cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 18 febbraio 2016, n. 3190

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) ((OMISSIS)), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS) ((OMISSIS)), per procura speciale sul retro del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS), gia’ (OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), per procura speciale a margine del controricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso la p.e.c. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1150/2011 della Corte d’appello di Torino, emessa in data 1 luglio 2011 e depositata l’11 agosto 2011, R.G. n. 637/09;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso e il rigetto degli altri motivi.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. (OMISSIS) ha agito nella sua qualita’ di ex sindaco della (OMISSIS) s.p.a. per ottenere il pagamento del saldo del compenso spettantegli per l’attivita’ svolta in favore della societa’ nell’anno 2005 e nei primi giorni del 2006 per un ammontare complessivo di 39.102,77 euro oltre accessori di legge.

2. Si e’ costituita la (OMISSIS) che ha eccepito il non regolare adempimento delle obbligazioni gravanti sullo (OMISSIS) nell’esecuzione del suo incarico. Questi infatti non aveva esercitato il doveroso controllo sulla corretta gestione e amministrazione della banca e a tale comportamento doveva riconnettersi l’irrogazione di una sanzione da parte della (OMISSIS). Inoltre (OMISSIS) aveva presentato le proprie dimissioni alla data del 13 gennaio 2006 e non poteva pretendere pertanto l’intero compenso di 45.000 euro concordato per l’esercizio decorrente dall’aprile 2005 al marzo 2006. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la condanna alla ripetizione della somma corrisposta dalla Banca a titolo di sanzione.

3. La domanda dello (OMISSIS) e’ stata accolta dal Tribunale di Verbania che ha condannato la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento della somma di 48.402,46 euro oltre interessi dal 29 agosto al saldo. Ha ritenuto il Tribunale che il compenso doveva considerarsi previsto per l’esercizio sociale invece che per l’anno solare. Quanto alla riconvenzionale il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha rilevato che non vi era la prova del pagamento della sanzione alla (OMISSIS).

4. Ha proposto appello (OMISSIS) s.p.a. insistendo sulle difese gia’ svolte in primo grado circa la non spettanza del compenso ulteriore richiesto da (OMISSIS).

5. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1150/12, ha accolto l’impugnazione della (OMISSIS) s.p.a. ritenendo necessariamente collegato il diritto al compenso alla durata dell’incarico dei sindaci, prevista per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio. Ha pertanto respinto le domande proposte in primo grado da (OMISSIS) che ha condannato alla restituzione della somma percepita in forza della sentenza di primo grado e al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

6. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

7. Si difende con controricorso (OMISSIS) s.n.c.p. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.).

Ritenuto che:

8. Le eccezioni di inammissibilita’ sollevate dalla controricorrente relative alla commistione nello stesso motivo di ricorso di censure per violazione di legge e difetto di motivazione devono considerarsi superate alla luce della sentenza (Cass. civ. S.U. n. 9100 del 6 maggio 2015) secondo cui in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in piu’ profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per se’, ragione d’inammissibilita’ dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

9. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1988, 2389, 2697 e 2709 c.c.; insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo motivo di ricorso fa leva sostanzialmente sulla circostanza per cui, nel bilancio relativo all’esercizio sociale 2005, approvato dall’assemblea nel maggio 2006, l’emolumento del sindaco era stato indicato per l’intero importo da lui preteso. La censura e’ infondata, alla stregua del principio affermato da Cass. civ. sez. 3 , n. 6547 del 14 marzo 2013, secondo cui “il bilancio di una societa’ di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell’impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell’articolo 2709 c.c., in ordine ai debiti della societa’ medesima, ma l’apprezzamento e’ affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa”. Nella specie, a fronte del rilievo dello (OMISSIS), per cui la nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2005 attesta che il compenso e’ pari, compresi i gettoni di presenza, a 80.000 euro, con la conseguenza che l’approvazione del bilancio costituisce riconoscimento irrevocabile dell’intero compenso, la Corte d’appello ha ben spiegato che non puo’ essere attribuito alla nota integrativa il significato voluto dall’appellato. Infatti l’indicazione, in quella sede, del compenso complessivamente dovuto al rag. (OMISSIS) in euro 80.000 appare irrilevante a fronte del fatto che le prestazioni alle quali tale corrispettivo si doveva collegare non sono state integralmente eseguite. In sostanza il giudice del gravame ha motivato ragionevolmente il motivo per cui, nel caso in esame, gli elementi acquisiti agli atti di causa portano a togliere rilievo alla predetta appostazione contabile.

