Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 15 gennaio 2015, n. 585

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11443/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 luglio 2001, (OMISSIS) conveniva in giudizio la (OMISSIS) srl e chiedeva l’annullamento delle delibere assembleari, adottate in sede ordinaria e straordinaria in data 21 giugno 2001, con cui, a fronte di perdite d’esercizio, la societa’ aveva azzerato e contestualmente ricostituito il capitale sociale, deducendone l’invalidita’ in quanto assunte con il solo voto favorevole dell’altro socio e senza computare, ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo, la quota a lui spettante, e cio’ sulla base del presupposto, ritenuto erroneo, che egli fosse moroso nel versamento dei 7/10 del capitale sottoscritto e, quindi, avesse perduto il diritto di voto.
Il Tribunale di Catania, che rigettava la domanda, riteneva – per quanto ancora interessa – che il (OMISSIS) fosse stato legittimamente escluso dalla societa’ perche’ moroso nel versamento dei residui decimi del capitale sociale, a norma del previgente articolo 2466 c.c. (v. ora articolo 2477 c.c.).
Il gravame del (OMISSIS) e’ stato accolto dalla Corte di appello di Catania, con sentenza 3 marzo 2011, che ha escluso che egli fosse privo del diritto di voto poiche’, pur essendo “indiscusso” il suo inadempimento, la societa’ non aveva provveduto alla sua costituzione in mora, non essendo ravvisabile un simile contenuto in due lettere inviategli il 5 e 6 giugno 2001, ed ha quindi dichiarato illegittime le impugnate delibere.
Avverso questa sentenza ricorre la (OMISSIS) srl sulla base di due motivi, cui si oppone il (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo la societa’ ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2477 c.c. (nel testo previgente), articolo 1219 c.c., e articolo 12 preleggi, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere considerato che l’esclusione del diritto di voto derivava dalla morosita’ del (OMISSIS) che non discendeva dall’avere egli ricevuto o meno uno specifico atto di costituzione in mora, ma dal fatto che non aveva eseguito il versamento dei decimi delle quote sottoscritte nel termine prescritto.
Il motivo e’ fondato.
L’errore in cui e’ incorsa la corte di appello e’ di avere implicitamente ritenuto che, ai fini dell’esclusione del diritto di voto, non fosse sufficiente il mancato pagamento da parte del socio delle quote sottoscritte “nel termine prescritto”, come previsto dall’articolo 2477 c.c., comma 1, ma che fosse richiesto un apposito atto di costituzione in mora, non rinvenuto nel caso di specie.
Tuttavia una corretta lettura della norma impone di rilevare che non puo’ esercitare il diritto di voto il socio che “non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto”, che e’ appunto il “socio in mora”, come previsto dal quarto comma della citata disposizione, indipendentemente sia da uno specifico atto di costituzione in mora (v. anche l’articolo 1219 c.c., comma 2, n. 3), sia dall’intimazione di una diffida ad eseguire il pagamento nel termine di trenta giorni, la quale va indirizzata al socio moroso al solo fine di dare inizio alla procedura di vendita in danno della intera quota sottoscritta, salva restando la decadenza dall’esercizio del diritto di voto.
Tale interpretazione, confortata da due pronunce di questa Corte (v. Cass. 1874/1995, n. 909/1965), comporta l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo (concernente l’esistenza o meno della costituzione in mora); non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa puo’ essere decisa nel merito, a norma dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con rigetto della domanda del (OMISSIS) di annullamento delle delibere assembleari impugnate.
Le spese dei giudizi di merito e di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di (OMISSIS); lo condanna alle spese dei giudizi di merito, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per il primo grado e in euro 2.100,00 per il secondo grado, e di cassazione, che liquida in euro 2600,00, di cui euro 2.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

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