Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 15 gennaio 2015, n. 585
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11443/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 273/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale di Catania, che rigettava la domanda, riteneva – per quanto ancora interessa – che il (OMISSIS) fosse stato legittimamente escluso dalla societa’ perche’ moroso nel versamento dei residui decimi del capitale sociale, a norma del previgente articolo 2466 c.c. (v. ora articolo 2477 c.c.).
Il gravame del (OMISSIS) e’ stato accolto dalla Corte di appello di Catania, con sentenza 3 marzo 2011, che ha escluso che egli fosse privo del diritto di voto poiche’, pur essendo “indiscusso” il suo inadempimento, la societa’ non aveva provveduto alla sua costituzione in mora, non essendo ravvisabile un simile contenuto in due lettere inviategli il 5 e 6 giugno 2001, ed ha quindi dichiarato illegittime le impugnate delibere.
Avverso questa sentenza ricorre la (OMISSIS) srl sulla base di due motivi, cui si oppone il (OMISSIS).
Il motivo e’ fondato.
L’errore in cui e’ incorsa la corte di appello e’ di avere implicitamente ritenuto che, ai fini dell’esclusione del diritto di voto, non fosse sufficiente il mancato pagamento da parte del socio delle quote sottoscritte “nel termine prescritto”, come previsto dall’articolo 2477 c.c., comma 1, ma che fosse richiesto un apposito atto di costituzione in mora, non rinvenuto nel caso di specie.
Tuttavia una corretta lettura della norma impone di rilevare che non puo’ esercitare il diritto di voto il socio che “non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto”, che e’ appunto il “socio in mora”, come previsto dal quarto comma della citata disposizione, indipendentemente sia da uno specifico atto di costituzione in mora (v. anche l’articolo 1219 c.c., comma 2, n. 3), sia dall’intimazione di una diffida ad eseguire il pagamento nel termine di trenta giorni, la quale va indirizzata al socio moroso al solo fine di dare inizio alla procedura di vendita in danno della intera quota sottoscritta, salva restando la decadenza dall’esercizio del diritto di voto.
Tale interpretazione, confortata da due pronunce di questa Corte (v. Cass. 1874/1995, n. 909/1965), comporta l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo (concernente l’esistenza o meno della costituzione in mora); non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa puo’ essere decisa nel merito, a norma dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con rigetto della domanda del (OMISSIS) di annullamento delle delibere assembleari impugnate.
Le spese dei giudizi di merito e di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
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