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La massima

1. Nel reato di omicidio, l’aggravante dei futili motivi di cui al n°1 dell’art. 61 c.p. non può ritenersi integrata qualora l’impulso ad uccidere si è evoluto in un contesto di indigenza, emarginazione, precarietà nei rapporti esistenziali, familiari ed economici.

2. Nel reato di omicidio, l’aggravante della crudeltà di cui al n°4 dell’art. 61 c.p. non può dirsi configurata quando l’azione delittuosa è finalizzata ad affrettare l’evento finale – morte (nel caso di specie, le martellate erano state inferte sul cranio della vittima quando era ancora agonizzante).

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 12 febbraio 2013, n.6830

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 2 dicembre 2009 la Corte d’assise d’appello di Lecce ha confermato la pena di anni 30 di reclusione, inflitta col rito abbreviato a S.J. dal G.U.P. del Tribunale di Lecce con sentenza dell’8 luglio 208 per i seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione: a) – omicidio volontario aggravato della moglie separata T.J. , avendo egli, alla guida di una Fiat Tempra, speronato il ciclomotore, di cui la vittima era alla guida, facendola rovinare sull’asfalto, transitando sul corpo della vittima con l’auto da lui condotta, trascinandola per oltre dieci metri e sormontandola, si da averne determinato il decesso per sfacelo traumatico del torace, lacerazioni polmonari e frattura del corpo di D6, essendo poi disceso dall’auto di cui era alla guida per colpire almeno tre o quattro volte al capo la donna agonizzante con un martello; con le aggravanti della recidiva di cui all’art. 99 comma 2 cod. pen.; della premeditazione; dell’avere agito con crudeltà e per motivi futili; nonché dell’aver commesso il fatto nei confronti del coniuge (artt. 575, 577 comma 1 n.ri 3 e 4 in relazione all’art. 61 n.ri 1 e 4, comma 2 cod. pen.).

b) – aver circolato alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcoolica (art. 186 comma 2 cod. della strada).

2. Il fatto, avvenuto in (omissis) , intorno alle ore 17,30 di (omissis) , è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari (SA.An. , SG.Ni. e SH.Lu. ); ed è stato altresì ammesso dallo stesso imputato, arrestato nell’immediatezza del fatto. Esso s’inquadra nel clima di profondo contrasto che sussisteva fra l’imputato e la vittima, sua moglie da cui viveva separato da circa cinque anni, per avere la stessa sistematicamente rifiutato di tornare a vivere con lui, non volendo sottostare al suo carattere violento; per avere egli ritenuto che la vittima avesse indebitamente utilizzato la sua carta di credito, di cui era entrato in possesso, facendo spese per oltre mille Euro; perché, infine, la vittima avrebbe iniziato una relazione sentimentale con suo cognato.

3.Avverso detta sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Lecce ricorre per cassazione S.J. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:

I)-inosservanza della legge penale e carenza di motivazione circa la sua ritenuta capacità d’intendere e volere, essendo evidente dagli atti che egli fosse da anni in stato di cronica intossicazione da alcool; ed invero già nel corso del giudizio abbreviato di primo grado egli aveva chiesto l’assoluzione per avere agito in stato di incapacità di intendere e volere; ed anche la Corte territoriale aveva ignorato i plurimi referti del 2006 e del 2007, dai quali poteva evincersi come egli fosse stato più volte ricoverato per epatopatia da abuso da superalcolici; anche la sorella della vittima lo aveva definito uno psicopatico dedito all’alcool; ed anche al momento del fatto era stato riscontrato positivo all’accertamento alcolemico; e, sebbene i due consulenti medici del P.M. avevano concluso per la sua piena capacità d’intendere e volere, a conclusioni opposte era giunto il proprio consulente medico di parte; e né il giudice di primo grado, né la Corte territoriale avevano fatto alcun cenno a detto fondamentale ed assorbente problema dell’imputabilità;

