Condominio-1

La massima

In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell’assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 163 c.p.c.., vanno proposte con citazione, non disciplinando l’art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall’art. 1137 c.c..

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 15 febbraio 2013, n.3743

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha osservato:

Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha ritenuto il gravame inammissibile perchè proposto con atto di citazione che, nel termine di trenta giorni di cui all’art. 1137 cod. civ., è stato solo notificato alla controparte e non anche depositato presso la cancelleria del giudice di appello.

In proposito, sono di recente intervenute le Sezioni Unite che, con sentenza n. 8491 del 2011, hanno affermato il principio secondo cui ‘in tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell’assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l’art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni;

possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, semprechè l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall’art. 1137 citato’. La proposizione dell’appello in controversia relativa a impugnazione di delibera assembleare non si sottrae, ovviamente, alla indicata regola, sicchè va effettuata nelle forme della citazione entro il prescritto termine di trenta giorni. Il ricorso va dunque accolto, non costituendo ostacolo il fatto che, da un lato, la Corte d’appello, dopo avere affermato la tardività, e quindi l’inammissibilità dell’appello, abbia tuttavia esaminato nel merito le ragioni della impugnazione e che il ricorrente abbia invece limitato le proprie censure alla statuizione di inammissibilità del gravame, senza nulla dedurre sul merito della controversia.

In proposito, è sufficiente ricordare che ‘qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare;

conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata’ (Cass., S.U., n. 3840 del 2007).

Sulla base di quanto sopra e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 ed accolto in quanto manifestamente fondato’; che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che dunque, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame del gravame, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

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