10. Con il secondo motivo di ricorso si deduce falsa applicazione dell’articolo 2400 c.c.; contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente insiste nella tesi per cui l’emolumento spettante dovrebbe esser commisurato all’intera durata dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 e non sarebbe percio’ influenzato dalle dimissioni rassegnate nel gennaio 2006. L’assunto del ricorrente e’ infondato, dovendosi ritenere che l’incarico sindacale scade non alla fine dell’anno solare relativo ad un determinato esercizio, bensi’ al momento dell’approvazione del bilancio riguardante quel medesimo esercizio. Va rilevato che il primo comma dell’articolo 2400 c.c., nell’indicare che i sindaci restano in carica per un triennio, originariamente non specificava se tale periodo andasse calcolato rigorosamente secondo calendario, o se invece l’espressione adoperata dal legislatore dovesse essere intesa come sinonimo di tre esercizi sociali, dovendosi i sindaci considerare in carica sino a che non si fosse tenuta l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’ultimo di tali esercizi. Favorevole alla seconda soluzione si era mostrata la prevalente giurisprudenza nonche’ la dottrina.

La nuova formulazione del comma 1, dell’articolo in esame risolve ora in modo espresso la questione, confermando l’orientamento maggioritario. Da qui la corretta conclusione, cui e’ pervenuta la Corte d’appello, in ordine alla decurtazione del compenso a seguito delle dimissioni del sindaco del gennaio 2006. Infatti il previsto triennio di durata in carica aveva preso a decorrere per tre anni dall’aprile 2004, momento dell’approvazione del bilancio 2003. In questa prospettiva deve ritenersi irrilevante il riferimento del ricorrente all’articolo 38 dello statuto della banca che prevedeva la chiusura dell’esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno.

11. Con il terzo motivo di ricorso, da ritenersi ammissibile alla luce della giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. civ. S.U. n. 17931 del 24 luglio 2013), si deduce violazione degli articoli 112, 113 e 342 c.p.c.; contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente imputa all’impugnata sentenza un vizio di extrapetizione in quanto la banca appellante avrebbe messo in discussione col suo gravame solo la durata temporale dell’incarico da remunerare e non anche il criterio di determinazione del compenso. L’assunto difensivo non e’ pertinente, perche’, una volta escluso il diritto del sindaco alla remunerazione prevista per un intero esercizio, occorreva determinare la misura del compenso dovuto per una parte soltanto dell’anno.

Non vi sono ragioni, sul piano logico-giuridico, per desumere da cio’ una determinazione rigorosamente proporzionale al numero di mesi e giorni dell’anno in cui l’incarico e’ stato effettivamente prestato. E’ invece da ritenere legittimo che la misura del compenso per una frazione di anno sia stata commisurata alle attivita’ effettivamente espletate nel periodo in questione, senza che cio’ implichi il travalicamento dei limiti fissati dalla domanda o dal motivo di gravame.

12. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 345 c.p.c.. Il ricorrente lamenta che sia stata pronunciata condanna alla restituzione della maggior somma percepita dall’attore per effetto dell’esecuzione della sentenza di 1 grado benche’ la relativa domanda fosse stata proposta da parte appellata tardivamente e cioe’ nel corso del giudizio di appello. La censura e’ infondata. Nel giudizio in appello, la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Ne consegue che la domanda oltre a non implicare la violazione del divieto di domande nuove, sancito dall’articolo 345 c.p.c., puo’ essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. civ. sez. 2 n. 17227 del 9 ottobre 2012). Peraltro la censura risulta priva d’interesse, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., comma 2, in quanto il rigetto dei precedenti motivi di ricorso necessariamente conduce alla cristallizzazione del guaritimi spettante all’attore secondo la pronuncia della Corte d’appello (cfr. Cass. civ. sezione 1 , n. 26171 del 6 dicembre 2006 secondo cui l’articolo 336 c.p.c., nel testo novellato dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, articolo 48, disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue ulteriormente che, nel giudizio di appello, non configura una domanda nuova la richiesta di restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutorieta’ della sentenza di primo grado).

13. Va pertanto respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 5.200,00 euro di cui 200,00 per spese.

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