II)-errata applicazione della legge penale circa la ritenuta sussistenza dell’aggravante della premeditazione, intesa quale predisposizione dei mezzi e della modalità per realizzare l’omicidio e che presupponeva una determinazione sorta con un congruo anticipo nella psiche dell’agente e rimasta ferma e radicata senza resipiscenze e tentennamenti per un periodo adeguato di tempo, accompagnata dalla preparazione dei mezzi necessari per eseguire il piano criminoso; ai contrario il delitto da lui commesso, per le modalità di esecuzione (in pieno giorno e sulla strada) era stato il frutto di dolo d’impeto, che non poteva ritenersi escluso dalle reiterate minacce da lui fatte alla vittima anche attraverso i figli ed i parenti.

Neppure poteva ritenersi elemento costitutivo della contestata premeditazione i presunti maltrattamenti in famiglia da lui posti in esse sotto l’influenza dell’alcool e che avevano solo avuto la finalità di farlo rientrare nella famiglia, dalla quale era rimasto escluso; la furia omicida incontrollabile era sorta perché la vittima aveva prosciugato il suo conto corrente e per avere egli sospettato che avesse allacciato una relazione sentimentale con un altro uomo; e la frase da lui pronunciata alle persone accorse subito dopo il fatto ‘perché non avevo la pistola’ era solo dimostrativa della sua volontà di uccidere per dolo d’impeto;

III)-errata applicazione della legge penale circa la sussistenza dell’aggravante dell’avere agito per motivi futili, in quanto la determinazione delittuosa non poteva ritenersi causata da uno stimolo esterno lieve, banale e sproporzionato rispetto alla grave azione commessa, si da essere indice univoco di uno spiccato suo istinto criminale e di una grave sua pericolosità sociale; egli infatti era un uomo solo, afflitto da gravi problemi di salute ed i suoi rapporti con la vittima erano stati sempre esasperati e conflittuali, per avere quest’ultima cancellato dal suo nucleo familiare il suo nominativo, esponendolo all’espulsione dall’Italia, siccome privo di lavoro;

IV)-errata applicazione della legge penale circa la sussistenza dell’aggravante dell’avere agito con crudeltà verso le persone, trattandosi di aggravante configurabile nei confronti di una persona ancora viva; e la consulenza effettuata dal perito del P.M. sul corpo della vittima aveva accertato che, quando egli aveva infierito con un martello sul corpo della moglie, la stessa era ormai morta;

V)-errata applicazione del legge penale, per essere stata esclusa in suo favore l’attenuante della provocazione, in quanto il suo comportamento omicidiario era da ritenere una risposta ad offese irreparabili arrecategli dalla vittima, che era stata da lui denunziata per minacce pronunciate nei suoi confronti; che aveva cancellato il suo nome dal proprio nucleo familiare, impedendogli di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno; che aveva prosciugato il suo conto corrente, ponendolo in uno stato di profonda prostrazione; il che aveva fatto sorgere nella sua psiche uno stato d’ira e di aggressività incontrollabili;

VI)-errato diniego delle attenuanti generiche, in quanto le oggettive emergenze processuali rilevabili dagli atti, descritte nel motivo di ricorso che precede, avrebbero potuto almeno consentire la concessione in suo favore delle chieste attenuanti generiche.

 

Considerato in diritto

 

1. Va innanzitutto rilevato come entrambe le sentenze di merito non hanno in alcun modo valutato neppure ai fini sanzionatori il reato pur contestato al ricorrente al capo b) della rubrica, concernente l’avere egli guidato un’auto in stato di ebbrezza alcoolica, essendogli stato accertato un tasso alcolemico compreso fra g.0,87 e g. 0,89 [art. 186 comma 2 lettera b) codice della strada]. Tenuto peraltro conto della natura contravvenzionale di detto reato e dell’epoca in cui lo stesso è stato commesso ((OMISSIS) ), esso va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Per esso è invero trascorso il termine prescrizionale, fissato in anni 4 per i reati contravvenzionali dall’art. 157 primo comma cod. pen., nella versione introdotta con legge 5.12.2005 n. 251, applicabile alla specie, tenuto conto dell’epoca di accertamento del reato ((OMISSIS) ).

Detto termine, ai sensi dell’art. 161 comma 2 cod. pen., nella versione introdotta dalla citata legge n.251 del 2005, applicabile per lo stesso motivo al ricorrente, non poteva essere prolungato, nel massimo, oltre gli anni 5; pertanto, in ordine al reato anzidetto, va pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.

2. È inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato accertamento della sua incapacità di intendere e volere ex art. 85 cod. pen., tale da non consentire la sua condanna per i reati ascrittigli. Non risulta invero che la censura in esame sia stata proposta dal ricorrente con l’atto d’appello proposto avverso la sentenza del G.U.P. di Lecce; il che rende il motivo di ricorso in esame inammissibile, come espressamente previsto dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen..

Tale ultima norma, che esclude a pena di inammissibilità la possibilità di eccepire in sede di legittimità violazioni di legge non previamente dedotte in sede di appello, appare peraltro ragionevole e conforme all’art. 24 comma 2 della Costituzione, che sancisce il principio dell’inviolabilità della difesa, in quanto l’art. 569 cod. proc. pen. non esclude l’anzidetta facoltà, consentendo, nei casi consentiti, il c.d. ricorso per saltum in Cassazione per violazione di legge. La norma in esame è poi conforme all’art. Ili comma 7 della Costituzione, che assicura la possibilità di ricorrere sempre in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, si da consentire al legislatore ordinario di regolare diversamente tale diritto d’impugnazione, limitandolo, qualora la parte ritenga di adire, come nel caso in esame, tutti e tre i gradi del giudizio (cfr., in termini, Cass. Sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504).

3. È poi infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’erronea applicazione a suo carico dell’aggravante della premeditazione.

4. È noto che gli elementi richiesti per l’esistenza dell’aggravante in esame consistono in un apprezzabile intervallo temporale fra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica); nell’apprestamento dei mezzi con cui commettere il delitto, nonché in una ferma e ponderata risoluzione criminosa, che deve permanere immutata senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino al momento della commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (cfr. Cass. SS.UU. n. 337 del 18/12/2008, dep. 9/1/2009, Antonucci, Rv. 241575).

La sentenza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha ritenuto la sussistenza a carico del ricorrente dell’aggravante in esame, avendo rilevato: – che il ricorrente aveva progettato il delitto poi commesso almeno due mesi prima, avendo egli fin da allora confidato ai parenti della vittima la sua intenzione di uccidere sua moglie, qualora la stessa non avesse acconsentito a ripristinare la convivenza con lui; e dalle dichiarazioni rese dal figlio della vittima, J.T. , era altresì emerso che, nei giorni immediatamente antecedenti il delitto, per ben due volte sua madre aveva manifestato per telefono al ricorrente la sua categorica opposizione ad un suo ritorno in casa; – che egli si era appostato in un’ora ed in un luogo in cui sapeva che la vittima sarebbe transitata per recarsi in chiesa a pregare, come usava fare ogni domenica (cfr. deposizione del fratello della vittima in data 12 aprile 2007); – che il martello usato per colpire al capo la vittima, dopo averla speronata con la sua auto, era situato all’interno dell’abitacolo dell’auto di cui era alla guida e non riposto nel bagagliaio dell’auto, si da consentirne l’uso immediato nei confronti della vittima; e le dichiarazioni rese dal ricorrente nell’immediatezza dei fatti ‘perché non avevo la pistola’ ben potevano essere intese nel senso di confermare la sussistenza di una sua premeditata volontà di uccidere la moglie. Sono pertanto ravvisa bili nella specie sia l’elemento dell’apprezzabile lasso temporale fra l’insorgenza del proposito criminoso e la realizzazione del fatto, sia l’elemento della preordinazione delle modalità di attuazione dell’omicidio, essendosi il ricorrente appostato in luogo nel quale sapeva che la vittima sarebbe transitata col suo ciclomotore ed essendosi munito in precedenza di un grosso martello, proprio in vista dell’incontro con la vittima designata.

5. È invece fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’erronea applicazione a suo carico dell’aggravante del motivo futile, di cui all’articolo 61 n. 1 cod.pen..

Detta aggravante sussiste quando la determinazione delittuosa appare causata da uno stimolo esterno così modesto, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato commesso, da apparire, secondo il comune modo di sentire di un’intera collettività in un dato momento storico, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, si da potersi considerare più che come causa determinante dell’evento, come un mero pretesto, utilizzato dall’agente per dare sfogo alla sua natura violenta ed ai suoi istinti criminali (cfr. Cass. 1^ 11.2.2000, Dolce; Cass. 1^ 22.5.2008 n. 24683).

Applicando tali principi giurisprudenziali alla specie in esame, il Collegio rileva l’inadeguatezza della motivazione addotta sul punto dai giudici di merito per ravvisare nel comportamento del ricorrente l’aggravante in esame, in quanto occorreva non solo tener conto degli assurdi sentimenti di gelosia coltivati dal ricorrente nei confronti della vittima, ma altresì non trascurare la sua condizione di straniero extracomunitario, palesemente confinato in una situazione di accentuata emarginazione, essendo egli senza lavoro, si che, per lui, l’essere o meno iscritto nello stato di famiglia di sua moglie, che svolgeva in Italia uno stabile lavoro, era una questione di fondamentale rilevanza, rischiando egli altrimenti l’espulsione dal paese.

Anche l’altro motivo di contrasto che l’imputato aveva nei confronti della povera vittima, messo in luce dai giudici di merito e consistito nell’avere il ricorrente ritenuto che quest’ultima avesse indebitamente utilizzato una sua carta di credito contenente la modesta somma di mille Euro doveva essere valutato nel contesto di innegabile emarginazione e di grave indigenza in cui viveva il ricorrente, atteso che, nel quadro come sopra delineato, la pur non eccessiva somma di mille Euro costituiva una risorsa rilevante e tutt’altro che trascurabile.

6. È infondato il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento in suo favore dell’attenuante della provocazione, di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen..

È noto che, ai fini della configurabilità dell’attenuante in parola, occorrono:

a) – uno stato d’ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso irresistibile, tale da determinare la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento, caratterizzato da irrefrenabili impulsi aggressivi;

b)-un fatto ingiusto altrui, che può consistere non solo in un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche nell’inosservanza di norme sociali o di costume che regolano l’ordinaria convivenza civile;

c)-un rapporto di causalità psicologica fra l’offesa e la reazione, che può anche prescindere dalla sussistenza di una proporzionalità fra di esse (cfr. Cass. 5^ 13.2.04 n. 12558; Cass. 1^ 1.2.08 n. 9775).

Ora, dalla condivisibile ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito, è da escludere che l’azione delittuosa del ricorrente sia stata determinata da un comportamento ingiusto tenuto dalla parte offesa, avendo i giudici di merito ritenuto, con valutazioni di fatto insindacabili nella presente sede di legittimità, siccome sorrette da motivazione logica e non contraddittoria, che il comportamento tenuto dalla vittima non potesse qualificarsi come ingiusto. Invero T.J. è stata vittima della furia omicida dell’odierno ricorrente, suo marito separato, essendo caduta in un agguato a lei teso da quest’ultimo senza che fosse intervenuta fra i due alcuna discussione o contrasto immediatamente precedente.

Non è pertanto ravvisabile nella specie alcuno degli elementi indispensabili per aversi l’attenuante in parola e cioè la possibilità di qualificare il comportamento tenuto dalla parte offesa come un fatto ingiusto; né può ritenersi, come sostenuto dal ricorrente che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante in esame, possa farsi riferimento ad eventi remoti e stratificatisi nel corso dei mesi, legittimamente avendo la vittima rifiutato di ripristinare la coabitazione con il proprio marito, tenuto conto della sua indole violenta ed occorrendo al contrario prendere in esame, per la sussistenza dell’attenuante in esame, solo gli accadimenti prossimi all’evento, al quale esso è da collegare.

