fallimento-impresa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 17 febbraio 2016, n. 3134

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5066-2010 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio di quest’ultima;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Rovereto, nel giudizio iscritto al n. 1756/2009 R.G., depositata il giorno 25 gennaio 2010;

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 26 gennaio 2016 dal Presidente relatore Dott. Antonio Didone;

udito l’avv. (OMISSIS) per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Provincia Autonoma di Trento impugna per cassazione l’ordinanza (rectius il decreto) con cui il Tribunale di Rovereto respinse l’opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., promossa a seguito del diniego dell’invocato rango privilegiato, in relazione al credito di euro 20.359,23, pure ammesso al concorso per tasse automobilistiche provinciali ed accessori.

Ritenne il tribunale che, stante la natura eccezionale delle norme codicistiche che prevedono i privilegi, l’articolo 2752 c.c., u.c., non potesse applicarsi in via analogica anche a imposte, tasse e tributi diversi da quelli previsti dalla ivi richiamata “legge per la finanza locale”, id est dal Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 – Testo unico per la finanza locale.

Il ricorso e’ affidato a tre motivi.

La curatela fallimentare ha notificato controricorso.

La Provincia Autonoma di Trento ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2752 c.c., u.c., in quanto la tassa automobilistica provinciale corrisponde ad un tributo, istituito con Legge prov. Trento 11 settembre 1998, n. 10, con vigenza sostitutiva – dal 1 gennaio 1999 – della precedente tassa erariale, a suo tempo assistita dal privilegio ex articolo 2758 c.c., dovendosi privilegiare un’interpretazione del rinvio alla “legge per la finanza locale”, contenuto nel Codice civile, come dinamico, con il conseguente riconoscimento del privilegio per tutti i tributi comunali e provinciali istituiti successivamente al Regio Decreto n. 1175 del 1931.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ancora dell’articolo 2752 c.c., u.c., in relazione all’articolo 14 preleggi, per averne invocato un1interpretazione restrittiva, non determinando l’estensione del rango privilegiato alla tassa in questione alcuna applicazione analogica della detta norma.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora falsa ed erronea interpretazione dell’articolo 2752 c.c., u.c., in relazione all’articolo 12 preleggi, ben potendo anche le norme sui privilegi, ancorche’ ritenute eccezionali, essere suscettibili di interpretazione estensiva.

I tre motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.

Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuita’, il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali e’ volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicche’ l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’articolo 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensi’ all’atto astrattamente generatore dell’imposizione. Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dalla Legge prov. Trento n. 10 del 1998, articolo 4, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale (Cass. 26 luglio 2012, n. 13301).

Va soggiunto che con norma ritenuta di interpretazione autentica (cosi Cass. 25 settembre 2013, n. 21897), il legislatore urgente del 2011 ha stabilito che ai “Ai fini dell’articolo 2752 c.c., comma 4 il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.” (Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 13, comma 13 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), restando cosi’ superato in via normativa ogni residuo dubbio sull’applicabilita’ del privilegio in parola anche alla tassa automobilistica provinciale istituita con la Legge prov. Trento n. 10 del 1998.

Ne discende che il decreto qui impugnato va cassato; ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve senz’altro disporsi l’ammissione del credito vantato dall’istante al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., nella misura gia’ determinata (lire 20.359,23), con il privilegio generale mobiliare, ex articolo 2752 c.c., u.c..

Le obbiettive incertezze interpretative in ordine alla questione esaminata, manifestatesi prima dell’intervento di interpretazione autentica del legislatore, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali sia del giudizio di opposizione allo stato passivo che di quelle di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. nell’importo precedentemente determinato, con il privilegio richiesto.

Compensa le spese del giudizio di merito e di quello di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *