Equa_Riparazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 19 settembre 2013, n. 21471

IntegraleRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – DANNO – LIQUIDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7646 del Ruolo Generale degli affari civili dell’anno 2010 da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (Fax: (OMISSIS)) presso l’avv. (OMISSIS) che, con l’avv. (OMISSIS), lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in carica, ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, n. cron. 3834, del 1 – 20 gennaio 2010;

Udita, all’udienza del 18 giugno 2013, la relazione del cons. dr. Fabrizio Forte;

Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. SORRENTINO Federico, che conclude per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 19 ottobre 2009 (OMISSIS) ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze dinanzi alla Corte d’appello di Napoli e ne ha chiesto la condanna a pagare euro 50.000,00 a titolo di equa riparazione dei danni derivati dalla irragionevole durata di un processo da lui iniziato il 26 maggio 1988 con ricorso che aveva impugnato il decreto ministeriale del 25 marzo 1988 di rigetto della pensione privilegiata e che la Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Campania aveva accolto con sentenza del 25 settembre 2008.

Il Ministero convenuto si e’ costituito dinanzi alla Corte d’appello ed ha eccepito la prescrizione del diritto dell’attore; la Corte adita, con il decreto dell’8 gennaio 2010, ha ritenuto estinto per prescrizione il diritto del (OMISSIS) all’equo indennizzo per il periodo anteriore al 19 ottobre 1999 e lo ha riconosciuto da tale data fino a quella del citato decreto.

La Corte di merito ha affermato che il diritto alla durata ragionevole del processo era iniziato a maturare nel marzo 1988, quando vi era stato il provvedimento amministrativo di rigetto della istanza di pensione, ritenendo che si doveva pero’ escludere un anno di eccessiva durata di tale fase amministrativa del procedimento.

Considerato prescritto il diritto all’equa riparazione fino al 19 ottobre 1999, cioe’ fino a dieci anni prima del ricorso introduttivo del procedimento, nulla spettando per gli anni precedenti a causa dalla rilevata prescrizione, la durata eccessiva del processo presupposto era determinata in anni dieci, mesi due e giorni venti.

Ritenuto che l’indennizzo doveva rapportarsi all’intera durata del processo presupposto con esclusione del solo periodo di tempo per il quale aveva operato la prescrizione maturata di momento in momento, la Corte di merito ha ritenuto che il danno non patrimoniale da durata irragionevole dovesse liquidarsi solo per il periodo sopra richiamato in cui il diritto non era prescritto ed ha liquidato in via forfetaria euro 10,000,00, a titolo di equo indennizzo per dieci anni d’ingiustificato ritardo, tenendo conto delle omesse istanze sollecitatorie del (OMISSIS) e condannando il Ministero alle spese del giudizio. Per la cassazione di tale decreto, il (OMISSIS) propone ricorso notificato il 23 marzo 2010 di tre motivi e il Ministero intimato non si difende nel giudizio di cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione del decreto impugnato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’applicabilita’ dell’istituto della prescrizione al diritto all’equo indennizzo da durata irragionevole del processo. Il (OMISSIS) afferma che la prescrizione non puo’ applicarsi a un diritto non ancora riconosciuto, come quello alla ragionevole durata del processo prima della liquidazione dell’equo indennizzo, per cui non e’ casuale che la disciplina di cui alla Legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 4, non ha riferimento alla prescrizione, ma alla sola decadenza per tardivita’ dell’azione relativa dalla sentenza che ha definito il giudizio eccessivamente durato.

Ad avviso del ricorrente, l’imprescrittibilita’ del diritto all’equa riparazione prima del suo riconoscimento in sede giudiziale, e’ confermata anche dalla Convenzione che, all’articolo 35, regola le condizioni di ricevibilita’ del ricorso per la Corte Europea dei diritti dell’uomo, sancendo che essa sia adita “entro un termine di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva” della cui durata deve stabilire la non ragionevolezza.

Si conclude il primo motivo di ricorso deducendo la errata applicazione dalla Corte d’appello della prescrizione che neppure era iniziata a decorrere, alla data della domanda di equo indennizzo.

1.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere il decreto di merito ritenuto erroneamente estinto per prescrizione il diritto all’equa riparazione per il periodo precedente al decennio anteriore alla domanda, limitando la liquidazione del dovuto alla sola durata successiva del processo.

Lamenta il ricorrente che nel decreto non sono indicate le ragioni per cui l’indennizzo e’ stato liquidato nella misura di euro 1.000,00 all’anno, quando si sarebbe dovuto riconoscere il bonus di euro 2.000,00 negato dalla Corte d’appello, per la modestia della causa che era invece di rilievo per l’attore.