7. È invece fondato il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto la ritenuta insussistenza nel suo comportamento dell’aggravante dell’avere agito con crudeltà verso la vittima.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che la circostanza aggravante da ultimo citata, prevista dall’art. 61 n. 4 cod. pen., ricorre quando le modalità della condotta rendono evidente in modo obiettivo e conclamato la volontà dell’agente di infliggere alla vittima sofferenze gratuite, inutili, ulteriori e non collegabili al normale processo di causazione dell’evento morte, si da costituire un qualcosa che va oltre l’attività necessaria per la consumazione del reato, in tal modo rendendo la condotta dell’agente particolarmente riprovevole e ripugnante agli occhi della collettività per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un’azione efferata, rivelatrice di un’indole malvagia che si pone in contrasto con i più elementari sentimenti di umana pietà (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 25276 del 27/05/2008, dep. 20/06/2008, Potenza, Rv. 240908). Non si ritiene che, sul punto, la motivazione addotta dai giudici di merito sia adeguata e puntuale, non essendosi essa mossa nel solco della giurisprudenza di legittimità sopra riferita.

Si ritiene di condividere al riguardo quanto ritenuto dai giudici di merito, che cioè i colpi di martello siano stati inferti dal ricorrente alla testa della vittima quando quest’ultima era ancora in vita, benché agonizzante, per il precedente investimento da lei subito ad opera del ricorrente, il quale, alla guida della propria auto, aveva speronato il ciclomotore di cui la vittima era alla guida; correttamente invero è stato escluso, sulla base di quanto riferito dal consulente medico del P.M., che i colpi di martello siano stati inferti dal ricorrente alla sua vittima, quando la stessa era già deceduta.

La Corte territoriale ha ravvisato l’aggravante della crudeltà per avere il ricorrente infierito con il martello sul volto della donna, avendola ripetutamente ivi colpita senza alcuna necessità.

Ora, il legislatore ha configurato l’aggravante in esame allo scopo di punire con maggior rigore comportamenti nei quali la finalità ultima di provocare la morte della vittima si accompagni alla volontà di arrecare sofferenze non direttamente collegate alla causazione dell’evento morte, e non finalizzate a tale ultimo scopo. Deve quindi trattarsi di comportamenti con i quali il soggetto, una volta deliberato di causare la morte della vittima, abbia inteso altresì di prolungarne nel tempo lo stato di disagio e di sofferenza, allo scopo di arrecarle sensazioni dolorose per così dire ‘eccentriche’, siccome non direttamente finalizzate a procurare il già deliberato evento morte.

Nella specie in esame risulta invece che il ricorrente abbia solo ed esclusivamente colpito la vittima alla testa con un martello tre o quattro volte; il che può ben ritenersi un comportamento pienamente compatibile con la deliberata finalità di uccidere la vittima, si che esso non può obiettivamente ritenersi caratterizzato dalla crudeltà, nel senso sopra delineato, atteso che anche le martellate inferte alla povera vittima hanno avuto l’esclusiva finalità di affrettare l’exitus della vittima.

8.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente alla sussistenza delle aggravanti del motivo futile e della crudeltà, con rinvio degli atti alla sezione distaccata di Taranto della Corte d’assise d’appello di Lecce affinché, in piena autonomia di giudizio, provveda nuovamente ad esaminare sui punti la sentenza impugnata, colmando le riscontrate carenze motivazionali; ed è evidente che, in esito a dette nuove valutazioni, ben potrebbe essere modificato il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, per cui va contestualmente accolto il sesto motivo di ricorso, concernente il diniego delle attenuanti generiche.

9. Il ricorso proposto da S.J. va respinto nel resto.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo b) (guida in stato di ebbrezza) perché estinto per prescrizione.

Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alle aggravanti della crudeltà e dei futili motivi ed alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla sezione distaccata di Taranto della Corte d’assise d’appello di Lecce; rigetta nel resto il ricorso.

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