Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 12 marzo 2015, n. 10667
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente
Dott. ZAMPETTI Umberto – rel. Consigliere
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere
Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 6488/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 06/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alla prescrizione demolizione del manufatto abusivo.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, argomentando -in sintesi- nei seguenti termini: il Tribunale di Sorveglianza non aveva il potere di imporre al condannato, tra le prescrizioni legate alla misura concessa, la demolizione del manufatto abusivo.
2. Questa Corte invero si e’ gia’ espressa, sul tema proposto dal ricorso, con affermazione giurisprudenziale che va qui richiamata e ribadita; si veda in proposito Cass. Pen. Sez. 3 , n. 7909 in data 15.12.2011, Rv. 252331, Coppola P.: – fra le prescrizioni che accompagnano l’affidamento in prova al servizio sociale non puo’ ricomprendersi, nel caso di soggetto condannato per illecito edilizio, la demolizione delle opere da lui abusivamente realizzate, non rientrando una tale prescrizione nel novero di quelle tipizzate dalla Legge n. 354 del 1975, articolo 47, commi 5, 6 e 7″; nello stesso senso v. anche Cass. Pen. Sez. 1 , n. 45419 in data 21.09.2011, Coppola C, Rv. 251189.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per violazione di legge limitatamente alla suddetta prescrizione, che va eliminata; fermo il resto.
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