1.3. Il ricorrente infine denuncia errata applicazione della Legge n. 89 del 2001, articoli 2, 3 e 4, e articolo 91 c.p.c. e ss., con riconoscimento di una prescrizione decennale operativa mentre era ancora in corso il processo di cui si lamenta l’ingiusta durata, prima della scadenza del termine di decadenza dell’articolo 4 della stessa legge sull’equa riparazione.

Si afferma dal ricorrente che erroneamente si e’ ritenuto che la prescrizione possa decorrere per la intera durata del processo presupposto, pur essendo prevista per legge una decadenza del diritto all’equo indennizzo per mancato esercizio di esso nel semestre successivo alla sentenza che definisce il giudizio, in cui s’e’ verificato l’ingiustificato ritardo, ai sensi della Legge n. 89 del 2001, articolo 4.

2. Il ricorso e’ fondato per quanto di ragione.

Invero, pur non potendo comprendersi nella durata “del processo” i periodi dell’attivita’ amministrativa a base dei provvedimenti contro i quali si ricorre alla Corte dei conti, esattamente il ricorso nega che il diritto all’equo indennizzo possa prescriversi prima che esso sia stato riconosciuto in sede giurisdizionale.

La prescrizione ordinaria decennale si applica anche all’azione di equo indennizzo che non tutela un diritto fondamentale, personale e imprescrittibile, ma solo quello al pagamento dell’equa riparazione, di natura pecuniaria e disponibile, come tale soggetto alla estinzione per l’inerzia del suo titolare per la durata fissata dalla legge che ne determina la prescrizione, come accade nel risarcimento del danno da ingiusta lesione di diritti fondamentali che e’ anche esso prescrivibile come ogni altra azione risarcitoria (Cass. 21 settembre 2011 n. 19204 e 6 maggio 1975 n. 1744).

Il ricorso e’ quindi fondato in base alla giurisprudenza di questa Corte, che nega operativita’ alla prescrizione nella fattispecie per la fase anteriore al decorso del termine di decadenza di cui alla Legge n. 89 del 2001, articolo 4, oltre il quale non e’ proponibile l’azione.La domanda di equa riparazione va promossa nel semestre dalla definizione del processo di durata ingiustificata, termine che rende il diritto relativo esercitatile dal danneggiato e ne determina di conseguenza la decadenza (Cass. S.U. 2 ottobre 2012 n. 16783 e 30 dicembre 2009 n. 27719).

Non puo’ darsi rilievo ai fini della prescrizione a una inerzia per la quale puo’ solo decadersi dal diritto ed e’ esatto quanto deduce il ricorrente sull’errore del decreto di merito, che ha rilevato la parziale estinzione del diritto all’equa riparazione per prescrizione prima della definizione del processo in cui s’e’ violata la giusta durata, mentre tale causa d’estinzione del diritto non puo’ operare prima del decorso del termine di decadenza di cui alla Legge n. 89 del 2001, articolo 4.

L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c..

Rigettata l’eccezione di decadenza il cui decorso non e’ ancora iniziato e tenuto conto della durata giustificata per un triennio del processo presupposto, dal 26 maggio 1988 al 26 maggio 1991, la stessa e’ irragionevole da tale ultima data a quella della domanda di equo indennizzo proposta il 19 maggio 2009, potendosi liquidare nella somma incontestata di euro 1000,00 all’anno per i diciotto anni ora indicati. Pertanto l’equo indennizzo da durata irragionevole del processo dovuto dal Ministero intimato al (OMISSIS) a titolo di equa riparazione deve liquidarsi pertanto nella somma di euro 18.000,00, con gli interessi di legge dalla domanda al saldo. Per la soccombenza il Ministero dell’Economia e delle finanze dovra’ rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo, per il giudizio dinanzi alla Corte d’appello ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, vigente all’epoca della pronuncia oggetto di ricorso e, per quello di cassazione, in base al Decreto Ministeriale 12 luglio 2012, n. 140, applicando tale decreto alle prestazioni professionali eseguite nel giudizio di legittimita’ anche nel vigore delle previgenti tariffe non piu’ applicabili, come chiarito da S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405.

Di tali somme dovute per le spese dell’intero giudizio, deve disporsi l’attribuzione agli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) per il grado di merito e allo stesso avv. (OMISSIS) e all’avv. (OMISSIS) per il giudizio di cassazione, per avere tali difensori dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare al (OMISSIS) euro 18.000,00, con gli interessi dalla domanda, a titolo di equo indennizzo da durata irragionevole del processo e le spese di causa che liquida, per il giudizio di merito, in euro 1.135,00, di cui euro. 670,00 per onorari, euro 395,00 per diritti, ed euro 35,00 per spese, e, per il giudizio di cassazione, in euro 1.000,00 a titolo di compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) per il grado di merito e dello stesso avv. (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS) per il giudizio di cassazione, avendo tali difensori dichiarato di avere anticipato tali esborsi e di non avere ricevuto i compensi professionali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla Legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 5.

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