non costituisce reato” e ferma restando la preferibilità – rispetto a tale statuizione – di quella espressa con la dizione “perché il fatto non sussiste” lì dove si ritenga che la assenza di lesività concreta inerisca alla tipicità del fatto.
1.2 Nel caso in esame, pertanto, nessun vizio argomentativo o interpretativo è dato rinvenire nella decisione impugnata, tale da comportarne l’annullamento in sede di legittimità.
In particolare, il GUP muove le sue considerazioni da una corretta analisi delle linee interpretative relative alla previsione incriminatrice di cui all’art. 262 cod. pen.. Detta norma, infatti, nel prevedere la punizione di chi “rivela notizie delle quali l’autorità competente ha vietato la divulgazione” non può essere interpretata – nel vigente sistema costituzionale – senza il doveroso ancoraggio alla rilevanza della collocazione del precetto nel capo relativo ai delitti contro la personalità internazionale dello Stato, in posizione immediatamente successiva al reato di rivelazione di segreti di Stato (art. 261 cod. pen.).
Con la richiamata decisione n. 295 del 2002 la Corte Costituzionale ha infatti precisato, allo scopo di fugare dubbi di costituzionalità della norma correlati alla sua indeterminatezza descrittiva, che le notizie “riservate” di cui all’art. 262 costituiscono categoria omogenea – sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva – rispetto a quella delle notizie sottoposte a segreto di Stato. Da ciò la considerazione, già all’epoca espressa in sede di giurisprudenza di legittimità, per cui la riferibilità ai medesimi interessi protetti (la sicurezza nazionale, nella accezione contenuta originariamente nell’art. 256 cod. pen., poi precisata dal legislatore del 2007 all’art. 39 della legge n.187) impone la verifica in concreto della idoneità della condotta rivelatrice a recare pregiudizio a siffatti interessi.
Tale orientamento interpretativo – di recente confermato da questa Corte, Sez. I con la decisione n. 23036 del 30.4.2009 – comporta la necessità di una analisi della condotta contestata che non può limitarsi a constatare la natura “classificata” di un documento oggetto di divulgazione, non potendo esaurirsi il giudizio in tale presa d’atto ma dovendosi approfondire da un lato la legittimità della imposizione del vincolo (ai limitati fini penalistici) dall’altro la concreta lesività (anche in termini di messa in pericolo) della condotta rispetto agli interessi protetti.
Da ciò deriva che – nel caso qui in esame – del tutto legittima (oltre che doverosa) risulta la valutazione operata dal GUP in termini di “concreta idoneità lesiva” della condotta rispetto al bene protetto e ciò al di là delle considerazioni, pur impiegate, circa le modalità della rivelazione (operata nell’ambito di procedimento giudiziario) e la sua finalità (esercizio del diritto di azione giudiziaria). Appare decisiva, infatti, la valutazione circa i contenuti specifici degli atti oggetto di rivelazione, operata dal GUP a pag. 12 della sentenza e ribadita a pag. 15, ove si afferma che negli atti non è svelato alcun dato sensibile in merito a programmazione, esecuzione e direzione di specifici voli riservati, essendosi limitato l’A. ad indicare la “quantità e qualità” dell’attività prestata, senza indicare elementi idonei determinare pericolo concreto al bene giuridico tutelato.
1.3 Operate tali premesse, anche in ragione della delicatezza del tema giuridico trattato dal GUP nella decisione impugnata, va precisato che il ricorso (in coerenza con la sua impostazione originaria come atto di appello, non previsto dalla legge) appare in tutta evidenza basato su una diversa opzione valutativa della condotta, tesa a contestare esclusivamente in fatto l’avvenuta considerazione di inoffensività della medesima, in riferimento al bene tutelato. Tale opzione, oltre a non poter trovare ingresso nel giudizio di legittimità, per l’evidente connessione logica con aspetti di merito – peraltro trattati nella decisione impugnata in modo ampio, esaustivo ed immune da vizi di sorta – risulta manifestamente erronea anche in diritto.
Ciò perché la pretesa “lesività” è essenzialmente basata sul carattere formalmente riservato delle notizie contenute nei ricorsi presentati dall’A. e, pertanto, il ricorrente non si confronta con la richiamata (già dal GUP) interpretazione giurisprudenziale in tema di individuazione concreta e qualificazione effettiva dei contenuti, idonei a recare pregiudizio alla sicurezza nazionale.
Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *