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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  16 aprile 2014, n. 8871

Svolgimento del processo

L’avv. C.F.P. agiva in giudizio nei confronti di R.B. , Haarman Hemmelrath & Partner Rechtsanwalte Wirtschaftsprufer Steuerberater GbR (per brevità, H.H.P.), Associazione professionale Avvocati e Dottori Commercialisti C. – R. – Haarmann Hemmelrath & Partner e Associazione Professionale Avvocati e Dottori Commercialisti C. – R. , per sentire accertare e dichiarare la nullità della costituzione della Associazione Professionale Avvocati e Dottori Commercialisti C. – R. – Haarmann Hemmelrath & Partner per contrarietà a norme imperative, e quindi la nullità dell’Associazione e comunque del rapporto associativo con H.H.P.; in subordine, per sentire dichiarare sciolta l’Associazione professionale o comunque il rapporto associativo con H.H.P. e con l’avv. R. , anche con riferimento all’Associazione Professionale C. R. , per l’impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale per l’insanabile contrasto tra i soci e per l’avvenuta messa in liquidazione di H.H.P., riservandosi l’azione di ripetizione delle somme attribuite ad H.H.P.; in ogni caso, per sentire dichiarare il proprio diritto a continuare l’esercizio della propria attività nel locali occupati.
H.H.P. si costituiva, eccepiva l’infondatezza della domanda anche per una lettura errata dello statuto dell’associazione, avente ad oggetto la gestione della struttura organizzativa strumentale e propedeutica allo svolgimento di attività professionale, proponeva riconvenzionale e chiedeva che all’attore,escluso dall’associazione con deliberazione del 27/4/05, fosse impedito l’accesso agli uffici siti in (omissis) , nonché l’uso dei beni strumentali e delle risorse umane, con la condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva anche il R. , eccependo la carenza di interesse dell’attore, stante la dichiarazione di recesso contenuta nell’atto di citazione; formulava riconvenzionale, subordinatamente all’accoglimento della domanda di nullità della costituzione dell’Associazione professionale, chiedendo che il contratto del 16/1/98 venisse convertito in contratto di associazione o rapporto contrattuale associativo di fatto. Il C. proponeva a sua volta riconvenzionale, diretta ad ottenere la condanna di H.H.P. e R. al pagamento del 50% dei libri, macchinari, dotazioni presenti in studio in quanto in comproprietà, ovvero al pagamento della somma di Euro 500.000,00 a titolo di restituzione degli importi realizzati per prestazioni professionali presso lo studio di (omissis) .
Il Tribunale, con sentenza 5/6-8/6/2007, dichiarava inammissibile la domanda dell’attore in riconvenzionale contenuta nella memoria del 17/2/07, improcedibili le domande di H.H.P. in via riconvenzionale, sospendeva il giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno sino alla definizione del giudizio avente ad oggetto la deliberazione di espulsione del C. del 27/4/05, dichiarava il non luogo a provvedere sulla riconvenzionale del R. , in quanto subordinata all’accoglimento delle domande attoree, dichiarava inammissibile l’istanza di scioglimento dell’associazione professionale C. – R. – H.H.P. e del rapporto associativo facente capo alla sola H.H.P.; rigettava le domande di nullità dell’attore e compensava le spese tra tutte le parti.
La sentenza veniva gravata d’appello dal C. , a cui si è opponeva il R. , che proponeva appello incidentale; anche H.H.P. si costituiva, opponendosi all’appello principale e proponeva appello incidentale.
La Corte d’appello, con sentenza 22/12/2010 – 14/4/2011, ha respinto l’appello principale del C. , ha accolto l’appello incidentale degli appellati e condannato il C. a rifondere le spese del giudizio di primo grado negli importi liquidati, a favore del R. e di H.H.P.; ha respinto nel resto l’appello incidentale del R. ; ha condannato il C. alle spese del grado a favore del R. e di H.H.P..
Nello specifico, la Corte del merito ha valutato prioritariamente l’appello incidentale del R. (relativo alla “omessa pronuncia ovvero rigetto dell’eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di nullità” del C. , per rinuncia di questi, ed al rilievo di intervenuto recesso di detto avvocato dall’associazione professionale), ritenendo non individuabile nel comportamento della parte la rinuncia a far valere la nullità della costituzione dell’associazione e/o della partecipazione all’associazione, espressa in modo chiaro ed univoco; ha escluso il recesso della parte per effetto della dichiarazione di cui a pag.21 dell’atto di citazione, idoneo a far venire meno l’interesse ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto associativo, rilevando che, anche ad interpretare il contenuto della citazione come volontà di recedere, in ogni caso, era indubbio l’interesse della parte a far valere la nullità, operante ex tunc e produttiva di effetti di natura patrimoniale.
Nel merito, premesso che era incontestato l’esercizio diretto dell’attività professionale da parte dei professionisti italiani dell’associazione, la Corte del merito ha escluso il valore di giudicato delle affermazioni in fatto come ritenute dall’appellata, atteso che l’appellante aveva contestato proprio dette circostanze (ovvero, che l’associazione fosse costituita da professionisti abilitati e avesse come causa lecita l’organizzazione delle loro prestazioni); ha rilevato che l’associazione professionale era stata costituita nel 1998, quando era stato abrogato l’art.2 della L. 1815/39, dall’art. 24, 1 comma, L. 266/97, che rimetteva a successivo regolamento, mai emanato, la definizione delle caratteristiche delle società professionali, e prima della entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 96/01 ed al d.l. 223/06, convertito con la L. 248/06; ha considerato che la L. 1815/1939 all’art. 1 riconosce la legittimità dell’associazione professionale fra professionisti muniti dei necessari titoli di abilitazione, per lo svolgimento in forma associata della professione, nel rispetto della prescrizione di legge; che l’art. 2 l.cit., che vietava la costituzione di società aventi lo scopo di fornire attività libero professionali, per le quali è richiesto il superamento dell’esame di Stato e la conseguente iscrizione in albi tenuti da ordini e collegi, allo scopo di tutelare il riconosciuto ed inderogabile carattere personale di dette prestazioni professionali, è stato abrogato dall’art. 24 della L. 266/97.
Ciò posto, la Corte del merito ha considerato la costituzione dell’associazione professionale, preceduta dall’ammissione degli associati italiani alla Haarmann, Hemmelrath & Partner Avvocati Revisori Commercialisti, società civile di diritto tedesco; che la presenza del C. in H.H.P. risaliva al gennaio 1993, ed era intesa allo scopo di fornire servizi di consulenza professionale in Germania per clienti italiani, per essere detto avvocato munito della necessaria abilitazione, ed in Italia per clienti tedeschi, e lo stesso ne era diventato socio nel luglio 1995, con l’incarico di realizzare il progetto di aprire un ufficio in Italia per la fornitura di assistenza e consulenza a clienti stranieri ed italiani in Italia.
Secondo la Corte d’appello, alla luce del quadro normativo vigente all’epoca della costituzione, e dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale successiva all’abrogazione dell’art. 2 della L. 1815/39, l’associazione professionale in oggetto non viola alcun disposto di legge né ha oggetto illecito.
L’associazione è intervenuta tra persone fisiche ed H.H.P., società di diritto tedesco; le persone fisiche avevano i necessari titoli abilitativi e l’iscrizione agli albi di appartenenza e avrebbero dovuto prestare personalmente l’attività professionale, anche per previsione contrattuale, così come in concreto avvenuto;
H.H.P., secondo il diritto tedesco, risulta essere una società di persone, nella forma di società di diritto civile (GbR), i cui soci si impegnano a svolgere insieme attività economica lucrativa non commerciale, l’amministrazione e la rappresentanza spettano collettivamente ai soci; detta società è assimilabile alla società semplice di diritto italiano, la cui costituzione è stata riconosciuta come lecita dalla giurisprudenza per l’esercizio in comune di attività professionale, anche in assenza del regolamento la cui emanazione era prevista dall’art. 24 L. 266/1997.
Secondo la Corte del merito, nel caso sono stati osservati i requisiti di forma dell’art. 1 L. 1815/39, l’oggetto sociale è lecito, i soci sono soggetti abilitati, né la partecipazione di H.H.P. ha fatto venir meno la sussistenza di detto requisito: si tratta di società semplice i cui associati sono tutti muniti dei necessari titoli abilitativi e della correlativa iscrizione agli albi di appartenenza secondo la legislazione dei Paesi di provenienza e in cui operano, né incide la mancata abilitazione in capo ad alcuni associati di H.H.P. (i tre nominativi indicati dal C. ) anche alla luce dell’orientamento della dottrina, che ritiene ora sufficiente che l’abilitazione sia posseduta dalla maggioranza dei membri degli organi sociali e che comunque non si determinerebbe la nullità del contratto associativo.
Quanto alla domanda subordinata di scioglimento dell’associazione professionale e/o del rapporto professionale per la sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo e l’oggetto sociale, per il dissidio insanabile tra i soci e la messa in liquidazione di H.H.P., la Corte del merito osserva che, come già rilevato dal Tribunale, non può farsi riferimento all’art. 1463 c.c. per la mancanza di corrispettività delle prestazioni, né all’art. 2272 n.2 c.c., mentre il dissidio riguarda solo uno degli associati senza intaccare la singola prestazione professionale, esercitabile autonomamente dai singoli associati.
La Corte ha infine ritenuto fondato l’appello incidentale in punto spese, considerando non idonea a sostenere la compensazione delle spese la peculiarità della vicenda, a fronte dell’oggetto principale della causa, della qualifica professionale delle parti del giudizio e della loro presumibile conoscenza della legge italiana, della scelta volontariamente assunta di creare un’associazione professionale in Italia quale miglior strumento per attuare l’accordo di partnership e svolgere legittimamente in Italia la singola attività professionale.
Avverso detta pronuncia ricorre il C. , con ricorso affidato a sei motivi.
Si difende con controricorso H.H.P..
L’avv. R.B. ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi.
L’avv. C. ha depositato controricorso a ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1. – Col primo motivo, il C. si duole del vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, L. 1815/1939, nella parte in cui dispone che dell’associazione professionale facciano parte solo professionisti abilitati, in relazione all’art. 33 Cost. ed agli artt. 2229, 2231, 1418 e 1420 c.c..
Per realizzare uno studio associato, occorre rispettare i requisiti dell’art. 1 L. 1815/1939, e cioè che il centro di aggregazione si formi tra professionisti regolarmente abilitati e iscritti agli albi, e nei confronti dei terzi sia utilizzata la dizione “studio legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario” seguita dal nome e cognome con i titoli professionali di tutti gli associati; si tratta di norma imperativa, a tutela della pubblica fede, alla cui stregua(oltre che per gli artt. 2229 e 2231 c.c. ed i precetti costituzionali richiamati) deve ritenersi illegittima la partecipazione di H.H.P., ente collettivo innominato, che, in quanto tale, non può svolgere attività professionale che deve essere svolta personalmente dai singoli associati muniti del titolo di avvocato.
1.2.- Col secondo motivo, il C. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1, L. 1815/1939 e dell’art. 24 della L. 266/97, che ha abrogato l’art. 2 della L. 1815, in relazione all’art. 33 Cost., ed agli artt. 2229 e 2231, 1418 e 1420 cc.
Sostiene il ricorrente che la L. 266/97 non ha avuto conseguenze perché le modalità attuative non sono mai entrate in vigore ed anche il d.lgs. 96/2001, che permette di costituire società tra avvocati, ha fatto espressamente “salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n.1815, per la costituzione di associazioni professionali”.
Secondo la parte, la Corte ambrosiana è caduta in grave errore nell’affermare che, con l’abrogazione dell’art. 2, sarebbe stato superato il principio inderogabile della personalità della prestazione e che la mancata emanazione del decreto ministeriale non sarebbe ostativa della costituzione di società professionali;rimangono invece fermi i principi costituzionali che vincolano l’interprete nella lettura dell’art. 1 della L. 1815/1939 ed escludono che la professione possa essere svolta a mezzo di organizzazioni collettive ed impersonali e nel 1998, nessuna disposizione autorizzava la costituzione di un’associazione professionale con la partecipazione di una società, priva di iscrizione all’albo e di abilitazione professionale, avente come oggetto non la mera consulenza, ma tutte le attività di consulenza e assistenza proprie dei liberi professionisti (art. 2 dello statuto).
Non è infine corretto il ricorso ad una logica quantitativa, in relazione ai componenti degli organi societari, che impedisce ogni valutazione in relazione alla qualità della professione ed ai titoli conseguiti, consentendo surrettiziamente l’introduzione di soci finanziatori o di capitali.
1.3.- Col terzo motivo, il C. denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 1815/1939, nella parte in cui impone che le associazioni professionali riportino il nome ed il cognome con i titoli professionali dei singoli professionisti.
Nella specie, rileva il ricorrente principale, la denominazione dell’associazione professionale in oggetto non solo preclude la possibilità di percepire la vera natura di H.H.P. e la mancanza della abilitazione professionale, celata sotto i Partner, ma viola norme imperative, consentendo ad un ente collettivo straniero,senza alcuna specifica indicazione, di costituire un’Associazione professionale con soggetti privi di qualificazione.
1.4.- Col quarto mezzo, il C. si duole del vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, in relazione alla equiparazione tra associazione e società semplice; la Corte del merito ha inteso sostanzialmente richiamare l’art. 5, 3 comma lett. c, del d.p.r. 917/1986, ma tale norma ribadisce che le associazioni professionali devono essere costituite da persone fisiche; anche ad ammettere che a fini fiscali, le associazioni professionali siano equiparabili alle società semplici, non è affatto vero che le società semplici siano equiparabili alle associazioni.
Secondo il ricorrente principale, errata è l’assimilazione di H.H.P. ad una società semplice, e la Corte del merito avrebbe dovuto solo accertare che H.H.P. non è un professionista abilitato ad offrire le sue prestazioni professionali.
1.5.- Col quinto motivo, il C. denuncia vizio di motivazione, omessa insufficiente e contraddittoria, sulla esistenza di un insanabile dissidio tra gli associati, idoneo a determinare il recesso e lo scioglimento dell’associazione.
Il dissidio è documentato agli atti e confermato anche dalle difese avversarie, ed anche la messa in liquidazione di H.H.P. costituisce rilevante elemento di incompatibilità per la validità della costituzione e dell’attività dell’associazione; la Corte d’appello non ha dato conto della deduzione dello scioglimento dell’associazione o del rapporto associativo facente capo ad H.H.P. anche per la sopravvenuta liquidazione e comunque per il dissidio insanabile con tutti gli altri soci.
1.6.- Col sesto mezzo, il ricorrente principale si duole della pronuncia in punto spese come vizio di motivazione, per avere la Corte del merito omesso di valutare le ulteriori rilevanti ragioni, che avrebbero imposto almeno la compensazione delle spese.
2.1.- Col primo mezzo del ricorso incidentale, l’avv. R. denuncia vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 2332, 2126, 1754, 17855 c.c., sostenendo che l’avv. C. , con la dichiarazione di cui alle pagine 20 e 21 dell’atto di citazione, ha inequivocabilmente dichiarato di intendere recedere dall’Associazione Professionale, da cui la carenza di interesse ad agire della parte.
Il R. osserva che erroneamente la Corte d’appello ha applicato al recesso, che è un atto unilaterale, il principio ermeneutico del comportamento complessivo posteriore estraneo all’autore dell’atto stesso, ed è errata l’affermazione che la nullità del contratto costitutivo dell’Associazione opererebbe ex tunc.
2.2.- Col secondo mezzo, il R. denuncia vizio di motivazione, omessa, insufficiente e contraddittoria, in relazione al recesso del C. dall’Associazione professionale ed all’interesse alla declaratoria di nullità; il comportamento successivo potrebbe configurare se mai la rinuncia a far valere gli effetti del recesso, ma una simile conseguenza non potrebbe essere rilevata d’ufficio, ma bensì dedotta ed eccepita dalla parte.
3.1.- Si da atto che i due ricorsi, principale ed incidentale, sono stati già riuniti.
4.1.- I primi quattro motivi del ricorso principale, da valutarsi unitariamente per la stretta correlazione tra gli stessi, sono da ritenersi infondati.
Alla data della costituzione dell’Associazione professionale di cui si tratta, la L. 1815/1939, a ragione dell’abrogazione dell’art. 2 ad opera dell’art. 24 della L. 266/1997, non vietava la costituzione di associazione professionale tra professionisti muniti delle necessarie abilitazioni per lo svolgimento in forma associata della professione, stabilendo all’art. 1 le condizioni, e cioè che “le persone munite dei necessari titoli di abilitazione, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività, le quali si associano per l’esercizio della professione o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione di studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario, seguita dal nome e cognome, con i titoli professionali, dei singoli associati”.
La normativa vigente alla data del 1998, come già osservato dalla Corte territoriale, era costituita dall’art. 1 L. 1815/1939 (legge successivamente abrogata dall’artt. 10, 11 comma della L. 183/2011), attinente alla denominazione dell’ente, e dalla disciplina di carattere generale, riguardante l’esercizio delle professioni protette, di cui agli art. 2229 e ss., intesa a prescrivere la necessaria personalità della prestazione professionale.
L’abrogazione dell’art. 2, in attesa della normazione secondaria, mai emanata, lasciava aperta la questione della forma che avrebbe potuto assumere l’ente.
La Corte del merito, nello specifico, ha ritenuto non violati i requisiti di forma di cui all’art. 1 della L. 1815, e che da un punto di vista oggettivo, l’associazione aveva oggetto lecito, essendo stata costituita allo scopo di “esercitare nei modi e nei limiti previsti dalla legge attività di consulenza professionale in ambito legale e tributario”(dizione ripresa nello statuto all’art. II, che dispone: “L’Associazione ha per oggetto l’esercizio, in forma associata, delle attività proprie dei liberi professionisti iscritti agli Albi degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti”).
Dal punto di vista soggettivo, inoltre, la Corte del merito ha rilevato che l’Associazione professionale risultava costituita tra soggetti abilitati né la partecipazione di H.H.P. (di cui i primi due associati erano soci) aveva fatto venir meno detto requisito, trattandosi di società di diritto tedesco, equiparabile alla società semplice, in cui i soci sono amministratori e rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, i cui numerosissimi associati risultavano muniti dei titoli abilitativi e delle correlative iscrizioni agli albi di appartenenza secondo la legislazione del paese di provenienza ove operavano, né a diversa conclusione poteva indurre la mancanza di abilitazione in capo alle tre persone, indicate dal C. .
E tale conclusione è avvalorata dalla ritenuta compatibilità del principio della personalità della prestazione con l’esercizio in forma associata e societaria della professione, a condizione che il regime giuridico dei soci sia in posizione di perfetta equiordinazione con quello del professionista individuale che risponde personalmente ed illimitatamente delle proprie prestazioni (così, in relazione all’attività sanitaria, la pronuncia della Corte cost. 71/1988, già nella vigenza dell’art. 2 L. 1815).
Ciò posto, si deve rilevare che alla base dei primi quattro motivi di ricorso, il C. ha inteso far valere sostanzialmente l’esercizio da parte dell’Associazione professionale di cui si tratta della specifica attività professionale protetta e, partendo da detto postulato, ha argomentato l’illegittimità della partecipazione di H.H.P., in quanto in violazione del principio di ordine pubblico dello svolgimento individuale dell’attività riservata, e della necessaria, conseguente indicazione soggettiva nella denominazione dell’Associazione, idonea ad individuare i professionisti che vi operano, e non già con la “copertura” di un ente collettivo straniero.
Ma proprio in relazione a tale elemento di fondo, il ricorso principale presta il fianco al rilievo di inammissibilità.
La parte, in specie, a pag. 30 del ricorso, ha dedotto che l’Associazione professionale svolgeva “tutte le attività di assistenza e consulenza proprie dei liberi professionisti”, ed al riguardo si è limitata a riportare quanto indicato nell’atto costitutivo (indicato come all. 5) quale scopo (“esercitare nei modi e nei limiti previsti dalla legge attività di consulenza professionale in ambito legale e tributario”) e l’oggetto indicato nello statuto come “l’esercizio in forma associata, delle attività proprie dei liberi professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti”.
È palese il mancato rispetto da parte del ricorrente del precetto di cui all’art.366 n. 6 c.p.c.; ed invero, come statuito dalle Sezioni Unite nella pronuncia 7161/2010 (conf. la successiva pronuncia resa a sezioni semplici, 17602/2011), in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere 1? indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; e) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.
Nella specie, il C. si è limitato ad indicare l’atto costitutivo come “alleg. 5”, nulla ha precisato quanto allo statuto, e, in calce al ricorso, ha indicato del tutto genericamente, la produzione di “Fascicoli atti e documenti di I e II grado di giudizio”.
E le carenze riscontrate sono tali da non mettere in grado la Corte di valutare funditus i motivi, tanto più a fronte dell’unica asserzione in fatto resa sul punto dalla Corte d’appello (a pag. 18, il Giudice del merito ha indicato che le persone fisiche, munite dei necessari titoli abilitativi e delle conseguenti iscrizioni agli albi “avrebbero dovuto prestare personalmente l’attività professionale, anche per previsione contrattuale. La qual cosa è tra l’altro in concreto avvenuta”) e delle deduzioni dei controricorrenti, secondo i quali l’Associazione era semplicemente una struttura intesa a consentire, da un punto di vista organizzativo ed amministrativo, l’espletamento delle prestazioni professionali.
4.2.- Il quinto motivo è inammissibile.
Posto che il motivo è inteso a far valere il solo profilo del vizio motivazionale, si deve rilevare che la Corte d’appello, a riguardo, ha fatto propria la motivazione del Tribunale, con ciò ribadendo l’inammissibilità del richiamo all’art. 1463 ed all’art. 2272 c.c., in relazione al quale, ha comunque ritenuto, con accertamento in fatto congruamente motivato, che il dissidio tra i soci riguardava uno solo degli associati, “senza che la singola prestazione professionale potesse essere minimamente intaccata da tale dissidio, potendo ed anzi dovendo essere svolta autonomamente dai singoli professionisti associati”.
Ciò posto, si deve rilevare che le censure del C. sono rivolte solo alla argomentazione in fatto svolta dalla Corte del merito e non già anche verso la prima argomentazione, confermativa di quanto già ritenuto dal Tribunale.
4.3.- Il sesto motivo è infondato.
La Corte d’appello ha applicato il principio della soccombenza per le spese di lite, non ritenendo valide e sufficienti le ragioni del Tribunale poste a fondamento della compensazione, di ciò dando ampiamente ragione. Di contro a detta statuizione, il C. intende far valere altri elementi, che avrebbero “imposto” la decisione di compensazione delle spese: già in tesi, la prospettazione è infondata, perché la compensazione rientra nella facoltà del giudice ed è essa a dovere essere motivata, non l’applicazione del principio della soccombenza.
5.1.- I due motivi del ricorso incidentale, in quanto collegati ai primi quattro motivi del ricorso principale, devono ritenersi assorbiti, a ragione della dichiarata inammissibilità dei primi quattro motivi del ricorso principale.
6.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso principale, assorbito l’incidentale, da ciò conseguendo la compensazione delle spese tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale e la condanna alle spese del ricorrente principale a favore della controricorrente H.H.P..

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa le spese tra il ricorrente principale C. ed il ricorrente incidentale R. , condanna il ricorrente principale alle spese a favore di Haarmann Hemmelrath & Partner Rechtsanwalte Wirtschaftsprufer Steuerberater GbR, liquidate per compenso in Euro 7000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.

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