Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 22 febbraio 2016, n. 3405

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende con l’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., domiciliata in (OMISSIS), presso gli avv. prof. (OMISSIS) e (OMISSIS), come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1379/2011 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 25 ottobre 2011;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori avv. (OMISSIS) delegato per la ricorrente e avv. (OMISSIS) delegato per la resistente;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ribadi’ il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., che aveva pagato a persona diversa dal beneficiario un assegno bancario tratto per lire 9.500.000 su un conto corrente bancario presso l’ (OMISSIS) con clausola di non trasferibilita’ in favore di (OMISSIS), che aveva poi disconosciuto la firma di girata apposta sul titolo al momento dell’incasso.

Ritennero i giudici del merito che doveva escludersi la responsabilita’ della banca negoziatrice del titolo, perche’ il pagamento era avvenuto in favore di soggetto che aveva presentato una falsa patente di guida intestata a (OMISSIS) e un tesserino di codice fiscale, ed era stato cosi’ identificato sulla base di documenti apparentemente regolari. Ne’ il pagamento era stato effettuato immediatamente, bensi’ previo versamento su libretto di risparmio intestato a (OMISSIS) e ritirato poi dallo stesso soggetto cosi’ qualificatosi venti giorni dopo. Mentre una responsabilita’ della societa’ traente poteva ravvisarsi nel fatto che l’assegno era stato inviato a mezzo posta al vero (OMISSIS), senza una successiva verifica dell’effettiva ricezione.

Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.p.a. sulla base di tre motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano escluso la responsabilita’ contrattuale della banca girataria pur in mancanza della prova di uno specifico impedimento all’esatto adempimento dell’obbligazione assunta, tale non potendo essere considerata la falsificazione dei documenti presentati per l’identificazione da colui che incasso’ l’assegno.

Sostiene che non rileva se la banca girataria avesse l’obbligo di compiere indagini ulteriori e quali, perche’ cio’ che la banca avrebbe dovuto fare non riguarda il creditore.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la banca avrebbe dovuto provare l’impossibilita’ di pagare al legittimo beneficiario o almeno la impossibilita’ di rifiutare il pagamento; e censura la sentenza impugnata per non avere accertato l’effettiva impossibilita’ di riconoscere la falsita’ del documento di identita’ prodotto alla banca girataria.

Sostiene che e’ irrilevante una maggiore o minore gravita’ della colpa del contraente inadempiente.

Con il terzo motivo deduce che una generica diligenza e’ insufficiente a escludere la responsabilita’ della banca negoziatrice.

2. Il ricorso, ammissibile anche in mancanza di quesiti perche’ proposto contro sentenza pubblicata nel 2011 (Cass., sez. 2 , 21 settembre 2012, n. 16122, m. 623895), e’ fondato nella parte in cui deduce che la responsabilita’ della banca prescinde da qualsiasi addebito di colpa.

In realta’ nella giurisprudenza di questa corte si e’ manifestato in passato un contrasto sui limiti di responsabilita’ della banca che paghi un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dal beneficiario, in ragione di un’errata identificazione di chi presenti il titolo per l’incasso.

Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, “se il pagamento dell’assegno bancario non trasferibile e’ fatto a chi si legittima cartolarmente come prenditore dell’assegno, colui che ha eseguito il pagamento ne risponde verso il prenditore, a norma dello articolo 43, secondo comma, della legge sull’assegno bancario n. (OMISSIS) del 1933 – applicabile anche all’assegno circolare in virtu’ del richiamo contenuto nel successivo articolo 86 della stessa legge – soltanto se non ha usato la dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore dell’assegno, in quanto la disposizione di cui al citato articolo 43, comma 2, laddove sancisce la responsabilita’ per il pagamento di chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, si riferisce non alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare cioe’ alla persona che non e’ legittimata come prenditore, e, quindi, non comporta deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale” (Cass., sez. 1 , 9 luglio 1968, n. 2360, m. 334700, Cass., sez. 1 , 25 gennaio 1983, n. 686, m. 425423, Cass., sez. 1 , 11 ottobre 1997, n. 9888, m. 508752). Secondo altro orientamento giurisprudenziale, invece, il Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell’adempimento dell’assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia al disposto di diritto comune dettato, in tema di obbligazioni, dall’articolo 1189 c.c., (che dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente), con la conseguenza che la banca, nell’effettuare il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non e’ liberata dalla propria obbligazione finche’ non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l’importo dell’assegno, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione di quest’ultimo (Cass., sez. 1 , 9 febbraio 1999, n. 1098, m. 523073, Cass., sez. 1 , 12 marzo 2003, n. 3654, m. 561107, Cass., sez. 1 , 31 marzo 2010, n. 7949, in. 612632).

7. Il contrasto attiene quindi alla portata dell’articolo 43, legge assegno, interpretato dalla giurisprudenza ora come riferibile solo alla disciplina della circolazione dell’assegno bancario, trasformato in titolo a legittimazione invariabile; ora anche con riferimento agli oneri di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale, perche’ l’articolo 43, comma 2, citato, regola in modo autonomo l’adempimento del pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione anche dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile dettata dall’articolo 1992 c.c..

Infatti non v’e’ dubbio che “soltanto la banca negoziatrice e’ tenuta ed e’ concretamente in condizione di controllare l’autenticita’ della firma di colui che, girando l’assegno per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento” (Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, in motivazione). E secondo l’orientamento giurisprudenziale piu’ recente la responsabilita’ indipendente da colpa della banca si giustifica anche perche’, se un tale pagamento potesse considerarsi liberatorio, il beneficiario effettivo dell’assegno smarrito o sottratto non potrebbe giovarsi neppure dell’ammortamento, escluso dall’articolo 73 legge citata per l’assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile”.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

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